R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici - Pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.
TITOLO I
Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque
pubbliche
Capo I - Concessioni e riconoscimenti di utenze
1. [Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali,
anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le
quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del
rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale
appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale
interesse.
Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei
lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per
decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il
consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei
modi indicati dal regolamento.
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati
elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione
degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli
interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le
iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi] [1]
2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo
legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il
trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644 [2],
hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di
acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare
concessione, a norma della presente legge.
Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di
derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno
dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell'entrata in vigore della
legislazione italiana sulle opere pubbliche.
3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano
già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena
di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL.
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644 [3],
e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento
dell'utenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese
dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non
siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio
civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al
ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento
definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche [4].
4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti
elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado
di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di
acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque
concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti
dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle
concessioni.
5. In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero
delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare
la dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa
e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantità dell'acqua
utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il
quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di
concessione del diritto di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31
dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31
dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione
dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 [5].
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che
abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente
al 1 febbraio 1917.
5-bis. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e
regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi
alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni,
nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate
ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto
interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi
delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati,
finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché
per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti
dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni
di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di
rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di
licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo
provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle
Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali [6].
6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e
piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i
seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice:
potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al
minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al
minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai
500 ettari;
d) per bonificazione per colmata:
litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale
termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel
presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al
minuto secondo;
g) per costituzione di scorte
idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume
quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra
indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica [7].
7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate
dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione,
estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono
dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio
civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia
alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino
territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla
ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e,
anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole [8].
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la
domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non
inferiore a lire cinquanta [9].
Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della
domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio
ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati
principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di
acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del
Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere
sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.
Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda
perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi
generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono
accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta
giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà
pubblico avviso nei modi sopra indicati [10].
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata,
col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore
a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi
le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di
più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro
dei lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a
tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece
alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere
compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto
limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima
domanda [11].
8. L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione
appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita
dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e
redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza
le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale
utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura
ed attendibilità delle opposizioni.
Alla visita di istruttoria, per domande di grande
derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati
ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i
rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune
constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale.
Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni [12]
quando questo vi possa essere interessato.
Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica
integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente
acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire
un delegato del Ministero dell'interno.
Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori
pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno
parere sui risultati dell'istruttoria.
Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il
Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il
tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.
9. 1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di
cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con
altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento
delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici
di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando
preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di
migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e
qualitative del corpo idrico;
d) la quantità e la qualità
dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata [13].
1-bis. È
preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior
restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In
caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella
del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al
regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit [14].
A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra
maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata
esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza,
vale il criterio della priorità di presentazione.
Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i
progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle
posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita
la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il
primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore.
Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che
devono essere contenuti nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di
utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la
proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti
sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma
dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato
definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via
eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e
dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente
motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su
tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.
11. Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il
disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e
prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale
e in ogni caso non minore di lire cento [15].
La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di
dichiarazione di decadenza [16].
Lo stesso art. 5 ha disposto, al secondo comma, che la
cauzione non può essere inferiore a lire 20.000.
12. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso
d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o
per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione
dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i
rispettivi progetti.
Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio
superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si
riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.
Le domande modificate a termine del primo comma sono
sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti
introdotte.
Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi
per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare
notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio
superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta
derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità
indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo,
tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente
alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
12-bis. 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso
vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o
di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti
economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove
tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua
restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della
necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità
di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di
acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque.
2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle
prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere
assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità
di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei
casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza
qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal
caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui
impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto [17].
13. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate
subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua
cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le
prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione,
oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è
sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande
concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere
data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio
del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei
lavori pubblici.
14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai
sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare
del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.
Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati
occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei
lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore,
senza bisogno di formare istruttoria.
15. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni
sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col
Ministro per le finanze.
Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto
del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza
competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o
domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e di intesa col Ministro per le finanze [18].
16. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e
alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato
saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le
disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti
che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.
17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo
28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di
violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro
adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e tenuto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni
non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale
sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di
interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque [19].
18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si
pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le
rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale
superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
19. La concessione si intende fatta entro i limiti di
disponibilità dell'acqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come
titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di
qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti
di terzi.
20. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in
parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il
Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il
titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla
illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle
condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari
dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al
nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante
qualunque patto in contrario.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni
rimasti eventualmente insoluti.
Le società commerciali utenti di derivazioni debbono
comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni
dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a
norma dell'art. 96 del Codice di commercio [20].
21. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La
durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può
eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 [21].
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono
stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere
condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso
dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti
in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al
caso specifico [22].
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata
di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener
conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della
risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa,
prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono
assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda
d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio [23].
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie
concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate
ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione
elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne
costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione
meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni
concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in
servizio pubblico.
22. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate
in base alla L. 10 agosto 1884, n.
2644 [24], ove
gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non
ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti
di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si
tratti di grande derivazione per ogni altro uso.
Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le
disposizioni della presente legge [25].
23. Le concessioni di
grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt.
20 novembre 1916, numero 1664 [26],
per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di
esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima
stabilita all'art. 21 della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664,
resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione [27].
24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle
lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge
hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di
concessioni, con la decorrenza dal 1 febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze
concesse in base alla L. 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F.
Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei
seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano
le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi
in dipendenza delle L. 26 settembre 1920, n. 1322, e L. 19 dicembre 1920, n.
1778.
Le utenze concesse in base a leggi speciali
posteriori alla promulgazione della L.
10 agosto 1884, n. 2644 [28],
mantengono la durata loro assegnata [29].
25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia,
nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato,
senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di
trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo
agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera,
calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione
del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è
deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato
dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra
le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo
Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per
impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si
intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto
cui si riferisce la concessione [30].
26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi
derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare,
sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della
presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e
per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente
l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile
nell'ultimo quinquennio.
Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la
misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore
delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito. [31]
Per quanto riguarda le concessioni accordate
all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica,
illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei
relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.
Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve
comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per
forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua
approvazione.
27. Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed
alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal
R.D. 13 febbraio 1933, numero 215,
concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della
costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di
rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre
previste nel Titolo II del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, e nell'art. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215.
28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o
bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della
derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al
concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le
variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.
In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole
derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art.
12-bis, comma 2, il competente
ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle
modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture
praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di
irrigazione adottati [32].
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o
rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali
adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le
condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di
distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le
condotte di scarico [33].
