Bonus sociali
I bonus sociali elettrico, gas ed acqua sono stati introdotti per assicurare un risparmio sulla spesa per le forniture erogate alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico (quest’ultimo limitatamente al bonus elettrico).
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro (innalzato a 15.000 a partire dal 1° gennaio 2023 solo per i bonus elettrico e gas), oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica attiva con tariffa per usi domestici (cliente domestico diretto), oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva (cliente domestico indiretto).
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Il bonus sociale elettrico per disagio fisico sarà riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza da presentare presso i Comuni o i CAF abilitati; pertanto, lo stesso non verrà riconosciuto automaticamente. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto dai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza, indipendentemente dalla loro fascia di reddito.
Il bonus elettrico viene riconosciuto al beneficiario attraverso uno “scomputo” in bolletta, ovvero attraverso l’applicazione di una componente tariffaria negativa da parte del venditore (artt. 10-11 dell’Allegato A alla deliberazione63/2021/R/com e s.m.i.), in detrazione dei corrispettivi fissi per l’uso della rete.
Si evidenzia che per avere riconosciuto il bonus sociale elettrico per:
- disagio economico devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità previste all’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i;
- disagio fisico devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità indicate all’art. 12 dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e nello specifico al link di seguito riportato:
Il bonus gas è riconosciuto al dichiarante la DSU (beneficiario) in maniera differenziata in relazione alla titolarità di una fornitura di gas naturale per usi domestici (cliente domestico diretto) o all’utilizzo di una fornitura centralizzata (condominiale) di gas naturale per usi di riscaldamento (cliente domestico indiretto), purché siano verificate le condizioni di ammissibilità previste all’art. 6 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.
Nel dettaglio:
- al cliente domestico diretto il bonus gas viene riconosciuto attraverso uno “scomputo” in bolletta, ovvero attraverso l’applicazione di una componente tariffaria negativa da parte del venditore (artt. 10- 11 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.);
- al cliente domestico indiretto il bonus gas viene riconosciuto attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, ovvero tramite un bonifico domiciliato (artt. 10-11 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.) rilasciato dalla CSEA, per il tramite di Poste Italiane (cfr. deliberazione 200/2021/R/gas) al dichiarante la DSU o ad altro soggetto dallo stesso delegato. Il bonifico domiciliato deve essere incassato entro il termine del periodo di agevolazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e nello specifico al link di seguito riportato:
Il bonus sociale idrico è riconosciuto in maniera differenziata per le utenze dirette e per le utenze indirette, purché siano verificate le condizioni di ammissibilità previste all’art. 7 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., e segnatamente:
- al cliente domestico diretto il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore idrico attraverso uno “scomputo” in bolletta, ovvero attraverso l’applicazione di una componente tariffaria compensativa a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione (art. 17 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.);
- al cliente domestico indiretto il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore idrico attraverso l’erogazione di un contributo una tantum, da recapitare mediante assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicato dal Gestore del Sistema Informativo Integrato, o con altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione (art. 17 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.).
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e nello specifico al link di seguito riportato:
Pagina aggiornata il: 14 Febbraio, 2023