Legge
25 novembre 1971, n. 1041
Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato - Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316.
TITOLO I
Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato non autorizzate da
leggi speciali
1. Tutte le somme -
comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari
gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio
dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo
dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di
compiti istituzionali diretti o indiretti, nonché dai
dipendenti delle Amministrazioni stesse nell'espletamento del servizio o
comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di
ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio -
devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni,
con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si
riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la
natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti.
Per le Amministrazioni
ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti
delle somme indicate al comma precedente debbono
essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.
2. Le norme di cui
all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a
tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le
somme indicate nell'articolo stesso.
3. Le entrate di cui al
precedente articolo 1 per le quali non intervengano
apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite né potranno
essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.
4. In corrispondenza e
nei limiti del versamento di cui al precedente articolo 1 saranno disposte, con
decreto del Ministro per il tesoro, apposite
assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o
delle Amministrazioni ed aziende autonome interessate, per la parte necessaria
al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle
relative somme.
5. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1
conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità
indicate nello stesso articolo 1.
6. I funzionari e gli
agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro
che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto
dall'articolo 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla
mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo
le modalità e i tempi previsti dallo stesso articolo 1, siano recuperate o
siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento
sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali
sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero
periodo per il quale le somme stesse resteranno sottratte alla disponibilità
della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal
momento della percezione a quello della spesa.
7. I direttori generali,
i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle
Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro
funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni
contemplate negli articoli precedenti, debbono farne immediata denuncia al
procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al
Ministro per il tesoro.
Coloro che non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al comma
precedente, incorrono nelle stesse sanzioni previste per i responsabili delle
infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli
interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.
Il medesimo obbligo di
denuncia, con le sanzioni e responsabilità correlative per inadempienza
previste al comma precedente, incombe ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato
che abbiano conoscenza specifica e diretta delle
infrazioni di cui sopra.
8. L'accertamento delle
responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli
interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano
alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il
pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in
quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilità, dal
regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.
TITOLO II
Gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali
9. Tutte le gestioni
fuori bilancio comunque denominate ed organizzate,
compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le
modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo
quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione
dai commi successivi.
Per le gestioni fuori
bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto
annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della
Corte dei conti.
Per i comitati, le
commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a
particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto
annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale
e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto
generale dello Stato] [1].
Per la gestione delle
somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per
attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere
presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo
comma.
I rendiconti o i
bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti
dalle leggi speciali[2].
Il Ministero del tesoro
ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il
corso della gestione.
TITOLO III
Disposizioni
generali
10. Il Ministro per il
tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di
bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.
11. Tutte le disposizioni
legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con
la presente legge sono abrogate.