29. [Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che
devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt. 25, comma primo,
e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od
altro diritto reale.
Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi
in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti
da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo
Stato.
Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente
alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei
creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei
Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.
Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le
garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della
legge stessa] [34].
30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono
rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato
ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle
sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a
rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino
dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal
pubblico interesse [35].
31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo
esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia
la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in
concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni
da irrigare.
Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 28 e
30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale
corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti
interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel
disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare
nel disciplinare stesso.
Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di
derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei
terreni da irrigare.
Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in
passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era
destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in
detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente e riuniti in
consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno
per altre disposizioni della presente legge.
33. [Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e
regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così
alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di
irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile
e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.
L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare
alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano
particolareggiato agli effetti dell'articolo 17 della legge stessa.
Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo
stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità
offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e
determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a
seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della
L. 25 giugno 1865, n. 2359. Se
i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un proprio
ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati,
compilerà lo stato di consistenza.
Per tutto il resto si osservano le disposizioni della
predetta legge.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori,
anche prima della concessione, agli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359,
modificata dalla L. 18 dicembre 1879,
n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al
detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed
ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.
Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si
provvederà a norma dei capoversi precedenti] [36].
34. [Col decreto di concessione possono essere dichiarate
applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le
disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo,
di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale
interesse pubblico.
La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con
la domanda di concessione] [37].
35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di
un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua
potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui
d'acque, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua,
annue lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili
di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue
lire dodici.
La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza
di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo
motore.
Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale
disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici [38].
36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di
irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello
stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o
residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la
bonificazione per colmata.
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di
irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso
promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si
applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque
termali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera,
il canone è ridotto alla metà 38.
37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data
del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio
dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre
improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per
l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima
della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è
utilizzata.
Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché
ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che
venga distribuita gratuitamente.
38. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere,
decorre dal 1 luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il
riconoscimento.
Decorre pure dal 1 luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'amministrazione
accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al
riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione
della domanda di riconoscimento.
Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio
decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla
Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle
categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente
articolo.
Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di
emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle
corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16
della presente legge e nell'art. 7 del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 [39].
39. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori
eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti
gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della
concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito
dall'art. 1962 del Codice civile [40].
La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
40. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il
modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione,
condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie
richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce
l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.
Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere
effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e
per l'utilizzazione dell'acqua.
Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono
includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua
derivata o della energia con essa prodotta.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle
modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare
nei riguardi della difesa territoriale.
41. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere
agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di
bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari
dall'autorità militare.
Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei
bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a
carico dei rispettivi concessionari.
Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le
conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri
non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro
delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due
terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori
pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione
Suprema di difesa.
42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a
mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione
e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso
d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite
degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono
responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini,
escluso il caso di forza maggiore.
Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che
non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti
dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli
opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
[A cura e a spese del concessionario delle derivazioni
d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono
installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi
per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di
prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione
complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori.
I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi
dell'art. 5-bis e con frequenza
almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato] [41].
43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera
con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o
mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed
al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria
di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano
munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione
delle acque.
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto
delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o
concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il
quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi
responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee
limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per
speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali
deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più
opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
44. È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla
quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità
di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza
aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione
dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
45. Quando una domanda di concessione per un'importante
utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti
utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito
il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli
utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente
quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di
energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle
trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli
interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere
annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai
comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni,
siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio
sopportate dal nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui
risultano esonerati.
Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di
energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della
preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo
concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia
stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri
enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è
destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo
precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di
acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se
l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice,
concessa in base alle L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. F, e L. 10
agosto 1884, n. 2644 [42],
e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice
legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore
della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle
rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande
derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n.
1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 [43],
o alla presente legge;
c) per trenta anni dall'inizio della
nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola
derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma
secondo;
d) fino a che duri la nuova
concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi
degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente
consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
47. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario,
per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di
derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio
superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro
coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle
preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la
concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro
utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e
la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle
preesistenti.
48. Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di
acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad
alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del
canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono,
sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire
le derivazioni.
Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua
pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di
opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre
all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità,
qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione
al corso di acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata
col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare
sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la
loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e
condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del
canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o
di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di
raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e
l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti
introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite
al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore
utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente
legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente
articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati
alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente
notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto
dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del
contravventore [44].
50. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile,
riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in
via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle
utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente
con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad
eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno
definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le
opere costruite in caso di negata concessione.
51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna,
delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di
altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta
o di parte della portata di un determinato corso di acqua [45].
La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori
pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore.
Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva
potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali
delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori
pubblici.
Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non
differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito
il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di
acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle
caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo
(comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione
con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel
disciplinare. In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il
concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle
intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente
legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione della energia
nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione
interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la
durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con
facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.
Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un
quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni,
anche per i prelievi parziali.
Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente
articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrà
esercitato il diritto di riserva.
52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di
energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore
dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine
praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una
quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata
minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono
chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del
decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni
dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di
cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il
concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni
decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al
Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni
ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche
dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti,
sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto
dell'ultimo comma dell'articolo precedente [46].
53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni
rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico
del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli
enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque
pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono
derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il
sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza
e la stessa scadenza del canone governativo [47].
54. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi
pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i
controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo
termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine
prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di
concerto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a
spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed
accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambìto demaniale.
[Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di
derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della
presente legge] [48].
L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei
lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.
Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio
civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con
l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.
Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal
Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi
netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata
passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto
con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico
dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39
della presente legge.
Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i
proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al
definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha
esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello
Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle
comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma
quarto, quinto e sesto.
Contro i provvedimenti emanati a termini del presente
articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
55. È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso
contemplato dalla successiva lettera e)
del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare
ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio
consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini
della utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle
condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed
inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre
annualità del canone;
f) per il decorso dei termini
stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario
deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il
nulla osta di cui all'art. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi
derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui
alla lettera f), qualora
riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può
essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della
concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla
lettera a), e previa diffida,
nei casi di cui alle lettere b),
c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è
pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei
casi contemplati nelle lettere a),
b), c), d), deve
essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le
finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al
Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del
canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del
decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia [49].
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate
per oltre dieci anni, decadono di diritto [50].
56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di
concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a
cavaliere degli argini, purché:
1 - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a
minuto secondo;
2 - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le
difese del corso d'acqua;
3 - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con
pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso
costante vitale del corso d'acqua, ove definito [51].
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano
il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata
anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle
indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni
di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione
per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere
revocata per motivi di pubblico interesse [52].
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali [53].
57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e
meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno
provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei
lavori pubblici.
Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del
Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un
ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio
idrografico del Regno.
Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di
regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle
questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di
utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori
idraulici e di bonifica.
Capo II - Consorzi per l'utilizzazione
delle acque pubbliche [54]
58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad
uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche
se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono
rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la
comunione degli utenti.
59. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione
delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà
di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti
dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o
bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il
Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via
definitiva.
La costituzione del consorzio obbligatorio può essere
promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.
Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del
consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio
debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i
limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da
consorziare;
c) il progetto del reparto
provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per
l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del
consorzio.
61. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari
straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la
costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a
mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento,
dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59,
del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del riparto
provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un
termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da
parte degli interessati.
Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori
pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio
obbligatorio.
Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato,
il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.
63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa
gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al
Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del
Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma
dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto
degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il
riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al
contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione
del consorzio.
65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità
delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e
rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far
parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle
confederazioni degli enti sindacali[55]
ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di
irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può
eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di
voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è
sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la
difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere
attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte della
amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso
delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e
nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti
modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.
67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di
acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi
diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.
68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i
dissenzienti.
Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle
spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel
regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori
pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province
interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa
dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende
la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una
o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con
l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente
variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu
precedentemente stabilito.
Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende
grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme
e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico
utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli
immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del
Ministero delle finanze.
Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il
diritto reale stabilito in favore del consorzio.
70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del
Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche
d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art.
62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza
nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza
delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
Al commissario straordinario, al quale è affidata
l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano
i poteri della assemblea e degli organi consorziali.
71. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può
essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare
l'opera dei singoli consorzi di primo grado.
Il consorzio di secondo grado è amministrato dai
rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una
rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
72. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello
delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di
bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di
consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel
presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di
bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio
consorziale.
Capo III - Provvedimenti speciali per la
costruzione di serbatoi e laghi artificiali [56]
73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi
artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere
accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:
1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione
salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia
delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere [57]
[58].
74. Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e
soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (44):
1 - l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio
o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di
concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
2 - l'atto col quale il concessionario ceda ad altri la
concessione;
3 - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo
per eseguire le opere concessegli;
4 - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione
di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello
delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di
serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori
risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci
per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di
progetti, spese generali e di amministrazione.
Nel fissare la misura del contributo si tiene conto
dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che
l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di
esercizio.
Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a
quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma
realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa
per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura
del venti per cento sulla minore spesa.
76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può
essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o
lago:
a) renda in tutto od in parte
inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra
categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento
di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori;
[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle
spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre
leggi e per i medesimi scopi] [59].
77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la
costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta
l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di
cui all'art. 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al
piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da
stabilirsi nel regolamento.
Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono
conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si
renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del
serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o
di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione
dei correlativi fabbisogni finanziari [60].
78. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo
dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza
di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo
corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento
accertato dal Genio civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
79. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità
comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà
superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai
sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22
ottobre 1932, n. 1378 [61].
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte
le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non
maturati.
80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni
finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle
opere.
A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito
scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato
compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria
all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto
finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli
impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato
è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.
81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle
finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo
governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo.
Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano
esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate,
sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923,
n. 3280 [62].
Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di
istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle
finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle
contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a
contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o
cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente
comma.
82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti,
può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio
superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire
con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della
quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e
della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a
che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.
Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di
partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli
azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.
83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si
devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e
convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la
quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il
prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo
obbligatorio.
Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono
stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili,
come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 86.
84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di
qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e
dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei
terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono benefìcio
sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate
un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via
definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno
la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi
artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il
concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o
fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che
siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove
derivazioni.
86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati,
l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione,
prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle
maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e
risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.
In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione
al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di
cui ai precedenti articoli.
87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione,
l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle
modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che
occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.
88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di
accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla
costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali
per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da
quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.
89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei
lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni
previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo
precedente.
Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di
approvazione del bilancio.
90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e
contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni
anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le
disposizioni della presente legge.
Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli
enti che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 844 [63],
intendono chiederne le concessione, possono optare per le disposizioni della
presente, legge, applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da
questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del
Ministero dell'agricoltura e foreste.
91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i
procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222,
possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia
direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del
Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche
di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede
nell'eseguire opere di cui al presente capo.
Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data
comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi
da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.
Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si
limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.
TITOLO II
Disposizioni speciali sulle acque
sotterranee
92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate
da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano
applicabili le norme del titolo I della presente legge.
93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha
facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche
con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le
distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini
ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e
l'abbeveraggio del bestiame.
94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi
decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della
pubblica amministrazione [64].
95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93,
chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque
sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne
l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano
di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.
L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando
non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici
giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli
altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse
a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito
l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano
opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico
interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato
può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente
sentito il Consiglio superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso
in cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le
modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la
indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta
salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile
una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad
altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al
Ministro dei lavori pubblici che può senz'altro respingerla.
97. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque
sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà
private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti
previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori
riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a
risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo
dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori
si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al
precedente art. 95.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può
essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma
adeguata.
98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente
per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi,
compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque
sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono
applicabili gli artt. 7 e 8 della L.
25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli
articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni
temporanee dei terreni.
99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee
siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli
impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto
reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore.
100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee
non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata
una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei
lavori eseguiti.
Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta
dell'autorità che l'ha accordata.
101. L'autorizzazione può essere revocata senza che il
ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:
1 - quando non siasi dato principio a lavori entro due
mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
2 - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3 - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite
nel decreto che l'accorda;
4 - per contravvenzione al 2 comma del precedente articolo.
102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di
assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà
determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in
cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque
per l'approvvigionamento di acque potabili.
103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque
sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato
l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua
scoperta.
[Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia
i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche][65].
In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per
l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.
Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto
al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato
compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato
nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.
In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una
congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.
104. [Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere
iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al
proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato
a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior
valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.
Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso
delle spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo, sarà
determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto dell'entità e difficoltà
della scoperta][66].
105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita
la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee,
siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità
amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le
trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque
sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime
delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e
conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle
utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la
chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei
alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio
civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla
revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede
il Ministro dei lavori pubblici.
106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a
tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto
continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo
precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza,
ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa
autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei
quali sia cessata l'utilizzazione [67].
TITOLO III [68]
Trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica [69]
Capo I - Autorizzazione all'impianto di
linee elettriche
107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,
comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da
leggi speciali.
108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal
Ministro dei lavori pubblici [70].
Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare
l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli
interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica.
Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di
autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.
Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al
Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.
Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici
chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da
costruirsi per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i
ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.
109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica,
comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari
od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di
energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.
In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale
delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee di
trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.
L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla
autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e
distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi
restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche
interessate.
110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di
impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove
non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere
capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i
fondi.
Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che
riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a
risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono
osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per
introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità
militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e
l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni,
l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente
il preventivo deposito di una somma adeguata.
La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo,
dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, senza pregiudizio
dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di liquidazione.
Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni
dell'art. 8 della L. 25 giugno 1865,
n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.
111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee
o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire,
sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la
rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove
non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui
all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali
della provincia.
La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio
civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante
l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle
comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici
dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli
appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio
telegrafico e telefonico [71].
112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio
degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e
opposizioni all'ufficio del Genio civile.
Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio
del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le
condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste
pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al
prefetto secondo la rispettiva competenza.
113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria
l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le
parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso
di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a
condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al
consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.
L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di
esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è
superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le
linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve
obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti,
ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto
di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata
autorizzazione 71.
114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato
in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter
accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione
definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici 71.
115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di
pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle
linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro
serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una
occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.
116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il
termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio civile
i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà
privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite
dall'art. 16 della citata legge.
Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza
ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.
117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte
dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti
fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra
le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica.
Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio
superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti,
accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le
norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali
elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti
elettriche.
Le norme speciali che riguardano le interferenze con
ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate,
funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei
radio-telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle
comunicazioni [72] ed
emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.
118. Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di
produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere
accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati
elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da
costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove
centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono
servire e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni
e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non
poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è
in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di
consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo
dell'impianto idroelettrico.
In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora
attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui
all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del
programma elettrico.
Capo II - Servitù di elettrodotto
119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto
permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente [73].
120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone
dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste
demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie,
tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico
servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o
che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o
radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli
aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal
punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su
monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare
beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono
essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le
autorità interessate.
Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e
degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di
sottomissione con le competenti autorità.
121. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà
di:
a) collocare ed usare condutture
sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici
su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di
trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi
per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso
le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i
lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la
sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso
le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle
case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che
trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la
caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al
servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato
delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli
impianti e compiere i lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono
essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e
piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo
servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù
sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza
dell'impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni
che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni
telegrafiche e telefoniche.
122. L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina
alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo
rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della
servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che
aggravi la servitù.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate
all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di
eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché
essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare
diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun
indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in
quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può
essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui
di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
123. [Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità
la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che
per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale
indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della
servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di
massimo sviluppo previsto per l'impianto.
Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato
nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione
per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto [74].
In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori,
viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al
transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti
dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi
genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere
corrisposto il valore totale.
Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree
ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni
prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie
occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col
servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e
regolare esercizio della conduttura stessa.
Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente
articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù
d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori] [75].
124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo
minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del
suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto
in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.
Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima
della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di
ciò che ha pagato per la concessione temporanea.
125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed
in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano
d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione
dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà
delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il
canone annuo anziché l'indennità.
La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle
amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con
decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti
le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il
diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.
126. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei
lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento
delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali
pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può
essere eseguito senza spese eccessive.
In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità
è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito
il Consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata
col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.
127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano
altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere
accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea,
le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico
servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la
modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in
caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.
Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che
rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto
nell'art. 122.
128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche
non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione
occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.
129. Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad
eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si
applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione
delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
esercitate.
La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica
e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità
dal Ministro delle comunicazioni [76]
ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24
settembre 1923, n. 2119 (57).
Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la
esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (58),
dell'art. 77 della L. 7 luglio 1907,
n. 429 (57) nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119 (57).
Capo III - Esercizio degli impianti
elettrici
130. È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli
appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di
produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli
o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in
altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare
introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi
destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque
per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione,
trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente
articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini
dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo
del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del Codice predetto.
Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello
stesso Codice.
131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni
nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee
esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente
legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.
132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o
per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia
elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con
decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello delle corporazioni [77],
sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere
e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad
assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le
eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.
Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri
necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per
la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle
varie province interessate.
Capo IV - Importazione ed esportazione di
energia elettrica [78]
133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei
seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono
vietate.
134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica
è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici [79].
Con le stesse formalità il Governo determina la quantità
massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o
la esportazione.
135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica
può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso
dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita.
La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai
dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico
l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un
indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.
L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici
di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.
Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto
rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore
delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.
La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non
uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui
l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.
136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è
soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora
nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per
chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre.
L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di
contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto
diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di
dieci anni dalla data suindicata.
Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per
l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra [80].
137. È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale
gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti
stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte
fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.
TITOLO IV
Contenzioso
Capo I - Giurisdizione
138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello
è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di
Cagliari.
Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di
Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre
funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro
Guardasigilli.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
[81].
I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di
tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile [82].
dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel
collegio giudicante.
139. È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con
decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il
Consiglio dei Ministri, avente grado 2 corrispondente a quello di procuratore generale della
Corte Suprema di Cassazione [83];
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i
consiglieri di Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione
attiva.
In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado
fra i membri indicati nelle lettere b)
e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto
reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di
Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal
primo presidente della Corte di cassazione; i membri tecnici dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato
temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
[84].
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio
ufficio di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia
e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi
grado non inferiore al settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente
della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare
temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre
autorità giudiziarie di Roma [85].
140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali
delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla
demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti
dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:
c) le controversie, aventi ad
oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua
pubblica:
d) le controversie di qualunque
natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea
di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o
manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle
acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità
prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto
dell'art. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di
danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e
da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini
dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904,
n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli artt. 25
e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
141. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e
di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono
proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.
In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore
competente per territorio.
Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo
Tribunale delle acque pubbliche.
142. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la
cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal
Tribunale delle acque pubbliche.
Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei
quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.
143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore
delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per
eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi
presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche [86];
b) i ricorsi, anche per il merito,
contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai
sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti
definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle
acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere
idrauliche approvato con R.D. 25
luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 [87],
e degli artt. 378 e 379 della L. 20
marzo 1865, n. 2248, all. F
86;
c) i ricorsi la cui cognizione è
attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli
artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente
articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia
stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti 86.
Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale
superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre
consiglieri di Stato e con un tecnico [88].
144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche
determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie
relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti
a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.
145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di
cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione
di una copia di esso in forma amministrativa.
In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa
forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana,
la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e
ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale,
alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al
servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio
originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario:
se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro
è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.
Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le
disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della
citazione.
146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento
amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non
essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne
abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti,
il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di
un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o
nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Capo II - Norme di procedura
147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di
ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo
col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque
pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei
giudici delegati alle istruzioni.
148. Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate
a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri
prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo
di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte
dall'art. 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.
149. L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque
pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle
quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e 35
del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli
prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907, n.
611 [89],
che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal
presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati
e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui
delegato.
150. Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali
delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito
volume.
I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati
in apposito volume.
151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone
con ricorso [90]
notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma [91],
del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello
Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n.
2828, sul foro erariale [92].
Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami
pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art.
146 dello stesso Codice [93].
Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi
al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della
presente legge.
152. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore
o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 146 93, sono
unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio
giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta
libera della sentenza appellata.
Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a
piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura
speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.
153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari
o di uscieri degli uffici di conciliazione.
Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con
lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.
L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia
che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la
ricevuta di ritorno.
In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario,
ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha
come compiuta.
La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la
persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta
di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.
Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la
notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del
rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli
atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o
avvocato legalmente costituito.
La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge
indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.
155. Il termine per comparire non può essere minore di venti
giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se
risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte
citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a
quelli minimi indicati nel precedente comma.
156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel
ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente,
il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia
usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.
157. Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli
atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata
poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i
giudici tecnici.
Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede
mediante decreto su ricorso o di ufficio.
Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal
presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel
rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.
Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre
che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.
Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal
caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca
da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi
indicati dall'art. 22 della L. del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 [94].
La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera
dal procuratore o dall'avvocato.
158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se
abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso
negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio
presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.
Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta
oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto
per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.
Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o
produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.
Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o
per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la
causa.
159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di
elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte.
Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad
altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella
cancelleria per il termine da lui fissato.
I rinvii della istruzione della causa possono essere dal
giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.
La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni
di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite
sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal
giudice e dal cancelliere.
Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le
conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono
vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
161. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse
siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più
Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere
di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda
di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.
La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore
delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito
nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia
per cessazione né a revocazione.
Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro
connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di
regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già
pronunciato la sentenza definitiva.
162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice
provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.
Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono
impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se
l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro
procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a
norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante
gravame.
Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di
tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il
giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione
dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con
citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel
domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire
non può essere minore di tre giorni.
La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza
stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e
depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.
Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di
istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di
ufficio.
163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.
Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori,
il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi
immediatamente.
Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi
siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo
preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
164. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte
personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve
essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col
quale è deferito.
La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per
iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo
verbale di causa.
Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o
chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del
giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.
Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta
dalla parte.
165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per
iscritto.
Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che
ammette la prova, determina i fatti da provarsi.
Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che
possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al
provvedimento che ammette la prova.
La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della
prova contraria.
Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei
testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine,
articolarli.
Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che
per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.
Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per
accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di
proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca
la necessità della proroga.
Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine
che viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma
dell'art. 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
I testimoni sono citati per biglietto.
166. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del
precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale
o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il
termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le
liste dei testimoni.
Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo
precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova
contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e
per l'eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice
pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine
all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui
fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente
impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può
essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente,
facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà
insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si
tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale
stesso indicati nella lettera d)
dell'art. 139.
In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può
sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura,
riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può
ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico
per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello
stato di fatto.
168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture,
il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti
al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti [95]
del codice di procedura civile.
170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di
conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede
del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile
del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
171. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al
giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 [96]
del codice di procedura civile.
172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la
comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o
in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di
transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è
esecutivo contro le parti intervenute.
173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che
non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle
parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.
L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui,
dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato
all'istruzione.
All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto
l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si
riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine
stabilito nel primo comma del presente articolo.
La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda
comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del
provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del
terzo.
174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare
in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la
citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in
garanzia è separata dalla causa principale.
175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o
sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice
provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma
dell'art. 162.
176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a
norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi
tutti gli altri effetti del ricorso.
Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi,
depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e
chiedere che sia delegato il giudice.
Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al
ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.
Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non
sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia
rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale
rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto,
che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.
177. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e
proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in
giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per
controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può
valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non
avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 [97]
del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi
specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad
un terzo.
178. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa
all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve
depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti: se intende
comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la
comparsa alle parti costituite.
La comparizione posteriore alla discussione della causa si
effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1901, n. 403 [98],
sul procedimento sommario.
Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le
parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza
deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.
179. Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può
prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.
Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande
riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute
nell'atto da lui fatto notificare all'attore.
180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice,
nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le
parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale
e non soggetto a notificazione.
Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle
conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi
documenti e a variare le conclusioni già prese.
Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette
giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i
componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in
giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo,
ai sensi del successivo art. 188.
181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione
della causa.
Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da
un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere
succintamente il proprio assunto.
182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare,
assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice
tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso
di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano
le norme stabilite negli articoli 356 e 360 [99]
del Codice di procedura civile.
La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive
avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa
le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.
Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed
entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti
all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla
registrazione.
Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro,
il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti,
mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per
la notificazione degli atti di citazione.
Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle
ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante
notifica a norma del comma precedente.
La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati
o eletti, a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno [100].
184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in
conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) l'intestazione dell'ordinanza o
sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del
dispositivo; c) la data della
pubblicazione.
Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere
riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute
a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito
sono prelevate le spese della notificazione.
L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.
185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato
e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578.
186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non
siasi fatto alcun atto di procedura.
187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del
procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone,
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che
concernono la essenza dell'atto.
Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la
comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente
alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 [101]
del Codice di procedura civile.
188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza
dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti
alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti
relativi al giudizio delle Corti d'appello.
Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle
difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le
norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello. Le
marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti
gli originali.
Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori
bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle
acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del
dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi
indicati nei precedenti artt. 151 e 155.
Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156.
Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e
quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto
insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per
la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto
di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di
proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine
all'intero giudizio.
190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle
acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi
una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza
definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 [102]
del Codice di procedura civile.
192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche
indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo
comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o
provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento
direttamente si riferisce.
193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può
essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo
funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato.
194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la
comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve
depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di
decadenza [103].
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non
importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto
dell'amministrazione alla domanda del rilascio della copia di esso. Il rifiuto
dell'amministrazione si fa constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o
di notaio da depositarsi insieme col ricorso.
195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione
dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con
ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o
mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la
istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i
quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare
istanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine, non
potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che
l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel
provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere
all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare
alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed
anche a produrre determinati documenti.
Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e
la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o più
funzionari tecnici dello Stato.
197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della
presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140
e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale
superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette
questioni.
198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo
rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o
il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa
competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il
provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e
nel caso di cui alla lettera h)
dell'art. 143 decide anche nel merito.
199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate
dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494
[104]
del Codice di procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte,
le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per
l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 104
del suddetto Codice.
Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta,
con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 [105]
dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi
dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art.
151.
200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di
potere ai termini dell'art. 3 della L.
31 marzo 1877, numero 3761 [106];
b) per violazione o falsa
applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 [107]
del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista
nel n. 8 dell'art. 517 [108]
medesimo.
Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso
Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla
decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha
pronunciato.
201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque
pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di
potere a termini dell'art. 3 della L.
31 marzo 1877, n. 3761 [109]
[110].
202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione
a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo
V, Libro I, del Codice di procedura civile [111].
Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle
che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme
con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo
per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare
atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva
di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli,
secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero
giudizio.
I termini indicati nell'art. 518 [112]
del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla
notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.
203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e
201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere
preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento,
che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le
disposizioni degli articoli 500 [113]
e 501 [114] del
Codice di procedura civile.
204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai
Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il
disposto dell'art. 473 [115]
del Codice di procedura civile.
La rettificazione può essere domandata anche pei casi
previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 [116]
del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 [117]
del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e 9
dell'art. 360 [118]
del Codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con
ricorso, a norma dell'art. 151.
205. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione
provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di
appello sono esecutive a norma dell'art. 554 [119]
del Codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la
esecuzione.
Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II
del Codice di procedura civile [120].
------------------------
206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore
sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto
che per la parte relativa alle spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte
riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciata se non a chi
abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale
dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re [121]
e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 [122]
del Codice di procedura civile.
207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si
applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal
Codice di procedura civile.
208. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del
presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile,
dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD. 6
dicembre 1865, n. 2626 [123],
e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed
integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti
nell'art. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di
Stato.
209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n.
3282, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da
trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che
seguono.
La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla
commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per
le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso
la Corte di cassazione, per le cause di competenza del Tribunale superiore
delle acque pubbliche.
210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il
presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via
provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare
alla commissione nella prima adunanza.
Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione
provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di
giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a
rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad
effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.
TITOLO V
Disposizioni generali e transitorie
211. Ai fini della L. 12
gennaio 1933, n. 141 [124],
la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente
legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni [125].
[Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi
impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla
distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati
allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia
superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di
concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto,
sentito l'ingegnere capo del Genio Civile [126]]
[127].
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di
distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità
competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al
primo comma dell'art. 129.
212. [128].
213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il
periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio,
anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.
214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i
termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone
siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti
da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno
acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o
dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente
dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per
produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la
esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro
dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle
corporazioni [129] e
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere,
ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini
assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del
canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è
adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come
proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal
precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e
nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare
alla concessione.
216. È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od
altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente
rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato
alle acque nel territorio di sua competenza.
Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a
pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà
determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente
legge.
La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai
Tribunali delle acque pubbliche.
217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono
opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del
competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse
temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque
instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione,
struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei
fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che
per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse
temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella
posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni
innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno
alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche
od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza
variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle
derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni
esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo
dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le
derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di
questo genere già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici
corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle
derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo
potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli
interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle
espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a
scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono
disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per
acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la
concessione dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla
concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso
viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.
219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge,
ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da
lire 20.000 a lire 1.000.000 [130].
La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del
regolamento per l'esecuzione di questa legge.
220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme
della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere
formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del
Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche
che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle
pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di
procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio
del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.
221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che
alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei
Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di
aver riconosciuta la regolarità della denuncia.
Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire
immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del
podestà [131], o
di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del
trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione
d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con
le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con
la pena della sanzione amministrativa [132],
l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale
di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a
pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i
limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine
entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di
contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.
223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della
presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da
lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito
all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da
lui designato.
224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo
dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge
è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
225. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli
impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti
nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno
dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza
economica delle singole aziende.
Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione
ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente
articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici.
226. È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1
a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995
[133],
e a norma del R.D. 17 settembre 1925,
n. 1852 e del R.D. 15 aprile
1928, n. 854 (115):
a) ai concessionari di impianti
elettrici che già godono dei predetti benefìci;
b) ai concessionari o autorizzati in
via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro
il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata
costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati
abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al
Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in
via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno
svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931
e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro
il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori
pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.
Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni,
decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti
importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita
pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa
dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R. D. 15 aprile
1928, n. 854 [134] per
ragioni di interesse pubblico, possono benefìciare della sovvenzione anche se
siano ultimati dopo il 1931.
227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni
caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre
1941.
228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti
è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con
opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o
più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata
in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora
ultimati.
I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono
impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da
stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
La concessione della sovvenzione è subordinata alla
condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che
siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere
dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.
229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è
accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché
dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione
nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del
reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e
trasformazione dell'energia elettrica.
230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli
precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate
nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della
sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso
dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si
estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite
in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664 [135],
e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 [136].
232. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt.
9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n.
1995 [137],
per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31
dicembre 1930.
233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione
della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate
nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le
disposizioni della legge medesima.
234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono
abrogati:
1) il R.D.L. 9
ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed
utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo
altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque
pubbliche;
2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di
procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;
3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n.
1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli
artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;
4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine
stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n.
1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L.
25 febbraio 1924, n. 456. concernente l'aumento delle entrate demaniali:
6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per
le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
8) la L. 2 febbraio
1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale;
9) la L. 7 giugno
1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche
destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con R.D. 20
agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il
collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta
all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n.
232;
12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente
disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione
dell'energia elettrica;
13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni
concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la L. 21
giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;
14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore
della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;
15) il R.D. 17
settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della
produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le
disposizioni contenute nell'articolo 6;
16) il R.D. 15
aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative
per gli impianti idroelettrici;
17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per
impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni
per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi
artificiali;
19) le lettere f),
g), h), i),
dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche
approvato con R.D. 25 luglio 1904, n.
523, nonché le lettere k)
del citato art. 97 e d) del
citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle
stabilite nella presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
[2] Abrogata dal D.Lgt.
20 novembre 1916, n. 1664, recante norme sulle derivazioni di acque
pubbliche.
[3] L'art. 38, D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664, ha abrogato il capo V, titolo III, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, e la L. 10 agosto 1884, n. 2644.
[4]Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951, n. 1550, sul
riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irrigazione, e
la L. 8 gennaio 1952, n. 42,
sulla proroga della durata delle utenze per piccole derivazioni
[5] La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
[6] Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs.
12 luglio 1993, n. 275
[7] Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
[8] Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX e poi così
sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 11
maggio 1999, n. 152
[9] L'art. 3, L. 21
dicembre 1961, n. 1501 ha stabilito che il contributo del quarantesimo
del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.
[10] Vedi, anche,
l'art. 10 del presente testo unico.
[11] Vedi la nota n. 4 all'art. 3.
[12] Ora, Ministero delle poste e telecomunicazioni, in forza del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413.
[13] Comma così sostituito prima dall'art. 4, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi
dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152
[14] Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
[15] Vedi, anche, l'art. 5, L.
21 dicembre 1961, n. 1501
[16] Vedi, però, la deroga introdotta dagli artt. 2 e 3, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101
[17] Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi così sostituito dall'art.
23, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.
152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
[18] Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.
[19] Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel
testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 258. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 6 dello
stesso art. 23.
[20] Ora, artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del cod. civ. del 1942.
[21] Comma modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, poi dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, ed infine
così sostituito dall'art. 23, comma 7, D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
[22] Comma aggiunto dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36
[23] Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
[24] Abrogata dall'art. 38, D.Lgt.
20 novembre 1916, n. 1664.
[25] Giusta l'art. 4, n. 9, L.
6 dicembre 1962, n. 1643: i termini di durata previsti dal presente
articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice
trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso
Ente accordate dopo la sua costituzione.
[26] Abrogato dal R.D.L.
9 ottobre 1919, n. 2161.
[27] La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228.
[28] Abrogata dall'art. 38, D.Lgt.
20 novembre 1916, n. 1664.
[29] Giusta l'art. 4, n. 9, L.
6 dicembre 1962, n. 1643: i termini di durata previsti dal presente
articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice
trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso
Ente accordate dopo la sua costituzione.
[30] Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 7 agosto 1982, n. 529,
[31] Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643.
[32] Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
[33] Vedi art. 4, L. 8
gennaio 1952, n. 42
[34] Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata
nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art.
59 dello stesso decreto.
[35] Vedi artt. 2 e 4, L.
8 gennaio 1952, n. 42
[36] Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata
nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata
nell'art. 59 dello stesso decreto.
[37] Articolo
abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso
decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello
stesso decreto.
[38] Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24 i canoni di utenza sono
stati decuplicati e con L. 21 gennaio
1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati. Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota all'art. 6), è stata
sostituita la misura di potenza in cavalli dinamici con quella in chilowatt.
Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 2 ottobre
1981, n. 546, l'art. 1, D.M. 20
luglio 1990, e l'art. 18, L. 5
gennaio 1994, n. 36
[39] Il R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 contiene disposizioni per
aumentare le entrate demaniali.
[40] Ora, artt. 2771 e 2772 cod. civ. del 1942.
[41] Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
[42] Vedi nota 3 all'art. 3 del presente testo unico.
[43] Il D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664 è stato abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, il quale è stato a sua volta
abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
[44] La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
[45] Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, L. 4 febbraio 1963, n. 129
[46] Vedi, anche, l'art. 1, L.
27 dicembre 1953, n. 959
[47] Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 925. L'art.
1, terzo comma, L. 21 dicembre 1961,
n. 1501, ha disposto che i sovracanoni previsti dal presente articolo
non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
[48] Comma abrogato dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
[49] Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952, n. 42
[50] Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre 1942, n. 1434. Vedi, anche, artt. 1 e 4, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101
[51] Punto così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
[52] Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275. L'art. 11, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1996, n. 301) ha prorogato il termine di cui al presente comma al 31
dicembre 2000, per favorire la ripresa delle attività produttive nelle Regioni
Marche ed Umbria colpite dal terremoto del 1997. Vedi, anche, l'art. 8, O.M. 3 agosto 2000.
[53] Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
[54] Vedi, anche, la L.
27 dicembre 1953, n. 959
[55] La norma fa riferimento alle associazioni fasciste di
categoria, sciolte dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369.
[56] Vedi, anche, il D.P.R.
1 novembre 1959, n. 1363
[57] Articolo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276.
[58] L'originario diritto di lire dieci è stato così aumentato
dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n.
707.
[59] Comma soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 12 agosto
1983, n. 371
[60] Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 agosto
1983, n. 371
[61] Il R.D.L. 22 ottobre
1932, n. 1378 riguarda la determinazione del tasso di interesse da adottare
per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.
[62] L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a
decorrere dal 1 gennaio 1954, in forza dell'art. 26, L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha
sostituito l'imposta sulle società.
[63] Con il R.D. 10
novembre 1907, n. 844, fu approvato il testo unico dei provvedimenti a
favore della Sardegna.
[64] L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e
la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della
pubblica amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174. L'elenco ha poi avuto numerose
integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880;
D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R.
15 luglio 1954, n. 824; D.P.R.
24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R.
27 agosto 1955, n. 1040; D.P.R.
27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R.
28 giugno 1956, n. 890; D.P.R.
23 maggio 1958, n. 876; D.P.R.
30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R.
30 settembre 1958, n. 1007; D.P.R.
30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R.
20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R.
7 aprile 1959, n. 386; D.P.R.
28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R.
7 dicembre 1960, n. 1886; D.P.R.
25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R.
3 luglio 1962, n. 1361; D.P.R.
3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R.
7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R.
16 aprile 1964, n. 479; D.P.R.
16 aprile 1964, n. 501; D.P.R.
9 gennaio 1971, n. 223.
[65] Le
parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 2, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
[66] Articolo
abrogato dall'art. 2, D.P.R. 18
febbraio 1999, n. 238.
[67] Così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
[68] Sulla materia disciplinata dal presente titolo, vedi anche la
L. 6 dicembre 1962, n. 1643.
Tale legge ha riservato, in via esclusiva, all'Ente predetto, le attività di
produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita della energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta,
con le sole eccezioni stabilite nei numeri 5, 6 e 8, e ha disposto il
trasferimento, in proprietà dell'Ente stesso, di tutte le imprese esercenti le
attività sopra riferite.
[69] I riferimenti al Ministro delle comunicazioni devono
intendersi (D.Lgt. 12 dicembre 1944,
n. 413) fatti al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, salvo
che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro dei trasporti.
[70] L'art. 2, D.P.R. 30
giugno 1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche
di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di
distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt
e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.
[71] L'art. 18, D.P.R. 28
giugno 1955, n. 619, così dispone: «Sono devoluti al direttore del
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:
a) rilascio del
nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con
tensione sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 188 del codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
b) rilascio del
nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche,
qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di
telecomunicazione;
c) rilascio del
nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche,
qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113
del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze
con linee di telecomunicazioni».
