Pubblicazione modulistica per la presentazione, nell’anno 2022, dell’istanza di partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato” – Artt. 12ter.6, 12ter.9 e 12ter.10 del TIVG (All. A alla delibera ARG/gas 64/09 come da aggiornamento di cui alla del.477/2021/R/gas) – regolazioni relative agli anni intercorrenti dal 2016 al 2021.
Inquadramento normativo e finalità
L’art. 12ter del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (Allegato A alla del. ARG/gas 64/09 e s.m.i., nel seguito: TIVG) ha istituito, a partire dall’anno 2016, il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato, che prevede la reintegrazione del differenziale di costo tra lo sconto applicato agli utenti finali per il passaggio alla bolletta elettronica ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com ed il costo evitato conseguito dall’operatore per l’emissione delle bollette in formato cartaceo.
L’art.12ter.6 del TIVG prevede che la partecipazione dei soggetti interessati a tale meccanismo incentivante avvenga mediante presentazione di apposita istanza di partecipazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Con riferimento alle istanze da presentare nell’anno 2022 (per gli anni di competenza 2021 ed antecedenti) trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 12ter.9 e 12ter.10 del TIVG.
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione al suddetto meccanismo ai sensi dell’art.12ter.10, lett. a), del TIVG.
Modalità di trasmissione dati alla CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Gas, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente l’attività di vendita.
Relativamente alle istanze da presentare nell’anno 2022, entro il 31 agosto 2022 (art.12ter.10 lettera b) del TIVG), ciascun esercente la vendita, che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni di cui al comma 12ter.7 del TIVG;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.
Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art.12ter.9 del TIVG, con riferimento alle istanze da presentare nell’anno 2022:
- gli esercenti la vendita che negli anni antecedenti al 2022 non hanno partecipato al meccanismo secondo le previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com possono presentare istanza di partecipazione alla CSEA per ottenere la reintegrazione relativa sia all’anno di competenza 2021 (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) sia ad uno o più anni intercorrenti dal 2016 al 2020 incluso;
- gli esercenti la vendita, che negli anni antecedenti al 2022 hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo in base alle previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com, hanno diritto a richiedere, oltre alla reintegrazione relativa all’anno 2021 (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021), anche l’eventuale differenza tra quanto già liquidato dalla CSEA e quanto loro spettante in base alle disposizioni di cui all’art.12ter.9 del TIVG come aggiornato dalla deliberazione 447/2021/R/gas.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 12ter.10 lettera c) del TIVG, entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 12ter.2 del TIVG, per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione, comprensivo dell’eventuale differenziale di cui al comma 12ter.9 lettera b), spettante, dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascun esercente.
Entro il mese successivo a quello di comunicazione, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente l’attività di vendita gas a valere sul “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo.
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA)
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente recapito:
- Chiara Della Corte (Tel. +39 3316954904; indirizzo e-mail: chiara.dellacorte@csea.it ).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti