Legge 6 dicembre 1962, n. 1643
“Istituzione dell'Ente nazionale per
la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le
industrie elettriche” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1962, n. 316 –
1. È istituito l'Ente nazionale per
l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel
territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione,
trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8)
dell'articolo 4.
L'ente nazionale ha personalità
giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del
Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le
direttive di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il
bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici,
per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste [1].
Ai fini di utilità generale l'Ente
nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli
impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità
di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un
equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le
attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in
proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente
nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente
legge.
L'Ente nazionale è autorizzato ad
emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta
in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
L'Enel, previa autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in
Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi
partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività
riconducibili ai fini propri dell'ente [2].
Gli atti costitutivi e gli statuti
delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli
stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di
cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al
secondo comma [3].
Il Ministro per l'industria e il
commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente
nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della L. 4
marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento
una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel
comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
dell'Ente nazionale con le modalità previste negli artt. 4, 7, 8, 9 e 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Il Governo è delegato ad emanare,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti
aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di
Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma
dell'art. 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue
funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti
e a quanto altro previsto dalla presente legge[4].
3. Le norme di cui all'art. 2
relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il
commercio di cui al secondo comma dell'art. 1 e le norme relative all'organizzazione
dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
1) i poteri del Comitato di
Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno
comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei
programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere
specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e
il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;
2) gli organi individuali e
collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di
persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di
assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La
composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al
fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la
preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari
compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;
3) la durata in carica degli organi
di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;
4) l'organo interno di controllo
dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio
delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;
5) la carica di membro degli organi
di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno
incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministrazione o
sindacali di imprese di diritto privato;
6) l'organizzazione dell'Ente
nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata,
con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare
la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;
7) saranno previste periodiche
conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in
particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e
dei corpi scientifici;
8) saranno previsti i casi e le
modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione
dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore
straordinario;
9) sarà previsto che su proposta
del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle
norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore
provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà
tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione
di questi ultimi;
10) le funzioni inerenti alla
gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'art. 1 e le altre
funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità
secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1;
11) gli atti eseguiti dall'Ente
sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli
amministrativi sull'attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed
efficiente svolgimento delle sue funzioni.
4. Le norme di cui all'art. 2 sui
trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a
trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui
al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni
organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti
giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento,
nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei
beni non ritenuti.
L'Ente dovrà decidere circa i beni
da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a
trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un
amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente
nazionale stesso non disponga diversamente;
2) per le imprese che non
esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma
dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente
nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività
stesse e dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle imprese
di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed
alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti
pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti
pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma
dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli
enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed
alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai
compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di
semplificazione amministrativa.
Sarà prevista la nomina di amministratori
straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per
l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i
Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli
enti.
Saranno stabilite le modalità per
il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al
primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle
FF.SS. e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS. ha partecipazione;
saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa
Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali[5];
5) [gli enti locali che esercitano,
a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578[6],
le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e
l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa
autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione
dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne
facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle
concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di
garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità
generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia
richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le
imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la
concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni
contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente
n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a Statuto speciale e
all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con D.Lgs.C.P.S. 2 gennaio 1947,
n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive
Amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato
sentite le Amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il
subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra
Comuni e Province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o
promiscue][7]
[8];
6) non sono soggette a
trasferimento:
a) le imprese che producono energia
elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi
produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino
consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno
superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che
abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge,
nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività
produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a
documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70
per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e
b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
[È consentita alle imprese, con le
modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica
per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in
forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante
e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione
di scambi e cessioni tra queste ultime] [9]
[10].
Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da
parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti,
attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi
impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse
generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di
natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso
precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani
produttivi [11].
Tutta la produzione di energia
elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà
essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso
potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la
produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo
le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità
tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico
espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto
dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono
definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati [12].
Sono escluse dall'esonero le
attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni
Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività
esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di
entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di
fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle
condizioni applicate alle suddette attivita mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresì integralmente
trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello [13];
7) il limite del 70 per cento non
si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che
siano autorizzate dal Comitato di Ministri;
8) non sono soggette a
trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore
per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente
nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per
due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
Tale limite è elevato a 20 milioni
di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione
del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia
elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi.
L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione
che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui
realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione
dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle
imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese
elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti
vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui;
9) nel trasferimento previsto dal
quarto comma dell'art. 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti
relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la
produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia
elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di
energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite
all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del
regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si
applicano ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24 del
suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
10) i trasferimenti di cui al
presente articolo sono attuali con decreti aventi valore di legge ordinaria,
con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti
all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e
criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle
imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione
di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro
il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di
cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto
del Ministro per l'industria e il commercio;
11) i trasferimenti previsti dal
presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui
all'art. 2, comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963.
5. Per i trasferimenti di cui al
quarto comma dell'art. 1 e all'art. 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente
nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi [14]:
1) per le imprese assoggettate a
trasferimento ai sensi del n. 1) dell'art. 4 appartenenti a società con azioni
ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari
alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di
compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella
borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo
sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di
capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come
sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato,
il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del
periodo precedente alla operazione;
2) per le imprese assoggettate a
trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano
tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191,
l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto
risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti
dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;
3) all'importo risultante secondo i
numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo
rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli
azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo
al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31
dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in
aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite
attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori
relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'art. 4, da determinarsi
secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;
4) per le imprese e i beni non
contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al
valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui
all'articolo 2 [15];
5) contro le liquidazioni
effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro
il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da
costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'art. 2,
secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.
L'azione dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato
presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve
essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione
della commissione.
Qualora la Commissione non abbia
comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla
presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima
della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in
tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo
che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della
decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel
comma precedente;
6) sono escluse dall'indennizzo le
imprese di cui al n. 4) dell'art. 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto
salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i
conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il
diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le partecipazioni
in società e altri enti di diritto privato.
6. L'indennizzo determinato a norma
dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a
decorrere dal 1° luglio 1963.
Sulle somme dovute a titolo di
indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 1963.
Il pagamento dell'indennizzo e
degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1°
gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1°gennaio al 30 giugno 1963
saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.
Le società indicate al n. 1
dell'art. 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e
perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi
superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'art. 5,
salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di
capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili
per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la
percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.
Per le imprese di cui ai nn. 5), 6)
e 8) dell'art. 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento
dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo
semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.
7. Entro i limiti e con le modalità
stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla
costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di
obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni
quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1)
dell'art. 5.
Qualora gli importi sottoscritti
eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i
titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando
precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.
Le azioni acquisite dall'Ente ai
sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro
valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito
dell'Ente verso ciascuna società.
Corrispondentemente si procederà
alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'art.
6.
Le società annulleranno le azioni
ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio
di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette
entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.
La proroga prevista al primo comma
sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il
commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.
8. L'Ente nazionale non è soggetto
all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.
In sostituzione delle imposte di
cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro
dello Stato una imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura
fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964
con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione dell'aliquota
relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali
globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte
di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività
trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'art. 1, maggiorate
del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle
Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso
periodo e maggiorate del 10 per cento.
Col decreto di cui al secondo comma
del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione
del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto [16].
La determinazione dell'aliquota da
applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge
ordinaria [17].
9. La differenza fra l'ammontare
dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in inventario e il
bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del
trasferimento previsto dagli artt. 1 e 4, non costituisce plusvalenza ai fini
degli artt. 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958,
numero 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso
testo unico.
Gli interessi previsti dall'art. 6
sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
I crediti verso l'Ente nazionale
per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di
ciascun esercizio sociale nella determinazione del patrimonio imponibile ai
sensi dell'art. 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli
indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art.
148 del medesimo testo unico.
Le cessioni delle semestralità di
cui all'art. 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti
in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono
soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.
