Legge 5 marzo 2001, n. 57
Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati - Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo
2001, n. 66.
Regolazione dei mercati
Capo I - Interventi nel
settore assicurativo
1. Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i
veicoli a motore.
1.[1].
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo
semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per
il successivo semestre gennaio-giugno.
2. Funzioni di vigilanza dell'ISVAP.
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
dall'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute
nell'articolo l nonché nel presente articolo.
2. [Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo
12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti
milioni di lire][2]. [In
caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è
raddoppiata][3]. La
violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire
tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando
le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare,
secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate
al CNCU stesso dalla legge 30 luglio
1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato[4].
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «con cadenza trimestrale» sono
soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5.
[5].
3. Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di
assicurazione.
1.[6].
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la
circolazione dei veicoli.
1.[7].
5. Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977.
1.[8].
2. In attesa di una disciplina organica sul
danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a
ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui
all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato
si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo
punto è pari a € 650,49;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è
liquidato un importo di € 37,95 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso
di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene
in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno
biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona,
suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito
del danneggiato.
4. L'ammontare del danno biologico liquidato
ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore
ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato[9].
5. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità[10].
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT[11].
7.[12].
6. Ricorsi.
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice
amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18,
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari
previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di
assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni
diversa disposizione.
Capo II - Interventi
nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura
7. Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che
ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della
razionalizzazione degli interventi pubblici[13].
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e
dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia
espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui
al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a
creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le
vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed
assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del
patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e
delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale,
anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di
acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela
ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di
reddito;
c) ammodernare le strutture produttive
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di
fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al
fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari,
soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la
tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei
consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva
biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente
naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per
gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e
di tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e
territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le
tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche
generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione
dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
8. Princìpi e criteri direttivi.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il
Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo
20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o
possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non
svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e
servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale
dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché
degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici
esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro
medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della
destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli,
creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione
fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della
proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità
imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la
certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole
o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo
diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di
favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione
di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e
pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari
verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima
agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo
dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei
prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e
loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno
dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a
quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la
trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine
di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari
previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e
la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla
vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure
e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione
ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico
da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei
medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura,
della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei
prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per
l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori
oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare
e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a
favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi
finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel
mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e
delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni
con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle
finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto
normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare
la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di
origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda
ed accrescere la competitività di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri
derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui
all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia
di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
9. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996.
1.[14].
Capo III - Disposizioni
in materia di privatizzazioni
10. Interpretazione
autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992.
Norme sulla cessione di energia elettrica.
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazione dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia
stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o
diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle
concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai
servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i
soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata
dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti
informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in
Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31
dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano
affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3.[15].
4.[16].
11. Abuso di dipendenza economica e concorrenza.
1.[17].
2.[18].
3.[19].
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: «in misura non inferiore all'uno
per cento e non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al dieci per cento», e le parole: «relativamente ai prodotti oggetto
dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante» sono soppresse.
TITOLO II
Incentivi e
internazionalizzazione dei mercati
Capo I - Interventi a
tutela e sostegno delle piccole e medie imprese
12. Modifiche
ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
1. Alla legge 27
febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le
parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di
presentazione della domanda».
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4.[20].
5.[21].
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7.[22].
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma
19, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le
modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
13. Modifiche
ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono
soppresse le parole: «la responsabilità limitata e».
2.[23].
3. Nella legge 8
agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le
parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e
5, terzo comma,» e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole:
«articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5,
terzo comma,».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. Misure
per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle
imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI.
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le
modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal
fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992,
determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo
previsto dall'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata,
dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da
stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato[24].
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a
disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti
pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio
del registro delle imprese[25].
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri
per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione
industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative
per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano
sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
15. Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di
turismo.
1.[26].
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: «allo 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2
per cento».
16. Agevolazioni per l'informazione al consumatore.
1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno
2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5 della legge 30
luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed
educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica
amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione
dei relativi progetti[27].
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
17. Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese
di facchinaggio e di movimentazione delle merci.
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio
debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della
sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì
le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le
sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di
reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle
previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 20 dicembre 1999[28].
18. Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)[29];
b)[30];
c)[31].
19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti.
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del
servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui
al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il
Piano nazionale, le regioni, nell'àmbito dei poteri programmatori loro attribuiti,
provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle
modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di
utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la
tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per
l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime
obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il
periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione
degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche
o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento
dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei
volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli
orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività
commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti
della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge
25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in
base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili
ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico
di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per
l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di
somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 7, della medesima legge
n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che
l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle
licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle
disposizioni della citata legge n. 287
del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni
compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento
(CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici
fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei
carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'àmbito di
specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di
autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel
medesimo regolamento nell'àmbito di predefinite tipologie di contratti. Negli
stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici
inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli
accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le
attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature
per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del
rifornimento.
20. Norme in materia di apertura di esercizi commerciali.
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle
modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata
l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita
non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
del citato decreto legislativo n. 114
del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno
1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La
superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma
dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero
degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca
dei titoli autorizzatori preesistenti.
Capo II -
Internazionalizzazione delle imprese
21. Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese.
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo,
della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: «enti pubblici,» sono
inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle
province autonome,».
