Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16
gennaio 1991, n. 13, S.O.
Norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali.
TITOLO I
Norme per gli impianti
idroelettrici e per gli elettrodotti
1. Norme per gli impianti
idroelettrici e per gli elettrodotti.
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia
di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua
per la produzione di energia elettrica, nonché, sentito il Ministro della
sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di
elettrodotti.
2. Il regolamento di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente
in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle
amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:
a) prevedere che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione
dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che
l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le
previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui
all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo
rappresentante redigendo apposito rapporto;
b) confermare, per gli
impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente
articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano
l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e
coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
d) fissare termini
perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà
adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli
atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
e) prevedere che in caso
di pareri negativi discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita
conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero ad un apposito accordo di programma;
f) prevedere che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa
degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino
di utenza e ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le
norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando
la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione
di energia elettrica.
2. Valutazione di impatto
ambientale.
1. Per la realizzazione
delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza
superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la
realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le
norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di
attuazione.
2. Qualora venga
constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante
sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE),
il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari
esteri per gli adempimenti necessari.
3. Gli elettrodotti ad
alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e
da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa
vigente.
TITOLO II
Idrocarburi e geotermia
Capo I - Ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare
territoriale e sulla piattaforma continentale
3. Permesso di
prospezione.
1. Il permesso di
prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o
giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate[1].
2. Il permesso di
prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della
Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di
altri Paesi.
3. Il permesso di
prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano
territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto
attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del
demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel
rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali
per la tutela dell'ambiente marino[2].
4. La domanda di
permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio
ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai
possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che
il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.
4. Divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione.
1. La prospezione, la
ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di
Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le
autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di
Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del
fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po[3].
5. Permesso di ricerca e
qualifiche dei richiedenti.
1. Il permesso di
ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma
di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone
fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica
e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed
amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni
contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela
dell'ambiente marino[4].
2. Il permesso di
ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità
economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri
Paesi.
6. Conferimento del
permesso di ricerca, sue dimensioni e durata.
1. Il permesso di
ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o
la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di
concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni
concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare
territoriale e della piattaforma continentale[5].
2. L'area del permesso di ricerca deve
essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non
può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del
permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.
3. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area
richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in
relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il
permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento
dell'area stessa con aree finitime.
4. La durata del
permesso è di sei anni.
5. Il titolare del
permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha
adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.
6. Al titolare del permesso
può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del
permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione
per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è
accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un
periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il
programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di
lavori.
7. I titolari di
permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono
richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o
subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del
permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari
abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso
precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga
previsto nel relativo programma di lavoro.
8. Il termine per l'inizio dei lavori
da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può
essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del
permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa
data per le perforazioni.
9. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su
tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare
i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente
necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per
l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che
dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.
10. Qualora nel corso
del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del
permesso particolari adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione
dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che
il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello
stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli
adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il
relativo canone[6].
11. Ove sussistano
gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore
ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere
revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di
cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Le norme di cui ai
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono sospesi i
permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.
7. Rinvenimento di altre
risorse naturali.
1. Agli obblighi dei
titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, e
all'articolo 22 della legge 21 luglio
1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
a) comunicare
all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente,
entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche
non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le
misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato
interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla
lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento
presentino un evidente interesse economico.
2. Ove i titolari di
permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i
permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Ove il rinvenimento
di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento
minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di
ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un
indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che
tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle
risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.
8. Programma unitario di
lavoro.
1. L'autorità
amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli
idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro
nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario
dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la
ricerca su base unificata.
2. L'autorizzazione a
realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di
lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai
rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
3. La mancata
esecuzione, totale o parziale del programma unitario di lavoro comporta la
decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.
4. La riduzione
obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi
porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.
9. Concessione di
coltivazione. Disposizioni generali.
1. Al titolare del
permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto
idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la
capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria
disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del
giacimento scoperto.
2. Alle concessioni di
coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.
3. L'area della
concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento
scoperto.
4. Su richiesta dei
titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di
coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò
corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le
stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo
minerario.
5. All'istanza di
concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.
6. Le disposizioni di
cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in
materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in
quanto applicabili.
7. Le disposizioni dei
commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21
luglio 1967, n. 613, si
applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.
8. Al fine di
completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio
della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla
proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o
più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di
coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalla concessione o dalle proroghe[7].
9. [8].
10. Nei casi di
contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30
luglio 1990, n. 221[9].
11. Ove ricada nei
territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le
regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano
interessate[10].
10. Nuove tecnologie.
1. Qualora, a causa di
difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di
un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite
all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o
l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato
dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma
provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie,
nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.
2. L'esecuzione del
programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo
di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia.
3. Entro quindici
giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di
coltivazione nelle forme prescritte.
11. Innovazione
tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione.
1. I progetti
concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione,
di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con
particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli
stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni
1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI),
integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie
direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con
quelle previste dalla legge 6 ottobre
1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Vettoriamento del gas
naturale.
1. Le società
proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio
nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle
società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società
sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle
imprese di cui al testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.
2. Il gas da vettoriare
dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate
caratteristiche di trasportabilità e di con tenuto di sostanze nocive. Il
vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i
programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di
trasporto.
3. Le condizioni e il
corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti
tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di
esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione
dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento
del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le
condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.
13. Normativa di raccordo
e disciplinari-tipo.
1. Con decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme
transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore
petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e
di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.
14. Norme abrogate.
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 2, commi
primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, e
successive modificazioni;
b) articoli 9; 16, primo
comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e
quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e
55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e
successive modificazioni.
Capo II - Ricerca e
coltivazione geotermica
15. Ricerca e coltivazione
geotermica.
1. Alla domanda di
permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9
dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di
concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve
essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione
in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente
o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei
lavori.
2. Il rilascio del
permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è
subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali
reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per
l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.
3. I permessi di
ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza
e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il
titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.
Capo III - Nuove norme
in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori
16. Concessione per
lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori.
1. Sono soggette a
concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata,
la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti
per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale
liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino
la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli
stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli
minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri
cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla
lettera a);
d) nuove opere che
incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c)
già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata
anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione
gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad
autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di
lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali
annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di
dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
17. Procedure di
concessione e autorizzazione.
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, norme
regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di
cui all'articolo 16.
2. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 1, dovrà in particolare:
a) fare salvi gli
obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;
b) fissare termini perentori
entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà
adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli
atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c) regolamentare le
autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonché al
loro esercizio provvisorio;
d) determinare i casi
nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, si intende soddisfatta quando
siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modificazioni e integrazioni;
e) provvedere
all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione
delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la
disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e
successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo
18 della presente legge;
f) stabilire norme
transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione
già in corso.
3. Dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1
sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni
richiamate dall'articolo 16, nonché le norme procedurali incompatibili con il
regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
18. Agevolazioni
finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di
oli minerali.
1. Allo scopo di
promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a
ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel
settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e
stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le
agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.
2. Il CIPI, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su
proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti
di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo
1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché all'aumento di un quinto del
contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
19. Scorte di riserva di
prodotti petroliferi.
[1. A decorrere dal 1°
marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso
al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da
lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti
all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:
a) benzine per
autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di
aviazione a reazione del tipo benzina);
b) gasoli, oli per
motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a
reazione del tipo cherosene;
c) oli combustibili.
2. L'immissione al
consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta
di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti
destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di
confine.
3. L'ammontare
complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di
cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta
giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi
con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il
compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come
definite dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10
marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti
gli operatori titolari di concessione e gli importatori[11].
4. Il Comitato di cui
al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi,
dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché di un'equa
ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con
trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50
per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del
rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o
semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato.
Nell'ambito delle
competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di
funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del
Comitato.
5. Il primo e secondo
comma dell'art. 2, L. 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati][12].
TITOLO III
Norme per gli autoproduttori
e per le imprese elettriche degli enti locali
20. Norme per gli
autoproduttori da fonti energetiche convenzionali.
1. [13]
2. Sono altresì ammessi
scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite
dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con
partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le
autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Le forniture di
energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le
quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono
prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno
ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto
dall'art. 4, L. 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.
5. [14].
6. È abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come
modificato dall'articolo 21, D.P.R. 18
marzo 1965, n. 342.
7. I limiti del 70 per
cento di cui al n. 6), dell'art. 4, L. 6 dicembre
1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. [Nei casi di rinuncia da parte
dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle
concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non
ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei
limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale
durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle
imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 2 maggio 1990, n. 102.][15].
21. Società commerciali e
imprese elettriche degli enti locali.
1. Alle imprese
elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine
previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di
esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da
stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e
l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La
convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette
all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia
stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro
devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative
all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire
i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende,
le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie,
dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di
accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con
proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le
aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la
relativa richiesta.
5. In caso di non
ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità
dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e
l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di
decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono
trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di
trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138,
intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese
indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3 della legge 1°
luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non
superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento
dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio
della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con
l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al
conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e
successive modificazioni.
8. Le concessioni di
esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata
in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da
rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti
locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per
azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in
quanto applicabili, di cui all'articolo 34.
10. Sono abrogati
l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le società, le
aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia
elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti
conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato[16],
in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta
giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di
distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da
una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci
riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11
ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi
abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4
marzo 1958, n. 191.
22. Regime giuridico degli
impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e
assimilate.
1. La produzione di energia
elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate
rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la
produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e
calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo
1 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e
successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa
emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti che
intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono
darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
competente per territorio.
3. L'eccedenza di
energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta
all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n.
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'articolo 18 della legge
29 maggio 1982, n. 308.
4. La cessione, lo
scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da
apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo,
approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi
alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i
parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con
cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui
al comma 1. Nel caso di impianti
che utilizzano fonti
energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le
condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
6. È abrogato
l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
7. Ai fini dell'applicazione delle
norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge
31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi
della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal
pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di
funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.
23. Circolazione
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica
a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate.
1. Per l'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre agli usi previsti
dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1
dell'art. 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e
società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i
nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali
e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti,
limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
recante: «Approvazione del testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle
province», previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di
valutazione delle esigenze produttive.
2. Qualora il calore
prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le
relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo
approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le Regioni.
3. Il CIP determina i
prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto
previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e
delle caratteristiche delle utenze.
24. Diritto di prelazione
sulle concessioni idroelettriche.
1. Le imprese non
assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8),
della L. 6 dicembre 1962, n.
1643, possono
esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia
manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al
combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 (26/b), a condizione che abbiano eseguito le
variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775.
2. Restano salve le
competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, e dalle relative norme di attuazione.
3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. Nei casi di rinuncia da parte
dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad
avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa,
e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione
e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le
condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche
degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari
delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine
che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del
medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
6. Nei casi di rinuncia
dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata
della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia
da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. 7 agosto 1982, n. 529, il
prolungamento della durata delle concessioni
idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e
per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo
3 della suddetta legge[17].
7. Le imprese non assoggettate a
trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di
prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti
idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici approvato con R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni[18].
TITOLO IV
Disposizioni fiscali
25. Pagamento differito
dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
1. [19].
2. La disposizione di cui al comma 1
dell'art. 12 del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
3. Nei casi di cumulo
del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei
diritti doganali previsti dall'articolo
78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la
dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.
4. [20].
5. [21].
26. Aliquote della
produzione corrisposte allo Stato.
1. I titolari di
concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati
per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente
articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della
coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della L. 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al
valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella
ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le
regioni a statuto speciale i benefìci di cui all'art. 54 della L. 21 luglio 1967, n. 613.
1-bis. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni,
di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, nelle quali si
effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il
finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei
territori in cui sono ubicati i giacimenti[22].
2. L'esonero compete
fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel
comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.
3. Per ottenere
l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione
devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le
aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che
specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano
di finanziamento delle stesse.
4. L'esonero è concesso
dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente
per territorio sulla base del progetto presentato.
5. Le operazioni per la
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso
anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque
anni successivi.
6. La data di inizio e
di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati
dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici
periferici.
7. Qualora risulti che
l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui
al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero,
si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del
valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 33, L. 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.
8. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera
stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni
del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma
1.
9. La verifica di cui
al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale
conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
27. Proroga di esenzione
dall'ILOR.
1. L'esenzione di cui
agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma,
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da
ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.
28. Aliquota IVA per
l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento.
1. Fino al 31 dicembre
1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento
a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.
29. Agevolazioni fiscali
per il contenimento dei consumi energetici.
1. Le spese sostenute
dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di
altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici
in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi
energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad
uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto
testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella
misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del
possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il
periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello
successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore
al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i
suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui
all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, né della
maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione
si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non
oltre il 31 dicembre 1994[23].
2. I tipi di opere e i
relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici
sono determinati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. L'avvenuta
realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere
comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi
relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione. Con il
decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità
di rilascio della documentazione occorrente[24].
30. Accordi e contratti di
programma.
1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la
Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le
associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un
contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle
tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento
delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di
programma.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato
nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle
energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata
decennale, che preveda:
a) l'erogazione dei
servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale
dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;
b) la promozione di
interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti
rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;
c) l'attivazione della domanda
potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche
dell'offerta;
d) lo svolgimento e la
promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle
informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.
3. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli
enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali
un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:
a) la diffusione
periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo
docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;
b) il coinvolgimento
delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di
immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e
di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;
c) la diffusione di
informazioni riguardanti in modo particolare, le caratteristiche e le
prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere
l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.
4. Il CIP nelle
deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto
dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.
31. Istituzione del
marchio «Risparmio Energetico».
