D.Lgs. 2 Marzo 1989, n. 65
“Disposizioni in materia di
finanza pubblica”
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
26 aprile 1989, n. 155 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100). Il comma 2
dello stesso art. 1, ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 545, non convertito in
legge -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto:
1. 1. La ritenuta in conto entrata
Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge
29 aprile 1976, n. 177 , come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è
fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella
misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento
dal 1° gennaio 1991.
2. Con le stesse decorrenze la
ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato,
prevista dall'articolo 211, lettera a),
del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, come
modificato dall'articolo 21 della legge
29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure,
rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
3. Per le domande di riscatto,
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1°
gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (3), come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è
fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1989,
negli articoli 13 della legge 29
aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo
unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato
dall'articolo 21 della legge 29 aprile
1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.
5. Il contributo personale dovuto
dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari
parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli
aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio
1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione
annua contributiva.
2. 1. [1].
2. Le disposizioni recate
dall'articolo 22 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse
norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da
essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonché agli istituti ed
aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.
3. Sono abrogati il quinto comma
dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente
articolo.
4. Sono fatte salve le diverse
misure e modalità di anticipazione relative ai contratti già aggiudicati o
stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. 1. Al fine della regolarità delle
procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la
pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi
dell'articolo 24 della legge 8 agosto
1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
2. Tuttavia, per un periodo che si
estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione può escludere
dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore
percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le
procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo
conto delle offerte in aumento.
3. La facoltà di esclusione di cui
al comma 2, nonché il valore percentuale di incremento della media debbono
essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
quindici.
4. È abrogato il comma 2
dell'articolo 17 della legge 11 marzo
1988, n. 67 [2].
3. 1. [3].
2. [4].
4. 1. A decorrere dall'anno 1989, il
CIPE determina per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi
di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo [5].
2. A decorrere dall'anno 1989, la
Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun
anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui
concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere,
tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di
previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine
è fissato al 10 marzo.
3. Per l'anno 1989, la Cassa
depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e
l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o
stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi,
nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi [6].
4. Fermi restando gli interventi
statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti
a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è
attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli
7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura
e con le modalità stabilite dall'articolo 21, D.L. 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati
delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, D.L. 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla L.
29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando,
entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo
per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e
successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse
del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri
di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di
applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro
dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
5. Resta salva la possibilità per
le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le
quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di
assegnazione. [Per le quote relative all'anno 1988 da utilizzare nel 1989, la
quota del concorso statale viene determinata secondo i criteri di cui al comma
4] [7].
6. [8].
7. [9].
8. Le disposizioni di cui al
presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai
mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello
Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme
di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di
spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano,
altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio
dello Stato [10].
9. [I consigli dei comuni, delle
province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato
l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con
il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di
ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla
realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali
verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano
costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di
approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani
finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e
costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo
all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione
di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle
comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di
previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. Per consentire il
finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per
utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli
investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni,
le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio
adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso,
fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.
Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle
spese di gestione] [11]
[12]
[13]
[14].
10. [A decorrere dall'anno 1991, il
limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle
comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43,
e 8, comma 2, D.L. 31 agosto 1987, n.
359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al
conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata
l'assunzione dei mutui] [15].
11. Le amministrazioni provinciali,
i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti
di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che
la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del
mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità
entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata
risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità [16].
12. [17].
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e
agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o
comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non
può superare il 20 per cento [18].
5. 1. In relazione allo stato di
attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste,
il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono
stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di
esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate
per ciascuno di detti esercizi. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento
sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in
forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio
stesso.
6. 1. Nel primo semestre di ciascun
esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono
assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei
singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per
cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli
impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate
in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o
convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa
risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto
limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti
negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari
a carico dell'esercizio stesso.
[1] Sostituisce il sesto e il settimo
comma dell'art. 12, R.D. 18 novembre
1923, n. 2440
[2] Aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[3] Sostituisce il comma secondo
dell'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416
[4] Aggiunge un periodo all'ottavo
comma dell'art. 28, L. 5 agosto 1981,
n. 416.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione
26 aprile 1989, n. 155.
[6] Comma così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[7] Periodo soppresso dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[8] Comma soppresso dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[9] Comma soppresso dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[10] Comma così sostituito dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[11] Comma così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.
[12] Gli ultimi due periodi del comma
sono stati aggiunti dall'art. 4, D.L.
18 gennaio 1993, n. 8.
[13] Per la decorrenza, vedi l'art. 13,
D.L. 28 dicembre 1989, n. 415
[14] Comma abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
[15] Comma abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
[16] Le disposizioni del presente comma
sono state soppresse dall'art. 5, D.L.
31 ottobre 1990, n. 310.
[17] Le disposizioni del presente comma
sono state soppresse dall'art. 5, D.L.
31 ottobre 1990, n. 310.
[18] Comma aggiunto dalla legge di
conversione 26 aprile 1989, n. 155.