Legge 23 dicembre 1993, n. 559
“Norme generali
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1993, n. 306.
20.
Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio.
1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate
nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni
da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli
utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestirono,
l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonché alle gestioni
dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge
14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.
2. Sulle gestioni di cui al comma 1
il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041,
e successive modificazioni.
3. L'importo di cui al comma 1 può
essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono
ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente
legge.