D.P.R. 5 Marzo 1986 n.68
Art. 3
3. Comparto del personale degli enti pubblici
non economici.
1. Il comparto di
contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici
comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente
indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e
relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivanti
dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.
2. La delegazione di
parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
da cinque membri rappresentativi
delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a
maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione
pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione
sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente
articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale.