Legge 27 dicembre 1953, n. 959
Norme modificatrici del
T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici -
Pubblicata nella Gazz. Uff.
31 dicembre 1953, n. 299.
1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello
per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i
«bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di
ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per
produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.
I Comuni che in tutto o in parte sono compresi
in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio
qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero è compreso in più
Province, qualora ricorrano le modalità di cui al
precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di
consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi
derivanti dal sovracanone di cui al presente
articolo.
I Comuni già rivieraschi agli effetti del
testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
numero 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a
rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del testo
unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includerà
con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere,
vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale
art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai
commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di
approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche,
qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del
Provveditorato regionale per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua
per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro
imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art.
52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300[1] per ogni chilowatt di
potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione[2].
Il sovracanone
decorre:
a) dalla data di entrata
in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone
demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone
demaniale;
b) dalla data di entrata
in funzione degli impianti, negli altri casi[3];
c) nel caso di entrata
in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della
potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i
lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli
elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo
conguaglio in sede di concessione definitiva[4].
In attesa della
costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero
della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale
provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano
gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775.
I Comuni rivieraschi che abbiano
stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in
applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in
vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone
di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione.
La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le
parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone,
con le modalità di cui al presente articolo, non è
sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.
Quando una derivazione interessa più Comuni o
più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti
in conseguenza della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone
di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del
consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è
impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle
popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana
che non siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei Comuni predispone annualmente
il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità
competente a norma del presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti
i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei
disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui
all'art. 52 del citato testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza
prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio
obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato
dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del
precedente articolo, sarà versato su di apposito conto
corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori
pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i
vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.
3. I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che
i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero
montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone
previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso,
la fornitura diretta di energia elettrica.
La quantità di tale
energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è
consegnata dalle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione
esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio
ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:
a) per la consegna annua valutata in centrale
ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione
a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.
I Consorzi e i Comuni interessati potranno
chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà
emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai
sensi dell'art. 1.
4. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli enti di diritto pubblico in quanto
concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i
quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente
stagionale.
[1] Ai sensi della L. 2 febbraio 1961, n. 31 nessun aggio è dovuto
all'esattore tesoriere sul sovracanone.
[2] Al riguardo,
l'art. 1, L. 30 dicembre 1959, n. 1254,
pubblicata nella Gazz. Uff.
6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, così dispone:
Art. 1. Il comma ottavo dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
va così interpretato:
«Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel
caso di impianti a catena o in serie, anche se
appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato
dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini
imbriferi montati, sono tenuti al pagamento del sovracanone
annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale
media concessa.
Il sovracanone
è dovuto anche se sulla relativa concessione non
gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, ed anche se si tratti
di concessione anteriore al
decreto luogotenenziale 20 novembre
1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in
parte dal canone demaniale». Vedi, anche, l'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925, riportata al n. B/IV.
[3] Per l'interpretazione autentica della presente disposizione, vedi l'art. 4, L. 22 dicembre 1980, n. 925.
[4] Al riguardo,
l'art. 2, L. 30 dicembre 1959, n. 1254,
pubblicata nella Gazz. Uff.
6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, così dispone:
Art. 2. Il comma nono dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959,
va così interpretato:
«Il sovracanone deve
essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al
pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa
relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla
data in cui questo sarebbe dovuto.
Qualora l'impianto entri
in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone
demaniale, il sovracanone corrispondente
all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche
parziale, dell'impianto stesso.
Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale,
deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla
data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva».