Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 40/2026/ELT

31 Luglio 2026

Meccanismo di adeguamento dei costi operativi (art. 21bis del TIV)

Aspetti normativi

Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), all’art. 21bis definisce un meccanismo di adeguamento dei costi operativi tipici dell’attività di commercializzazione (di seguito: Meccanismo) atto alla copertura di ulteriori costi fissi incomprimibili, derivanti dall’uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il servizio a tutele graduali.

Possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che rispettino i requisiti stabiliti all’art. 21bis.2 del TIV.

Ai fini della partecipazione al succitato Meccanismo, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni necessarie nelle modalità di seguito definite.

Modalità applicative del Meccanismo

Ciascun esercente la maggior tutela intenzionato a partecipare al Meccanismo è tenuto ad inviare a mezzo pec, all’indirizzo eit@pec.csea.it, la seguente documentazione:

  1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai fini della richiesta di partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi – Art. 21bis del TIV, utilizzando l’apposito modulo allegato (Allegato 1), redatto ai sensi della Circolare CSEA 3/2022/COM e ss.mm.ii.;
  2. attestazione del livello dei costi operativi rilevanti (CORY), contenente il dettaglio degli elementi utili alla sua individuazione, considerando le istruzioni fornite da ARERA con Determinazione DIME/MRT/6/2025, redigendo lo sheet “Tab. COR” dell’allegato file excel (Allegato 2);
  3. relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell’istanza.

Dal perimetro del Meccanismo in esame sono da escludere i punti di prelievo per i quali è stata già fatta richiesta di reintegro nell’ambito di meccanismi analoghi.

Come stabilito dall’art. 21bis.8, è possibile inviare le predette informazioni in una delle seguenti sessioni, a discrezione dell’esercente:

  • dal 31 luglio 2026 al 31 ottobre 2026;
  • dal 1° novembre 2026 al 31 gennaio 2027.

CSEA, verificata la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al Meccanismo, definisce l’ammontare della compensazione spettante, dandone comunicazione all’Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza:

  • entro il 30 novembre 2026, qualora l’istanza sia stata inviata entro il primo termine previsto;
  • entro il 28 febbraio 2027, qualora l’istanza sia stata inviata entro il secondo termine previsto.

In ogni caso, entro un mese dalle rispettive scadenze, CSEA procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione” di cui all’art. 23 del Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali – Settore Elettrico (di seguito: TIPPI).

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti nel presente modello saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono prodotti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità: Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it) e Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).

 

L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

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