Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Pubblicata nella Gazz. Uff.
16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
1. Finalità ed àmbito di applicazione.
1. Al fine di
migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità
ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità
della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo
con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e
nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più
rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette
alla promozione del risparmio energetico, all'uso
appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei
processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche
di importazione.
3. Ai fini della
presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia
o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche,
le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore,
il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici
ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in
particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed
integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475.
4. L'utilizzazione
delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate
alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle opere pubbliche.
2. Coordinamento degli
interventi.
1. Per la coordinata
attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei
trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato
impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della
promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della
produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e
del contenimento dei consumi energetici.
3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare
con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10
per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i
criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme
sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo
1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il
rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti
e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso
razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di
energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5. Per le finalità di
cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme
per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di
infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed
aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende,
degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di
diritto nella normativa che disciplina le gare
d'appalto e nei capitolati relativi.
5. Piani regionali[1].
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con
l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle
dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di
energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità
degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli
enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in
coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al
comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio
energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei
bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione
e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione
delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia;
e) la destinazione delle
risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo
alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli
interventi, di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per
l'individuazione e la localizzazione di impianti per
la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti
installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e
residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini
individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori
generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le
aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di
teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le
amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o
locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il
ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili
rientrino in tali aree.
7. Norme per le imprese
elettriche minori.
1. Il limite stabilito
dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a
condizione che l'energia elettrica prodotta venga
distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime
imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e
distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1,
comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i
relativi impianti.
3. Il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della
Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla
base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio
per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può
modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio
per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
8. Contributi in conto
capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre
il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica,
l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione
e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda
sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile
documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione
negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui
all'allegata tabella A;
b) installazione di
nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di
pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'àmbito
delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere
elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di
sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonché di calore e
acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti
di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi
per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei
consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree
individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di
interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
9. Competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e
13 è delegata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per
uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità
di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei
tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di
energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di
energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli
interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli
interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e
dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo
13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di
ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle
richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede
entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati
alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei
fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa
agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al
comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare
l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti
di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata
revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi
già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui
all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e
delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al
comma 4.
8. Per i pareri delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione
dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere
anche in assenza dello stesso[2].
10. Contributi per il
contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale,
artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono
essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o
componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere
ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali
e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con
altri combustibili.
11. Norme per il risparmio
di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di
energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro
consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308,
ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e
seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale
per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per
progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di
recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di
cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente
articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui
al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista
sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo
studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche
minime:
a) potenza superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica
installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10
per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui
al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione o la modifica di impianti con potenza
uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con
altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme
associative di impresa.
4. Il contributo di cui
al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa
totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per
cento nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La
domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto
esecutivo.
6. L'ENEL, salvo
documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino,
deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e
nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del
calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di
collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione
degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da
parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di
consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra
imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia
delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del
relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I
contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato[3].
12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende
pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese
ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la
progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per
aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti
rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino
prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di
smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non
fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di
esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti
rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a
migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione
dell'acqua.
2. Il
contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE[4].
13. Incentivi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili di energia
nel settore agricolo.
1. Al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono
essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di
aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto
capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt
termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di
energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella
misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento
per le cooperative.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di
categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi
tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di
interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo[5].
14. Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la
costruzione di nuovi impianti.
1. Ai soggetti che
producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto
o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui
all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni
rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso
prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di
nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti
esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27
giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia
elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui
all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata
dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di
manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali
atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia
autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui
al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa
istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed
erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile
documentata[6].
15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui
agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto
di locazione finanziaria, effettuate da società
iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le
modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli
impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società
di cui al comma 1[7].
16. Attuazione
della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
1. Le regioni emanano,
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per
l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la
potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme
legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia nell'àmbito
delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti
ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle
direttive del CIPE.
3. Su
richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università
degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'àmbito
dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione
degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
17. Cumulo di contributi e
casi di revoca.
1. I contributi di cui
agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni
eventualmente previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società
finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'àmbito delle proprie competenze e su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa
l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico
agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,
dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli
affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
18. Modalità di concessione
ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di
cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le
prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei
progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e
di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché
i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con
apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai fini
dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le
spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo
18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per
consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Su tutti i
contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse
anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie
bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le
modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
19. Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale,
civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un
consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La
mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli
incentivi di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i
soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in
funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e
di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e
di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle
proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
20. Relazione annuale al
Parlamento.
1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del
medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare
con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani
energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra
i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione
dell'articolo 3.
21. Disposizioni
transitorie.
1. Alla possibilità di
fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione
delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state
presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445.
22. Riorganizzazione della
Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base.
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta
giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla
ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla
presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche
per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale.
A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda
le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità
con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante
personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di
dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo
dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII
livello;
d) n. 20 posti di VII
livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III
livello;
i) n. 10 posti di II
livello.
2. Con il decreto di
cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle
fonti di energia e delle industrie di base la costituzione
di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci
esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti
fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con
esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore
energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di
appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera
durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al
personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti
all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi
a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di
mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
agosto 1988, n. 325, e
successive modificazioni, ed alla legge
29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni
dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi
a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e
complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque
i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le
predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno
1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le
proiezioni dell'accantonamento «Riordinamento del
Ministero ed incentivazioni al personale» e, quanto a lire 200 milioni per
l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per
l'anno 1992, l'accantonamento «Automazione del
Ministero dell'industria»[8].
