D.Lgs.Lgt. 23 Aprile
1946, n. 363
Modificazioni
alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi - Pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 maggio 1946, n. 124.
1. Il Comitato interministeriale dei
prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto:
del
Ministro per le finanze;
del
Ministro per il tesoro;
del
Ministro per l'agricoltura e foreste;
del
Ministro per i trasporti;
del
Ministro per l'industria e il commercio;
del
Ministro per i lavori pubblici;
del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
del
Ministro per il commercio estero;
dell'Alto
Commissario per l'alimentazione [1];
di
tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il
presidente può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Ministro
Segretario di Stato per l'industria ed il commercio [2].
2. La Commissione centrale prezzi, prevista
dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 347,
compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato interministeriale
dei prezzi, e può, anche di sua iniziativa, fare proposte al Comitato stesso
nelle materie indicate all'art. 4 del decreto
legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.
Essa
e composta di [3]:
un
rappresentante del Ministero dell'interno;
un
rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
un
rappresentante del Ministero delle finanze;
un
rappresentante del Ministero del tesoro;
due
rappresentanti del Ministero dei trasporti;
due
rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un
rappresentante del Ministero del commercio estero;
un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un
rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 1;
un
rappresentante dell'Istituto commercio estero;
un
rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;
un
rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;
del
segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.
Il
presidente della Commissione centrale prezzi e nominato con decreto del
presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.
3. Il presidente del Comitato
interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i
diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far
parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla particolare competenza
nelle materie in discussione [4].
La
Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla
determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 [5], demandano alla
Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.
Qualora
per l'attuazione dei compiti previsti nel primo comma dell'art. 2 si renda
necessario costituire Sottocommissioni in altre sedi, esse saranno composte dei
funzionari degli uffici periferici delle Amministrazioni rappresentate nella
Commissione centrale prezzi, di esperti e di rappresentanti di ciascuna delle
categorie interessate dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.
4. Le funzioni di segretario della
Commissione e delle Sottocommissioni di cui agli artt. 2 e 3 sono assolte da
funzionari dello Stato. I servizi di segreteria di detti organi sono assolti da
uffici composti:
a) da funzionari dello Stato;
b) da esperti nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di presidente del
Comitato, con le modalità ed il trattamento di cui all'art. 57 del regio
decreto 8 maggio 1924, n. 843 [6], e successive
modificazioni. Qualora gli esperti appartengano ad un'amministrazione pubblica
non statale, resta fermo il trattamento organicamente in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, esclusa l'attribuzione di qualsiasi altro
diverso trattamento;
c) da personale non di ruolo, in
servizio presso gli organi assorbiti o già svolgenti funzioni analoghe. Al
detto personale si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed
economico contenute nel regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 [7], e successive
modificazioni [8].
I
dipendenti dello Stato distaccati presso il Comitato per assolvere i compiti di
segretario o di addetti ai servizi di segreteria, vengono collocati nella
posizione di comando 8.
L'onere
per il trattamento economico od ogni altro assegno relativo al personale
statale comandato, e quello per il trattamento dovuto al personale esperto
appartenente ad amministrazioni pubbliche non statali, passano a carico dei
fondi previsti per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi 8.
I
contingenti del personale comandato, degli esperti e del personale non di
ruolo, saranno determinati per gruppi, gradi e categorie e periodicamente
revisionati, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro 8.
Agli
esperti di cui all'art. 1 ed ai componenti la Commissione centrale prezzi e le
Sottocommissioni previste dal precedente articolo ed ai relativi segretari
nonché al segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, sono concessi i
gettoni di presenza previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 6
e successive modificazioni ed integrazioni. La relativa spesa graverà sul
capitolo 101-bis del bilancio del Ministero dell'industria e commercio
per l'esercizio 1945 1946 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi
finanziari successivi [9].
5. I Comitati provinciali dei prezzi
di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue [10]:
uno
per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla
locale Camera di commercio, industria e agricoltura;
tre
per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura
designati da locale Ufficio provinciale del lavoro.
Fanno
inoltre parte dei Comitati provinciali:
un
rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
un
rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
un
funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
un
funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;
un
funzionario del locale ufficio del Genio civile;
un
funzionario dell'Intendenza di finanza;
un
rappresentante del Comune capoluogo di provincia.
Per
la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di
esperti.
Agli
esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti
i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4 9.
6. Entro due mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei
prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.
Le
determinazioni predette sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed
hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.
Decorso
il termine indicato nel primo comma, le merci e i prodotti i cui prezzi non
siano stati regolati si considerano di libera contrattazione fino a successiva
determinazione.
7. Nei casi di necessità e di urgenza
il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi ha facoltà di
provvedere sulle materie indicate nell'art. 4 del decreto legislativo
Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, senza sentire il
Comitato stesso, al quale comunicherà però i provvedimenti adottati nella prima
adunanza successiva alla pubblicazione di essi [11].
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, il presidente provvede sentita la Commissione
centrale dei prezzi.
8. I poteri del Comitato
interministeriale dei prezzi e quelli spettanti ai Ministeri competenti per la disciplina
dei consumi e per la determinazione dei prezzi si esercitano anche per la
Sicilia e la Sardegna, salvo che nei provvedimenti relativi non sia
diversamente disposto.
9. Con successivo decreto saranno
stabilite le modalità per la ripartizione tra i Ministeri e gli Enti
interessati delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel
presente decreto [12].
Il
Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
variazioni al bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
10. Restano in vigore le disposizioni
del decreto legislativo Luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle
contenute negli articoli precedenti.
11. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
[1] L'Alto Commissariato
dell'Alimentazione è stato soppresso dalla
L. 6 marzo 1958, n. 199
[2] Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 10, recante norme sulla composizione
di alcuni comitati interministeriali, così dispone:
«Art.
1. È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare ad un
Ministro senza portafoglio la presidenza del Comitato interministeriale dei
prezzi, e di designare il Ministro stesso a far parte del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art.
2. Il Ministro per
il bilancio fa parte del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio».
La
L. 22 dicembre 1956, n. 1589,
istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, all'art. 5, così
dispone:
«Art.
5. Il Ministro per le partecipazioni statali è membro del Comitato
interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del
credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei Ministri
per il Mezzogiorno».
Con
decreto 21 dicembre 1963 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato
al Ministro per l'industria ed il commercio le funzioni di presidente del
Comitato interministeriale dei prezzi.
[3] Vedi, ora, art. 5, D.Lgs.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896
[4] Vedi D.M. 9 marzo 1964
[5] Recante norme circa le
importazioni e le esportazioni.
[6] Recava modificazioni alle norme
sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato; vedi ora D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5
[7] Recante disposizioni circa il trattamento
del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato
[8] L'originario primo comma dell'art.
4 è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S.
22 aprile 1947, n. 283.
Il
testo della lett. c) è stato poi corretto con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 giugno 1947, n. 133.
Il
«concerto» per la revisione compete ora al Ministero del tesoro (D.C.P.S. 4
giugno 1947, n. 406).
[9] Il D.Lgs.C.P.S. 4 gennaio 1947, n. 31, così dispone:
«Art.
1. Le spese relative al funzionamento del Comitato interministeriale dei
prezzi, della Commissione centrale dei prezzi e delle Sottocommissioni, che
saranno costituite ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, gravano sullo stato di
previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio.
Art.
2. Le spese
relative al funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi sono gravate sul
bilancio delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle rispettive
province, alle quali sono rimborsate per metà dalle Sezioni provinciali
dell'alimentazione (ora soppresse: vedi nota 4)».
[10] Vedi, ora artt. 7 e 8, D.Lgs.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896
[11] Vedi, ora, art. 3, D.Lgs.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896
[12]
Vedi nota 9 all'art. 4.