Testo coordinato del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239
Testo del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 200 del 29 agosto 2003),
coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, recante:
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo
in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e
di espropriazione per pubblica utilita».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato
e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali
termoelettriche
1.
Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del
fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al
30 giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a., puo' essere autorizzato l'esercizio
temporaneo di ((singole)) centrali termoelettriche di potenza termica superiore
a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga
ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei
provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2
aprile 2002, n. 60.
2.
Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1
((rispettano)) i valori limite di emissione previsti dalla normativa
dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a
500 MW dell'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3.
Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al (( 30
giugno 2005 )), puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura
degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi
derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di
esercizio di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si
applicano alla laguna di Venezia. ))
Art. 1-bis.
Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di
energia elettrica
((1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio
di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, e' autorizzato ad emanare, su motivata e documentata
segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti
finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli
impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile
riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della
capacita' interrompibile. ))
Art. 1-ter.
Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la
terzieta' delle reti
((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati
alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia
imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale
di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi
inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2.
Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo
sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente dai
gestori delle reti di trasporto.
3.
Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate e seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce
la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di
cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui puo'
essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della
rete, o a carico delle societa' proprietarie»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto, si provvede ad integrare o
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto
e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita'
produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della
concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore»;
c) al comma 6, quarto periodo, dopo
le parole: «coloro che ne abbiano la disponibilita',» sono inserite le
seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale
in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo
periodo, sono inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi
di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
4.
Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche
attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima
controllante, e comunque ciascuna societa' a controllo pubblico, non puo'
detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e
che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale.
5.
Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di
trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie
unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di
potenziare la capacita' di importazione per le quali e' consentita
l'allocazione di una quota della loro capacita' secondo le modalita' di
cui all'art. 1-quinquies, comma 6. ))
Art. 1-quater.
Disposizioni per la
realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
1. (( Al fine di conferire un elevato
grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e
consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti
infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il
ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW
termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal
momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a
seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non
comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.
2.
Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per
l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative
alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che
il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per
l'entrata in esercizio dell'impianto.
4.
Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette,
all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della
comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente,
nonche' la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
5.
Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato dall'amministrazione
medesima in relazione alla intervenuta difficolta' realizzativa dello specifico
progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha
l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni
o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma
1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie
alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso
connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'art. 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la
costruzione del terminale nonche' all'autorizzazione delle eventuali
infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e
sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.
7.
Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi
1 e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un
massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in
esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come
eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5.
L'ammontare della sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza
elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di
capacita' di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui
ai commi 1 e 6.
8.
Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente alle
competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al
comma 1. ))
Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del settore elettrico
((1. Gli impianti
di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10
MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai
titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori
servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione
competente, su conforme parere del Ministero delle attivita' produttive,
espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al
programma temporale di messa fuori servizio.
2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo parere
del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di
efficienza degli impianti e le relative modalita' di verifica. In caso di
mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3.
Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che
assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima
disponibilita' degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque
riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il
medesimo sistema delle offerte.
4.
All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da
pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai
contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 re medie di
funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo
di cui al presente comma decorre dal 1°
gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della
legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle
attivita' produttive e sentito il parere».
6.
I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di
energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di
interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o
con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della
capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e
venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una
quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto
realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito
il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica
altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione
che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente
elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un
dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di
nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro
dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri per il rilascio
dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie
in materia.
7.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di
garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle
infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in
linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine nonche' una simmetrica
ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto
agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle
componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli
ammortamenti.
8.
Al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono
soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e'
soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale
puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali
per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto
dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali
contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio
elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale
definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono
essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in
sicurezza del sistema elettrico»;
d) all'articolo 6, comma 3, al
primo periodo, sono soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5» e: «entro
trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati».
9.
Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni
anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale
miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico,
indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni
adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del
programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 1-sexies.
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.
1.
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti,
degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto
dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante
un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive, sono emanate norme concernenti il
procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente
ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale,
il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla
data di presentazione della domanda.
4.
L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilita', e ne
fa parte la valutazione di impatto
ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.
5.
Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in
conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo,
prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di piu' regioni le
autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni
interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le
modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere
regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel
programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di piu'
regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e
degli oli minerali.
7.
Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8.
Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le
parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo
parere del». ))
Art. 2.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.