Legge 29 maggio 1982, n. 308
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi[1] - Pubblicata nella Gazz. Uff. 7
giugno 1982, n. 154.
1-3. [2]
4. [3]
17. [4]
20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni
idroelettriche.
Resta ferma la competenza della
regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi
della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, della legge 5
luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
La regione Valle d'Aosta, in deroga
al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può
subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non
superiore a 30.000 kW, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi
dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre
1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali
che ne facciano domanda.
La domanda è comunicata in copia
dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di
prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata
comunicazione.
21. Interventi della Cassa conguaglio
per il settore elettrico.[5]
23. Etichettatura degli apparecchi di
riscaldamento.
È fatto obbligo ai costruttori di
apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi
prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte
loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente
all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle
etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità
alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente legge [6]
Le categorie di apparecchi alle
quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso
comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia
di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di
acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie,
essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori,
caldaie, generatori di aria calda, stufe.
Decorsi sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli
apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.
Chiunque violi le disposizioni del
presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
24. 2
25. Norme transitorie.
Le iniziative di cui agli articoli
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono
ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
26. 2
27. All'onere complessivo di lire 878
miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e
1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 25, L. 30 marzo 1981, n. 119,
e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno
1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 [7].
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
[1] Vedi, anche, la L. 21 aprile 1983, n. 127, recante
norme per la salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia.
[2] Abrogato dall'art. 23, L. 9 gennaio
1991, n. 10
[3] Abrogato dall'art. 22, L. 9 gennaio
1991, n. 9
[4] Abrogato dall'art. 24, L. 9 gennaio
1991, n. 9
[5] Sostituisce, con due commi, il
quinto comma dell'art. 1, D.L. 4 settembre 1981, n. 495
[6] Per le modalità di cui al presente
comma vedi il D.M. 2 aprile 1998
e il D.M. 7 ottobre 1998.
[7] Comma così sostituito dall'art.
50, L. 7 agosto 1982, n. 526