Legge 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - Pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
1. Finalità.
1. Le disposizioni della
presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito
denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la
diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto
della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale
formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli
obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse.
2. Per la
privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri
per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione
e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari.
2. Istituzione delle
Autorità per i servizi di pubblica utilità.
1. Sono istituite le
Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni,
all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri
aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa
relativa alle Autorità.
3. Al fine di
consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi
pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i
servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.
4. La disciplina e la
composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che
tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi
generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il
settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorità operano
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.
6. Le Autorità, in
quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo,
svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di
propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della
attuazione della normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorità è
organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le
Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
8. I componenti di
ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi
o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata dell'incarico.
9. Per almeno quattro
anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la
violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con
una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di
lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore
somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque,
non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la
revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. I componenti e i
funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici
ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo
collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per
garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure
istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11. Le indennità
spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorità
nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni
e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da
assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme
di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le
modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative
comunitarie;
b) propone i Ministri
competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei
singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le
condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi,
comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e
della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al
fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di
eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo
altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute
degli addetti;
d) propone la modifica
delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di
programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia
richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti,
definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e
aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri
e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi
17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente
sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità,
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio
nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma
1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere
improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia,
sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni
dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale
termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive
per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza
evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio
universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi
e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo
svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione
della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti
dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o
eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero
ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti
esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di
qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la più ampia
pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche
relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative
volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente
al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attività svolta;
l) pubblicizza e
diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la
possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
m) valuta reclami,
istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte
dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene
imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi
ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma
37;
n) verifica la congruità
delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare
la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della
prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia
delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i
relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole
accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti
richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio,
assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto
dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui
tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun
soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio
1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli
servizi e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente,
se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o)
del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i
princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il
Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta
dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente
per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.
14. A ciascuna Autorità
sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e
da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo,
relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad
esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa
vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al
Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e
di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si
applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto
speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17. Ai fini della
presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al
netto delle imposte.
18. Salvo quanto
previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e
valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità
fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso
come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo
pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione
medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di
variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno
triennale.
19. Ai fini di cui al
comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità
del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti
dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda
attraverso l'uso efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento
delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:a) richiede, ai soggetti
esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
b) effettua controlli in
ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire
50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di
reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di
impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o
la decadenza della concessione;
d) ordina al soggetto
esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di
corrispondere un indennizzo;
e) può adottare,
nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti
temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio
ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del
soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo,
nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle
Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del Paese.
22. Le pubbliche
amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a
notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro
funzioni.
23. Le Autorità
disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina,
audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e
gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì
disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di
rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi.
24. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative
alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la
piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e
orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni,
i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di
arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie
insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi
in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in
prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri,
sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto,
è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale
costituiscono titolo esecutivo.
25. I ricorsi avverso
gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale
amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
26. La pubblicità di
atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
27. Ciascuna Autorità
ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo
e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorità,
con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione,
le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta
organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità,
l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il
trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dal comma 10 del presente articolo.
29. Il regolamento del
personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene
mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono
previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione
della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione
anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la
massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per
cento dei posti previsti nella pianta organica.
30. Ciascuna autorità
può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti
e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici
obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due
volte.
31. Il personale
dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso
le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra
attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non
può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è
punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o
più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle
attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a
sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni
pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le
competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I
regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorità, con riferimento
agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al
loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
34. Per le materie
attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle
amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni,
dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio
dei servizi nazionali.
35. Le concessioni
rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere
superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del
servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di
programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il
servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli
obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da
perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le
sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo
automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del
contratto di programma o della convenzione.
37. Il soggetto
esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei
princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al
comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h),
costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.
38. All'onere derivante
dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere
dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996,
mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi
dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il
contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto
con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
39. Il Ministro delle
finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti
il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di
funzionamento di ciascuna Autorità.
40. Le somme di cui al
comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
41. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Disposizioni relative
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti
il settore elettrico[1].
1. In relazione a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono
trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia
di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a
norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione
del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui
all'articolo 2, comma 28, della presente legge.
2. Per le tariffe
relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da
applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio
nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi
all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da
produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci
derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la
sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri
connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione
di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari,
nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle
disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità
verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli
oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la
realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per
l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo[2].
3. L'autorità,
nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12,
lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare
l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché
dei tributi[3].
4. Per l'aggiornamento delle
tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti
esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui
all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui
all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle
tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte
dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12.
Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di
aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si
intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere
notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15
giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica,
aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali
aggiornamenti delle perequazioni.
5. L'aggiornamento
delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili,
all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene
per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri
predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato.
L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il
servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità[4].
6. I sistemi di
perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati
sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro
competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 28, dall'Autorità.
7. I provvedimenti già
adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas
conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta
dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e
modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle
iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché
alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle
proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di
cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi
permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì
efficacia le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad
applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6
del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1
della presente legge[5].
8. Per i soggetti
esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui
all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in
particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione
come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano
nella relazione
annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite
distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo
comma, della legge 29 maggio 1982, n.
308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche
degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese
elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
[1] Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473.
[2] Vedi, anche, il D.P.C.M.
31 ottobre 2002.
[3] Comma così sostituito dall'art. 1,
D.L. 13 settembre 1996, n. 473.
[4] Vedi, anche, il D.P.C.M. 31
ottobre 2002.
[5] L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle
iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli
impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della
sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova
produzione di energia contenute nel provvedimento CIP
n. 6 del 29 aprile 1992, come integrato e modificato dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.