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un
marchio di «Risparmio energetico» l'Enea individua le caratteristiche per la
definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di
illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e
tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica
disponibili nel l'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea,
alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni
definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi
e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il
rilascio del marchio «Risparmio energetico» e la relativa apposizione mediante
etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio
79/530/CEE recepita con
decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, e dalla direttiva del Consiglio n.
79/531/CEE recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per
un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti
l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere
contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del
costruttore, dell'importatore e del distributore.
3. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza,
avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti
locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, una campagna informativa
al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui
al comma 1 dotati del marchio «Risparmio Energetico» e per promuoverne
l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.
4. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto
italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano
e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi
domestici posti in vendita con il marchio di «Risparmio energetico» al fine di
verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni
dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di
richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative.
32. Canone per le
concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico.
[1. A decorrere dal 1°
gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il
canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10,
primo comma, lettera e), del D.L. 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la
stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in
questione, contenute nell'articolo 12, comma 5, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165][25].
TITOLO V
Disposizioni
finanziarie e finali
33. Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate
derivanti dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 115 miliardi
per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una
quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione
del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 305 del
30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento
degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un
periodo di pari durata.
2. Il CIP dispone la
reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la
realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti
dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali,
secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della
deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1989.
3. La Cassa di
conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun
anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli
importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno
successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
34. Promozione e
partecipazione a società da parte dell'Enel.
1. [26].
35. Disposizioni finali.
1. Restano ferme tutte
le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di
tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti
previsti dalla presente legge.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede
che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in
motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di
Trento o di Bolzano».
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482
(Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e terzo comma, nella parte in
cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa», nei
sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la
provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[3] Comma
così modificato dall'art. 26, L. 31 luglio 2002, n. 179.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482
(Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma,
nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato
«d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle
d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482
(Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma,
nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato
«d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle
d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[6] I commi 2, 7, 8, 9, 10 sono stati
così sostituiti dal D.Lgs. 25 novembre
1996, n. 625.
[7] Comma così modificato dall'art.
13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625
[8] Sostituisce con tre commi il terzo
comma dell'art. 55, L. 21 luglio 1967,
n. 613.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482
(Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 9, in quanto non prevede che la concessione di
coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la
regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di
Bolzano.
[10] Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
[11] Il comitato è stato soppresso
dall'art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n.
608.
[12] Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 31 gennaio 2001, n. 22.
[13] Sostituisce con tre capoversi il
terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4, L.
6 dicembre 1962, n. 1643
[14] Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.
[15] Comma abrogato dall'art. 24, L. 25 agosto 1991, n. 282.
[16] Con D.M. 11 luglio 1996 (Gazz. Uff. 23 luglio 1996, n. 171) è stato
approvato lo schema tipo di bilancio di cui al presente comma. Con altro D.M. 17 marzo 1997 (Gazz. Uff. 1° aprile 1997, n. 75) è stato determinato lo schema
tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la
produzione e/o la distribuzione di energia elettrica. I suddetti decreti sono
stati revocati, a far data dal 1° gennaio 2000, dall'art. 15, Del.Aut.en.el. e
gas 11 maggio 1999, n. 61/99 (Gazz. Uff. 15 luglio 1999, n. 164). Con
Del.Aut.en.el. e gas 21 dicembre 2001, n. 310/01 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n.
84, S.O.), rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2003, n. 17/03
(Gazz. Uff. 28 marzo 2003, n. 73), sono stati disposti la semplificazione e
l'aggiornamento della suddetta deliberazione n. 61/99, che viene abrogata a
decorrere dal 1° gennaio 2003. Con Del.Aut.en.el. e gas 21 dicembre 2001, n.
311/01 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84, S.O.), modificata dalla
Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n.
125) e dalla Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, è stata emanata la
direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti
giuridici che operano nel settore del gas.
[17] Comma così sostituito dall'art.
24, L. 25 agosto 1991, n. 282.
Per l'abrogazione del suddetto articolo 24 vedi l'art. 16, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
[18] Comma così sostituito dall'art.
24, L. 25 agosto 1991, n. 282.
Per l'abrogazione del suddetto articolo 24 vedi l'art. 16, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
[19] Sostituisce l'art. 12, D.L. 30 settembre 1982, n. 688.
[20] Sostituisce il primo comma
dell'art. 86, D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43.
[21] Sostituisce l'art. 93, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
[22] Comma aggiunto dall'art. 3, comma
10, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
[23] Comma così sostituito dall'art. 2,
D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
[24] Comma così modificato dall'art. 2,
D.L. 31 maggio 1994, n. 330
[25] Così sostituito dall'art. 24, L. 25 agosto 1991, n. 282 ed abrogato
dall'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n.
36.
[26] Sostituisce, con due commi, il
settimo comma dell'art. 1, L. 6 dicembre 1962, n. 1643.