Partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato
Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui all’Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito TIV), all’art. 21, definisce il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzatafinalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato, ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, e la stima del costo evitato conseguito.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela che, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, hanno emesso bollette con applicazione dello sconto di cui al suddetto art. 13 comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a, di clienti di cui al comma 2.3, lettera a), definita ai sensi del comma 21.3 del TIV.
La partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzata, in base a quanto stabilito dagli artt. 21.6 e 21.9 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Elettrico, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Ai fini della partecipazione al meccanismo con riferimento alle compensazioni di competenza dell’anno 2025, come stabilito all’art. 21.9 lett. a) del TIV, a partire dal 31 luglio 2026 ed entro il 30 settembre 2026, ciascun esercente la maggior tutela intenzionato a partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico compila e sottoscrive l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni di cui all’art. 21.7 del TIV.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 21.6 del TIV entro due mesi dalla presentazione dell’istanza la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo di cui all’art. 21.2 del TIV e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante dandone comunicazione all’Autorità e a ciascun esercente.
Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art. 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti nel presente modello saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono prodotti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Elettricità, Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it) e Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).
L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi