D.M. 24 dicembre 2004
Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato,
per l'anno 2005, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del D.Lgs.
16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: il decreto legislativo n. 79/1999)
ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento,
determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di
energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte
dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresì gli articoli 1, comma 2 e 3, commi 2 e 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevedono che gli indirizzi
strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
sono definiti dal Ministro delle attività produttive;
Visto il D.M. 21 gennaio 2000 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, concernente l'assunzione della titolarità e
delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
a decorrere dall'1° aprile 2000;
Viste la O.P.C.M. 12 giugno 2000, n. 3060, e la O.P.C.M. 6
luglio 2000, n. 3062, Dipartimento della protezione civile;
Visto il D.M. 21 novembre 2000 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato in attuazione
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la
cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia
elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al
gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e
modificato dal D.M. 10 dicembre del 2001 del Ministro delle attività
produttive;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del 26
giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, hanno diritto alla
qualifica di cliente idoneo, tutti i clienti finali non civili;
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 13 marzo 2003, n. 20/03, concernente la definizione di
modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo
ed altri obblighi di informazione;
Visto il decreto
ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199
alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione
del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di
responsabilità del gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al
mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto
ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni
di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società
Acquirente unico a decorrere dall'1° gennaio 2004 e direttive alla medesima
società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di
approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda
minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la
partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di
capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità e
quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività
produttive;
Vista la lettera del gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. 2 dicembre 2004, prot. GRTN/2004024026, con cui si indica in
4.600 MW la capacità produttiva, relativa all'energia di cui all'art. 3, comma
12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2005;
Vista la lettera del gestore del mercato elettrico Spa del
21 dicembre 2004, prot. GME/P2004001413, con la quale sono fornite indicazioni
sul prezzo medio di mercato per il periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004;
Visto che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999 (di seguito: il Sistema Italia 2004) è operativo, a
decorrere dal 31 marzo 2004, in una fase transitoria che non prevede la
formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica da parte degli
operatori ammessi alle contrattazioni;
Vista la nota 24 dicembre 2004 del Ministro delle attività
produttive recante: «Indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a., Acquirente unico S.p.a.
e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione
attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone, a decorrere dal 31
dicembre 2004, la possibilità, per gli operatori ammessi alle contrattazioni
sul Sistema Italia 2004, di formulare offerte di acquisto di energia elettrica
sul mercato elettrico del giorno prima;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal gestore
del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera del 21 dicembre 2004, il
prezzo medio di mercato, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° aprile
2004 - 20 dicembre 2004, è risultato pari a 51,725 euro/MWh e che detta media è
più significativa, rispetto alla media ponderata, per un operatore che acquisti
energia tramite una banda di capacità costante in tutte le ore dell'anno;
Considerato che, ai fini del collocamento nel Sistema
Italia 2004 dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali
sopra indicati, non è rilevante distinguere, così come invece effettuato nelle
modalità di assegnazione adottate negli anni precedenti, tra l'energia
derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non
programmabile e che, pertanto, potranno essere adottate modalità omogenee per
il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del gestore
della rete di trasmissione S.p.a.;
Ritenuto necessario dare ottemperanza alla decisione del
Consiglio di Stato 4 febbraio 2003, n. 1605/2003, prevedendo la partecipazione
alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico
S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, per
una quota di energia che, rispetto all'assegnazione valida per l'anno 2004,
tenga conto della sostanziale stabilità del mercato vincolato nell'anno 2005 e
delle diverse modalità di assegnazione consentite dall'operatività del sistema
delle offerte, di cui al precedente considerato;
Ritenuto adeguato, in relazione all'ulteriore grado di
estensione del mercato dei clienti liberi a decorrere dall'1° luglio 2004,
individuare modalità di assegnazione che consentano la più ampia partecipazione
ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che
riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal Sistema
Italia 2004, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento
vantaggiose per gli operatori, senza incidere in maniera rilevante sulle
tariffe;
Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore
prevedibilità agli operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere
costante in tutte le ore dell'anno 2005;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di
attuazione, per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13, del decreto
legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi
dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai
sensi del titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP
n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa definizione di specifiche
convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
79/1999, integrate dai commi seguenti;
2. «Acquirente Unico» è la società Acquirente unico
S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;
3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la
disponibilità di una quota parte dell'energia disponibile;
4. «Autorita» è l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
5. «Gestore del mercato» è la società gestore del mercato
elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
6. «Gestore della rete» è la società gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
79/1999;
7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia
elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
2. Energia elettrica assegnabile.
1. Il gestore della rete, sulla base degli impegni assunti
dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non
programmabili, definisce la totale energia elettrica per l'anno 2005 da
acquisire ai sensi del D.M. 21 novembre 2000 del Ministro dell'industria e del
commercio e dell'artigianato.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli
operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal gestore della rete
entro il 31 dicembre 2004, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:
a) per una quota pari al 40% all'Acquirente Unico per la
fornitura al mercato dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato
libero.
4. Dalla destinazione di cui al comma 3, lettera b), sono
esclusi i soggetti che, nell'àmbito delle assegnazioni della capacità di
interconnessione per l'anno 2004, hanno optato per la rinuncia del servizio di
interrompibilità, istantanea e con preavviso, secondo le modalità di cui alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003,
n. 151/03, come successivamente modificata e integrata.
5. I clienti idonei, ai fini di partecipare alla procedura
di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel
mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 79/1999.
3. Procedura di assegnazione.
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di
assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il gestore
della rete pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto
alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione
particolareggiata della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste
da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di
energia elettrica registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili,
come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo
dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente
valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui
al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il gestore della rete assegna, in termini di valore orario
costante per tutte le ore dell'anno 2005, l'energia di cui all'art. 2, comma 1,
tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle
singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta
complessiva sia superiore alla quantità assegnabile, secondo quote di energia
elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione è costante in tutte le ore
dell'anno 2005 e pari a 50 euro/MWh.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione
il Gestore della rete e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per
differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata,:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul
mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia
elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il gestore della rete a corrispondere a ciascun
operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra
l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la
differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui
al comma 4, se detta differenza è positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al
gestore della rete, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra
l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la
differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui
al comma 4, se detta differenza è negativa.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), si
applicano per approvvigionamenti di energia elettrica orari pari o inferiori a
quelli derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3.
4. Controlli, revoca di diritti e
sanzioni.
1. Il gestore della rete provvede ad effettuare controlli
sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui
all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso
nonché quelle dell'acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1
comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori
assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle
corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la rassegnazione, da parte del gestore della rete, con
le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a
seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei
confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
5. Copertura dei costi.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo
n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore
della rete, l'autorità, include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del
gestore della rete derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5,
lettere c) e d).
6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle
attività produttive e sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.