2.
All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24
aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «e di factoring»
sono sostituite dalle seguenti: «, di factoring e di general trading».
3.[32].
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di
finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi,
diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti
italiani, quali strutture e reti in franchising.
Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le
condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il
Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il
predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi
e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione
degli interventi di cui al presente comma.
5.[33].
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
abrogato.
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il
sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai
programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi
dalle imprese stesse e dai consorzi export
a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da
definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di
assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del
predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del
commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di
convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel
senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni
di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in
via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo
Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette
operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi.
9. Alla legge 25
marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)[34];
b)[35].
10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo
103, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei
collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese,
con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a
valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le
azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle
metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con
riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Capo
III - Misure di intervento nel settore delle comunicazioni
22. Contributo per
l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca
nel campo delle comunicazioni.
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli
alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione
e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di
programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche
determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che
acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga
banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo
statale fino a lire 150.000 [36]
fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per
l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno
2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione
del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel
settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è
autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano
prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle
comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo
sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle
politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione
efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio
dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e
sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati
a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota
limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di
individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde
direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e
per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
23. Contributi a favore
delle emittenti televisive locali.
1. Ai soggetti titolari di emittenti
televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è
riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento delle spese
sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli
impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento
elettromagnetico[37].
2. Con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di attribuzione del contributo[38].
3. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8
miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede,
per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
Capo IV - Interventi a
favore delle infrastrutture intermodali
24. Delega per il completamento della rete interportuale
nazionale.
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento
delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9,
comma 2, della legge 23 dicembre 1997,
n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il
riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete
logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge[39],
un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di
procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto
dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per
l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli
interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo,
il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti
pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le
infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla
realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di
un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'àmbito della
elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le
reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la
fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) includere nell'àmbito degli interventi da
ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme
logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli
dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a
trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare
funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento
nell'àmbito del Sistema nazionale integrato dei trasporti[40];
f) privilegiare le infrastrutture intermodali
collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il
sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale
ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il
piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, e alla legge
23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì
abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da
ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente
determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui
finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono
fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli
articoli 4 e 6 della legge 4 agosto
1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 7
dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro
trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1
secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.
TITOLO III
Disposizioni finali
25. Norme applicative.
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato A
(v. articolo 5, comma 2)
Tabella di
determinazione del valore del punto
Punto percentuale in
validità |
Coefficiente di
moltiplicatore |
1 |
1,0 |
2 |
1,1 |
3 |
1,2 |
4 |
1,3 |
5 |
1,5 |
6 |
1,7 |
7 |
1,9 |
8 |
2,1 |
9 |
2,3 |
[1] Aggiunge l'art. 12-bis alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.
[2] Periodo soppresso dall'art. 22, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
[3] Periodo soppresso dall'art. 22, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
[4] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 maggio 2001, n. 274.
[5] Aggiunge il comma 5-quater all'art. 2, D.L. 28 marzo 2000, n. 70.
[6] Aggiunge l'art. 12-ter alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.
[7] Aggiunge l'art. 12-quater alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.
[8] Sostituisce, con cinque commi, gli originari commi primo, secondo e terzo dell'art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
[9] Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
[10] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003.
[11] Comma così modificato dall'art. 21, comma 5, L. 12 dicembre 2002, n. 273. All'aggiornamento degli importi di cui al comma 2 si è provveduto con D.M. 30 luglio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186) e con D.M. 22 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175).
[12] Sostituisce, con cinque commi, l'originario ottavo comma dell'art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
[13] In attuazione della delega prevista dal presente comma, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226; per il settore forestale, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; per il settore agricolo, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
[14] Aggiunge due periodi al comma 6 dell'art. 2, D.L. 17 giugno 1996, n. 321.
[15] Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 9, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
[16] Aggiunge il comma 5-bis all'art. 14, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
[17] Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192.
[18] Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192
[19] Aggiunge i commi da 2-bis a 2-sexies all'art. 8, L. 10 ottobre 1990, n. 287.
[20] Sostituisce il comma 1 all'art. 7, L. 27 febbraio 1985, n. 49.
[21] Sostituisce l'art. 8, L. 27 febbraio 1985, n. 49.
[22] Sostituisce, con i commi da 2 a 6, gli originari commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49.
[23] Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 5, L. 8 agosto 1985, n. 443.
[24] Per le modalità semplificate di cui al presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2002.
[25] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 ottobre 2002.
[26] Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 11, D.L. 29 agosto 1994, n. 516.
[27] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 maggio 2001, n. 273.
[28] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 30 giugno 2003, n. 221.
[29] Sostituisce la lettera e) del comma 3 dell'art. 2, L. 3 febbraio 1989, n. 39.
[30] Aggiunge il comma 5-bis all'art. 3, L. 3 febbraio 1989, n. 39.
[31] Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39.
[32]Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, L. 24 aprile 1990, n. 100.
[33] Aggiunge il comma 6-bis all'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
[34] Sostituisce la lettera h) del comma 2 dell'art. 2, L. 25 marzo 1997, n. 68.
[35] Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, L. 25 marzo 1997, n. 68.
[36] Per la misura del contributo statale, per l'anno 2003, vedi l'art. 89, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
[37] Comma così modificato dall'art. 58, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[38] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2001, n. 407.
[39] Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 37, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
[40] Lettera così sostituita dall'art. 37, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.