Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 30/2026/ELT

30 Giugno 2026

Perequazione TIT

Con l’Allegato A alla deliberazione 616/2023/R/eel e s.m.i. – TIT (periodo di regolazione 2024-2027), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha affidato a CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 35.1 del TIT dispone che la perequazione generale si articoli in:

  1. perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura dell’energia;
  2. perequazione dei costi di trasmissione.

Ai sensi del comma 35.2 del TIT le perequazioni suddette si applicano a tutte le imprese distributrici, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7 della legge n. 10/91.

Ai sensi dei commi 35.4 e 35.5 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 35.1 del TIT medesimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 39 dell’Allegato B alla deliberazione 616/2023/R/eel e s.m.i. – TIME (periodo di regolazione 2024-2027) l’ammontare di perequazione dei ricavi di misura è gestito da Cassa congiuntamente alla perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del TIT.

Per quanto sopra, CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul proprio sito istituzionale (https://www.csea.it/), attraverso il quale le imprese devono dichiarare i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi entro il 31 luglio 2026.

Si informa che nella sezione denominata “Conguagli AP” le imprese dovranno dichiarare i dati, non comunicati nelle precedenti raccolte TIT, utili al conguaglio dei saldi di perequazione di distribuzione, trasmissione e misura relativi alle cinque annualità precedenti al 2025.

In allegato si riportano i seguenti documenti:

  • Manuale utente del data entry – TIT 2025”: guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIT 2025;
  • Allegato usi propri_2025.xlsx” dove dovranno essere riportati per l’anno 2025, secondo il dettaglio ivi richiesto, i consumi di energia elettrica per gli usi propri di trasmissione e distribuzione. Il file, firmato digitalmente dal/dalla legale rappresentante o delegato/a, dovrà, inoltre, essere allegato alla dichiarazione in fase di primo salvataggio con estensione xlsx.p7m. Si precisa che, dopo aver scaricato il file dall’apposito link, il nome dello stesso è “Allegato-usi-propri_2025.xlsx”, pertanto, al fine del caricamento corretto, è necessario rinominarlo in “Allegato usi propri_2025.xlsx“.

Di seguito si indicano le scadenze previste dalle determinazioni 04/2024 – DINE e 05/2025 – DINE per le imprese distributrici.

Scadenze:

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura di cui all’articolo 36 del TIT per le imprese soggette ai criteri ROSS

  • entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione;
  • entro 15 giorni dall’invio delle comunicazioni preliminari di cui al precedente punto le imprese possono inviare alla Cassa eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione;
  • entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT, la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni definitive dei risultati di perequazione;
  • entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT, le imprese distributrici e Cassa versano gli importi dovuti relativi ai saldi di perequazione.

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura di cui all’articolo 36 del TIT per le imprese non soggette ai criteri ROSS e perequazione dei costi di trasmissione di cui all’articolo 37 del TIT

  • entro il 15 settembre 2026, la Cassa invia a ciascuna impresa distributrice apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione;
  • entro il 15 ottobre 2026, le imprese possono inviare alla Cassa, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione;
  • entro il 15 novembre 2026, la Cassa invia a ciascuna impresa distributrice le comunicazioni definitive dei risultati di perequazione;
  • entro il 15 dicembre 2026, le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione;
  • entro il 31 dicembre 2026, la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate da CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati da CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare: Danilo Granato (mail: danilo.granato@csea.it, tel: +39 3456636733), Fabio Libanori (mail: fabio.libanori@csea.it, tel: +39 3334839661) e Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it, tel: +39 3356106583).

 

L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

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