D.Lgs. 18 Gennaio 1993, n. 8 ,
articolo 25
“Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica.” -
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.
Art. 25
25. Gestioni fuori
bilancio.
1. Il termine di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già
differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della
legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30
giugno 1993.
2. Sono altresì
differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio
inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri
delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13
della legge 27 dicembre 1989, n. 409.
3. Fino all'emanazione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre
il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della
protezione civile di cui al decreto-legge
10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 547.
4. Le disposizioni di
cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.
5. Le disposizioni
recate dall'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai
sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.