[72] Ora, per il D.Lgt. 12
dicembre 1944, n. 413, dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni; nel caso, però, d'interferenza con ferrovie, tramvie,
funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.
[73] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 44 (Gazz. Uff. 11
febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo e
dell'art. 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima con ordinanza
del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette
norme è stato indetto con D.P.R. 9
aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85).
[74] La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n.
119) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo,
nella parte in cui statuisce l'aggiunta del «soprappiù del quinto» alla
indennità per servitù di elettrodotto.
[75] Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata
nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata
nell'art. 59 dello stesso decreto.
[76] Ora, per il D.Lgt,
12 dicembre 1944, n. 413, Ministro per i trasporti.
[77] Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
[78] Con L. 19 luglio
1959, n. 606, riportata in appresso, al n. A/VII, è stato disposto che le
esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia
elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme
previste dal presente capo.
[79] L'art. 1, L. 26
gennaio 1942, n. 127, così dispone:
«L'autorizzazione ad importare od
esportare l'energia elettrica è data con decreto del ministro pei lavori
pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le
corporazioni (ora dell'industria e del
commercio), per gli scambi e valute (il Ministero per gli scambi e valute è stato soppresso con R.D. 2
giugno 1944, n. 150) e per le comunicazioni (ora delle poste e telecomunicazioni).
Nel decreto sono determinate la quantità
massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione
anche oltre il limite massimo stabilito di dieci anni.
Col decreto stesso o con decreto
successivo saranno determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni, le
condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle
linee di trasporto di energia, che attraversano il confine».
[80] Il diritto erariale sulla importazione dell'energia elettrica
è stato soppresso dall'art. 2 L. 26
gennaio 1942, n. 127.
[81] Il quarto comma, concernente l'indennità di presenza spettante
ai componenti dei tribunali regionali delle acque pubbliche, è stato abrogato
dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18,
che disciplinava ex novo la
materia. Per l'indennità attualmente spettante ai predetti componenti, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704.
[82] La
Corte costituzionale, con sentenza
10-17 luglio 2002, n. 353 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29 - Prima
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che
siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzioni
[83]Lettera così
modificata dal D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1696.
[84] Il settimo comma, concernente l'indennità spettante ai magistrati
del tribunale superiore, è stato abrogato dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la materia. Per l'indennità
attualmente spettante ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704.
[85] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio
2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto,
nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato
o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
[86] La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991,
n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, primo
comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle parole
«definitivi»; ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità dell'art. 143, secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede
che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento
amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di
sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla
proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la
pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione
all'interessato.
[87] Il R.D. 19 novembre 1921,
n. 1688 reca alcune modifiche al R.D.
25 luglio 1904, n. 523.
[88] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio
2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto,
nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente
astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle
acque pubbliche.
[89] Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il
quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della legge sul
Consiglio di Stato.
[90] Con l'art. 2, L. 1
agosto 1959, n. 704, è stata istituita una tassa per l'iscrizione a
ruolo dei ricorsi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e
davanti ai tribunali regionali.
[91] L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod. proc. civ.
del 1942; l'art. 144 non ha, nel codice vigente, norma corrispondente.
[92] Ora R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 e L. 25 marzo
1958, n. 260.
[93] Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.
[94] Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni.
[95] Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.
[96] Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.
[97] Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.
[98] Abrogato a seguito della emanazione del codice di procedura
civile del 1942.
[99] Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.
[100] Con sentenza 23
aprile-7 maggio 1993, n. 223 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 183, ultimo comma, nella parte in cui prevede che la notificazione
del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta «mediante inserzione sulla
Gazzetta Ufficiale», anziché secondo la disciplina stabilita per le
notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di
procedura civile.
[101] Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.
[102] Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.
[103] La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991,
n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
primo dell'art. 194, limitatamente alla parola «definitivo».
[104] Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.
[105] Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.
[106] In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo, c.p.c.
1942.
[107] Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 1942.
[108] La norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8, cod. proc.
civ. del 1866, prevedeva che la sentenza pronunziata in grado di appello poteva
essere impugnata col ricorso per cassazione «se contraria ad altra sentenza
precedente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in
giudicato, sempre che abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata».
[109] In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo, c.p.c.
1942.
[110] La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995,
n. 26, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 201, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma,
della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 della
Costituzione.
[111] Vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod. proc. civ.
1942.
[112] Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.
[113] L'art. 500 cod. proc. civ. 1866 non ha corrispondenza nel
cod. proc. civ. 1942. Esso così disponeva:
«Quando con un solo atto siano impugnate
più sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un solo deposito.
Mediante un solo deposito possono più persone aventi lo stesso interesse
proporre la domanda di revocazione, purché con un solo atto».
[114] Vedi, ora, art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3, cod. proc.
civ. 1942. Peraltro il citato art. 364 c.p.c. è stato abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 1977, n. 793.
[115] Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.
[116] Le norme citate così disponevano:
«La sentenza pronunziata in grado di
appello può essere impugnata col ricorso per cassazione:
4) se abbia pronunciato su cosa non
domandata;
5) se abbia aggiudicato più volte quello
ch'era domandato;
6) se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno
dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la
disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;
7) se contenga disposizioni
contraddittorie».
[117] Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.
[118]Vedi, ora, art.
132, comma secondo, n. 5, cod. proc. civ. 1942.
[119] Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.
[120] Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.
[121] Ora, ai sensi del D.Lgs.P.
19 giugno 1946, n. 1, e dell'art. 101 della Costituzione, «In nome del Popolo italiano».
[122] Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.
[123] Vedi, ora, R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
[124] La L. 12 gennaio
1933, n. 141 è stata abrogata con l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.
[125] Ora, Ministro dell'l'industria del commercio e dell'artigianato.
[126] Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.
[127] Comma abrogato limitatamente alla materia procedimentale,
dall'art. 6, D.P.R. 11 febbraio 1998,
n. 53.
[128] Abrogato dall'art. 5, R.D.L.
5 novembre 1937, n. 2101.
[129] Vedi nota 125 all'art. 211.
[130] La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
così elevato dalla L. 1 luglio 1949, n. 417, nonché dall'art. 114, primo
comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge.
[131] Ora, sindaco (R.D.L.
4 aprile 1944, n. 111; T.U. 5
aprile 1951, n. 203).
[132] In origine «ammenda».
[133] Il R.D. 2 ottobre
1919, n. 1995 contiene provvedimenti in favore della produzione e della
utilizzazione della energia idroelettrica.
[134] Il R.D. 17 settembre
1925, n. 1852 e il R.D. 15
aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati dall'art. 234 del presente
testo unico.
[135] Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
[136] Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
[137] V. nota 133 all'art. 226.