23. Abrogazione espressa
di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate
ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29
maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o
alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora
formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e
per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione
delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome
di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui
all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si
provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38,
con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
24. Disposizioni
concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo
previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE
con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la
percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle
Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n.
4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli
stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della
spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e
integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la
procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire
50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n.
130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo
15, comma 36, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui
al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal
contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE,
definendo il programma per la metanizzazione del
territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione
del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in
conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas
diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento
del gas metano.
TITOLO II
Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
25. Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle
norme del presente titolo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero
del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è
graduata in relazione al tipo di intervento, secondo
la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457[9].
26. Progettazione, messa
in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo
1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e
di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi
in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono
valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al
comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate,
con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6. Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di
nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia[10].
27. Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza[11].
28. Relazione tecnica sul
rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da
una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la
denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono
state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta
salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La
documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Una
copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini
dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.
5. La seconda copia
della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei
lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore
dei lavori sono responsabili della conservazione di
tale documentazione in cantiere[12].
29. Certificazione delle
opere e collaudo.
1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si
applica la legge 5 marzo 1990, n. 46[13].
30. Certificazione
energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di
compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il
locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio[14].
31. Esercizio e manutenzione
degli impianti.
1. Durante l'esercizio
degli impianti il proprietario, o per esso un terzo,
che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o
per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile[15].
32. Certificazioni e
informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le imprese che
producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione[16].
33. Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al
controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in
relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può
essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti
dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 34[17].
34. Sanzioni.
1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni.
2. Il
proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il costruttore e il
direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29,
ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il
collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con
la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in
cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire
cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto
della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza,
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a
lire cento milioni[18].
35. Provvedimenti di
sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario[19].
36. Irregolarità rilevate
dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora
l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme
della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve
farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario[20].
37. Entrata
in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del
presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti
ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30
aprile 1976, n. 373, e
la legge 18 novembre 1983, n. 645,
sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32[21].
TITOLO III
Disposizioni finali
38. Ripartizione fondi e
copertura finanziaria.
1. Per le finalità
della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992
miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il
dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui
all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di
cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per
il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il
1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510
miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12,
lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il
1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14,
lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4
miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n.
67 del 1988».
4. Per le finalità di
cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per
il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il
1993.
5. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
«Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n.
67 del 1988».
6. All'eventuale
modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma
2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli
indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni
degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente
articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della
presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato[22].
8. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio[23].
39. Entrata in vigore.
1. La presente legge
entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37,
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Tabella A
(Articolo 8)
Regole tecniche per gli
interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici
esistenti
Strutture da coibentare |
L'intervento deve comportare un
aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R =
a; |
Sottotetti |
a = 0,1 |
Terrazzi e
porticati |
a = 0,04 |
Pareti d'àmbito isolate dall'esterno |
a = 0,04 |
Pareti d'àmbito isolate nell'intercapedine |
Senza
limitazione |
Pareti d'àmbito isolate dall'interno |
a = 0,04 |
Doppi vetri |
Ammessi all'incentivo
solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio
nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta
all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria
inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di
giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie
apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal. |
Tubazione di adduzione dell'acqua calda |
Ammessa
all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non
le eventuali opere murarie) |
[1] La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte
in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i
bacini, ivi considerati, «d'intesa con» anziché «sentito» l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui
prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro
piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli enti locali e le loro aziende.
La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, nella
parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in
motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.
[2] La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di
Bolzano nella delega legislativa relativa alla concessione di contributi di
spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento
secondo le norme statutarie.
[3] Con D.M. 7 giugno 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.),
sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni
garantite da fidejussioni per finanziamenti su
progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia. Con D.M.
17 luglio 1991 (Gazz. Uff.
12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n.
145, S.O.), sono state stabilite le modalità di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della presente
legge.
[4] Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.)
e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145,
S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge.
[5] La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma,
nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova
accordi con le categorie professionali ivi indicate.
[6] Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.),
e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n.
145, S.O.), sono state stabilite le modalità di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della presente
legge.
[7] Con D.M. 3 agosto 1995 (Gazz. Uff.
10 novembre 1995, n. 263) è stata approvata la convenzione tipo per la
concessione dei contributi per iniziative oggetto di
locazione finanziaria.
[8] Vedi il
regolamento di attuazione del presente art. 22
approvato con D.P.R. 23 luglio
1991, n. 241.
[9] Vedi,
ora, l'art. 122 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[10] Vedi, ora, gli artt.
17, comma 3, lett. e), e 123 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
[11] Vedi, ora, l'art. 124 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
[12] Con D.M. 13 dicembre 1993 (Gazz. Uff.
20 dicembre 1993, n. 297) sono stati approvati i modelli tipo per la
compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico
degli edifici. Vedi, ora, l'art. 125 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
[13] Vedi, ora, l'art. 127 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
[14] Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, ora,
l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
[15] Vedi, ora, l'art. 129 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
[16] Vedi,
ora, l'art. 130 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[17] Vedi,
ora, l'art. 131 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[18] Vedi,
ora, l'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[19] Vedi,
ora, l'art. 133 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[20] Vedi,
ora, l'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[21] Vedi,
ora, l'art. 135 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
[22] Per
l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite dal D.M.
25 marzo 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n.
188, S.O.).
[23] La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di
Bolzano nella delega relativa alla concessione di
contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di
finanziamento secondo le norme statutarie.