Fino al 31 dicembre 1964 agli atti
di fusione ai quali partecipano una o più società assoggettate al trasferimento
e i conferimenti fatti dalle società stesse in altre società saranno soggetti
all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla tassa di concessione
governativa nelle misure fisse rispettivamente di lire 100.000, 2.000 e 5.000 a
condizione:
a) che il capitale della società
risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle
società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato alla operazione. In
caso contrario l'eccedenza sarà soggetta ai detti tributi nei modi e nelle
misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di
registro l'art. 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269. Ai fini del
limite del doppio, non si tiene conto degli aumenti del capitale delle società
assoggettate a trasferimento deliberati dopo l'entrata in vigore della presente
legge, ad eccezione di quelli attuati mediante imputazione delle differenze di
cui al primo comma;
b) che le società non abbiano
partecipato ad altre fusioni o i beni conferiti non abbiano formato oggetto di
altri conferimenti, agevolati a norma del presente articolo;
c) che l'operazione sia stata
autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a
norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.
Le plusvalenze emergenti dalle
operazioni previste nel comma precedente, che siano indicate distintamente nel
bilancio della società risultante dalla fusione o della società conferente sono
soggette all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società
nell'esercizio in cui, dopo l'attuazione delle operazioni stesse, siano
imputate a capitale, distribuite, realizzate o portate a copertura di perdite o
minusvalenze preesistenti.
Le agevolazioni previste dai due
commi precedenti sono revocate qualora risulti che nei tre esercizi successivi
al compimento delle operazioni agevolate l'attività sociale sia stata
prevalentemente rivolta alla proprietà, all'acquisto e alla gestione di beni
immobili.
Sono inoltre soggetti all'imposta
di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra
indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze
di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.
La restituzione agli aventi diritto
dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento
assoggettabile ad imposte [18].
10. Con decreto del Ministro per il
tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la
garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle
obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto
del medesimo [19].
Le obbligazioni sono soggette al
bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa,
imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato e degli enti locali.
Le obbligazioni sono parificate
alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e
prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i
titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e
possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche
Amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura
esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali,
sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di
statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.
11. Alle società assoggettate a
trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative
allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto
sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 [20]
l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.
In tutti i casi di cambiamento
dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che
eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato
in proporzione dei patrimonio sociale risultante da apposita situazione
patrimoniale. Il relativo rimborso sarà effettuato, nella proporzione in cui il
credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo
della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote
del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle
contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'art. 5, dopo la definizione
delle quali la società dovrà provvedere alla revisione del valore delle azioni
o quote e delle quote di credito assegnate.
Si applicano nei confronti dei soci
recedenti le disposizioni dell'art. 6 eccettuato il quarto comma, e quelle
dell'art. 9 riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a)
di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma
precedente.
12. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti
le imprese soggetti a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale
della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione
delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di
ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.
Sono nulli gli atti in qualsiasi
forma compiuta dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento
che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o
l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere
fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del
trasferimento all'Ente nazionale stesso.
I contratti e gli incarichi di
consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la
prosecuzione di precedenti rapporti di impiego sono risoluti con il
trasferimento delle imprese, all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li
confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.
L'Ente nazionale ha il diritto di
rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia
elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da
quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere
esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la
mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente
nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.
Le disposizioni di cui al terzo e
quarto comma del presente articolo non si osservano dove siano applicabili le
disposizioni di cui al secondo comma.
Saranno stabilite le modalità con
le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od
organismi, che abbiano per oggetto di premuovere la ricerca scientifica pura od
applicata.
Le imprese che esercitano le
attività di cui al primo comma dell'art. 1 sono obbligate a comunicare al
Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio delle
predette attività, secondo le modalità che saranno determinate, entro il
termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella
Gazzetta Ufficiale [21]
Per la mancata o inesatta
comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i
legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a
trasferimento sono puniti con la sanzione amministrativa da 6.000.000 a
60.000.000 di lire [22].
13. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto
privato e su base contrattuale collettiva e individuale; in sede
giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il Governo è delegato ad emanare
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento
previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche
mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti al fine di unificare i
sistemi in atto, e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui alle leggi
27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 nonché secondo quelli cui si informa
attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.
Il personale dipendente dalle
imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto
in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche
individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del
primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti
collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel comma
precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente
all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 1.
14. Sono estese all'Ente nazionale per
l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e
successive modificazioni.
15. La presente legge entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1]Il predetto Comitato è stato
soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 giugno 1967, n. 554.
[2] Comma sostituito dall'articolo
unico, L. 18 dicembre 1973, n. 856 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1974, n. 1). Peraltro
il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 500 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha
disposto che, in esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, è
abrogato il primo comma dell'art. un., L. 18 dicembre 1973, n. 856,
limitatamente alle parole: « b) la realizzazione e l'esercizio di impianti
elettronucleari » e che l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Da ultimo,
l'originario settimo comma è stato cosí sostituito dagli attuali commi settimo
e ottavo per effetto dell'art. 34, L. 9 gennaio 1991,
n. 9.
[3] Comma sostituito dall'articolo
unico, L. 18 dicembre 1973, n. 856 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1974, n. 1). Peraltro
il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 500 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha
disposto che, in esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, è
abrogato il primo comma dell'art. un., L. 18 dicembre 1973, n. 856,
limitatamente alle parole: « b) la realizzazione e l'esercizio di impianti
elettronucleari » e che l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Da ultimo,
l'originario settimo comma è stato cosí sostituito dagli attuali commi settimo
e ottavo per effetto dell'art. 34, L. 9 gennaio 1991,
n. 9.
[4] Vedi il D.P.R. 15 dicembre 1962,
n. 1670 e il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36.
[5] Per i trasferimenti dei beni
appartenenti alle FF.SS. vedi D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730. Per quanto
riguarda Larderello, il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 318 (convertito in L. 2
giugno 1939, n. 739) ha così disposto:
« Art. 1. La ricerca e la
coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di
essere utilizzati per produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio
delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, sono riservate alla
amministrazione delle ferrovie dello Stato. Fuori del territorio predetto i
permessi di ricerca e le concessioni per coltivazione di giacimenti minerari di
vapori e di gas di cui al comma precedente, sono accordati dal ministro per le
corporazioni (ora, ministro per l'industria e il commercio), dopo aver inteso
il ministro per le comunicazioni.
Art. 2. Il ministro per le
corporazioni, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti
minerari di vapori e di gas di cui al precedente art. 1, può a termini
dell'art. 18, lett. f) del R.D. 29
luglio 1927, n. 1443, fare obbligo al concessionario di utilizzare
in tutto od in parte detti vapori o gas per la produzione di energia elettrica.
Uguale obbligo può essere imposto
ai concessionari con decreto ministeriale successivo a quello di concessione,
quando in quest'ultimo ne sia stata fatta espressa riserva, e su parere
conforme del consiglio superiore delle miniere.
Nei casi indicati nei commi
precedenti, il ministro per le corporazioni inteso il ministro per le finanze,
può altresì fare obbligo ai concessionari di cedere all'amministrazione delle
FF.SS., per i bisogni dell'esercizio ferroviario, parte dell'energia prodotta.
Le condizioni per tali cessioni saranno stabilite d'accordo fra
l'amministrazione predetta e il concessionario interessato.
Art. 3. L'amministrazione delle
ferrovie dello Stato è autorizzata a promuovere la costituzione di un ente,
anche nella forma di società anonima, per l'esercizio delle ricerche e della
coltivazione dei giacimenti minerari di cui al presente decreto, ed assumere
partecipazione nell'ente medesimo.
Nel caso di costituzione di una
società anonima, l'atto costitutivo e lo statuto possono accordare voto plurimo
nelle assemblee generali ad una particolare categoria di azioni, la cui
sottoscrizione è riservata all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Non
si applicano in tal caso, le limitazioni del R.D.L. 24 aprile 1938, n. 698
(recava norme temporanee relative all'autorizzazione governativa per le
costituzioni di società), e la società può essere dispensata, con
determinazione del ministro per le finanze, dalla condizione di cui all'art.
12, n. 1, della L. 20 marzo 1913, n. 272 (recante norme per l'ordinamento delle
borse di commercio).
Art. 4. L'incorporazione nell'ente
o società, di cui al precedente art. 3, di società attualmente concessionarie
della ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari attribuiti ai sensi
dell'art. 1 all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché l'apporto o
cessione di attività appartenenti alle predette società concessionarie, possono
essere dichiarati di pubblico interesse con decreto del ministro per la grazia
e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del regno, su conforme
parere dei ministri per le finanze e per le comunicazioni (ora, ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile).
Alla incorporazione od alla
concentrazione per via di apporto o di cessione di attività delle aziende
sociali di cui al precedente comma, quando siano state dichiarate di pubblico
interesse, e ai contemporanei aumenti di capitale, per facilitare
l'incorporazione o la concentrazione e in occasione di queste, si applicano le
imposte fisse di registro e di ipoteca di lire 20.
Con lo stesso decreto che dichiara
il pubblico interesse, il ministro per la grazia e giustizia può disporre che i
termini stabiliti negli artt. 101 e 195 del codice di commercio (ora, artt.
2306, 2445 e 2503 cod. civ. 1942), siano ridotti fino a 15 giorni,
prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme complementari di pubblicità
delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione. L'atto
costitutivo dell'ente o società di cui all'art. 3 sarà registrato con l'imposta
fissa di registro di lire 20. Per l'atto medesimo e per gli atti occorrenti per
le operazioni di incorporazione e di concentrazione di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 13 novembre 1931,
n. 1434, convertito nella L. 24 marzo 1932, n. 380 (recava norme relative alla
concentrazione delle aziende sociali). Le agevolazioni di cui ai precedenti
comma del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 1940.
All'ente o società di cui all'art.
3 è accordata l'esenzione dai tributi doganali per i macchinari importati
all'estero; necessari per i nuovi impianti di ricerca e coltivazione dei
giacimenti minerari, nel caso in cui i macchinari stessi non possano essere
fabbricati nel regno».
La L. 22 dicembre 1958, n. 1129
(pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1959, n. 5) ha poi disposto:
«Articolo unico. L'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, quale azionista di maggioranza della Società per
azioni «Larderello», è autorizzata a promuovere la modificazione dello statuto
della Società, allo scopo di consentire alla Società medesima di esercitare,
oltre che l'attività di produzione di energia elettrica per l'esercizio
ferroviario, anche l'industria chimica per lo sfruttamento dei giacimenti
salini esistenti nella zona prevista nell'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1939,
n. 318, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739 e, conseguentemente,
l'estensione della sua attività con la creazione di uno stabilimento chimico da
costruirsi in località Saline di Volterra».
[6] Recante norme sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.
[7] Vedi D.P.R. 22 maggio 1963, n.
727. Per il capitolato d'oneri tipo, vedi il D.M. 12 settembre 1964.
[8] Numero abrogato dall'art. 21, L. 9 gennaio 1991, n. 9
[9] Gli attuali capoversi terzo,
quarto e quinto così sostituiscono l'originario terzo capoverso per effetto
dell'art. 20, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
[10] Capoverso abrogato limitatamente
alla materia procedimentale, dall’art. 6, D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.
[11] Gli attuali capoversi terzo,
quarto e quinto così sostituiscono l'originario terzo capoverso per effetto
dell'art. 20, L. 9 gennaio 1991, n. 9
[12] Gli attuali capoversi terzo,
quarto e quinto così sostituiscono l'originario terzo capoverso per effetto
dell'art. 20, L. 9 gennaio 1991, n. 9
[13] Vedi nota 5 all'art. 4.
[14] Vedi, anche, D.P.R. 25 febbraio
1963, n. 138
[15] La L. 18 marzo 1968, n. 412 (Gazz.
Uff. 18 aprile 1968, n. 99) ha così disposto:
«Art. 1. Avverso i provvedimenti di
liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia
elettrica in base al valore di stima a norma dell'art. 5, n. 4 della L. 6
dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, è
immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria
o amministrativa.
L'azione stessa deve essere
esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
liquidazione.
Art. 2. Qualora avverso i
provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto
il ricorso previsto dall'art. 5, n. 5, primo comma, della L. 6 dicembre 1962,
n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa
deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
[16] Vedi, ora, il D.P.R. 17 settembre
1964, n. 741.
[17] Vedi, ora la L. 5 dicembre 1964,
n. 1269.
[18] I termini previsti dall'art. 9
sono stati prorogati al 31 dicembre 1965 dall'art. 8, L. 27 giugno 1964, n.
452.
[19] Comma così sostituito dall'art. 5,
L. 7 maggio 1973, n. 253
[20] Termine prorogato al 30 giugno
1965 dall'art. 8, L. 27 giugno 1964, n. 452
[21] Vedi D.M. 16 dicembre 1962 e
D.P.R. 22 maggio 1963, n. 729
[22] La sanzione originaria
dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo
comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.