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CIRCOLARE N. 36/2026/GAS

9 Luglio 2026

Meccanismo di responsabilizzazione delle Imprese di distribuzione nella gestione del Delta In-Out: modalità e tempistiche applicative della Delibera 386/2022/R/gas

Inquadramento normativo

Con la Delibera 386/2022/R/gas e ss.mm.ii. (nel seguito: Delibera), l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito un meccanismo per la responsabilizzazione delle imprese di distribuzione con riferimento alla differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione (c.d. city gate) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (nel seguito: ΔIO), con l’obiettivo di minimizzare tale valore che è approvvigionato dal Responsabile del bilanciamento con oneri a carico del sistema.

Il meccanismo di responsabilizzazione semplificato individua i city gate i cui valori di ΔIO si discostano in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di city gate cui appartengono e definisce una penalità da applicare all’impresa di distribuzione che gestisce l’impianto nel momento in cui si effettua il calcolo della medesima. Detta penalità viene determinata dal Responsabile del bilanciamento (RdB), comunicata alle imprese di distribuzione e alla CSEA ai fini del versamento della stessa.

Inoltre, l’art 5 del medesimo provvedimento stabilisce disposizioni specifiche inerenti alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti. In particolare, le imprese di distribuzione sono tenute ad intraprendere le azioni necessarie per il recupero del valore del gas oggetto di prelievo fraudolento e di perdite localizzate e a versare i relativi importi a CSEA.

Tutto ciò premesso, la presente circolare CSEA rende note le modalità e le tempistiche utili all’applicazione della Delibera, secondo quanto disposto dall’articolo 7.2 del medesimo provvedimento.

Modalità e tempistiche funzionali all’applicazione della Delibera

La determinazione degli importi delle penalità P e dei relativi conguagli, per ciascun triennio di riferimento, viene effettuata dal RdB in applicazione agli artt. 3, 4 e 5 della Delibera e alle “Istruzioni Operative” ad essa allegate. Le fasi successive alla determinazione di tali importi, funzionali alla relativa regolazione economica, si svolgono secondo le modalità e tempistiche di seguito specificate.

In sede di prima applicazione del meccanismo, saranno oggetto di regolazione economica con CSEA gli importi relativi alle penalità calcolate e comunicate dal RdB in relazione ai trienni di riferimento 2020-2022 e 2021-2023, secondo le seguenti tempistiche:

1. entro il 17 luglio 2026, il RdB invierà alla CSEA apposita comunicazione contenente le penalità già determinate e comunicate ai distributori;
2. entro il termine del 30 luglio 2026, la CSEA provvederà a generare il PagoPa necessario per procedere al versamento degli importi delle penalità per ciascun triennio di calcolo;
3. entro il termine del 15 settembre 2026, le imprese di distribuzione provvederanno ad effettuare i versamenti degli importi delle penalità relative ai trienni di riferimento 2020-2022 e 2021-2023.

A regime, a partire dal triennio di calcolo 2022-2024, saranno oggetto di comunicazione da parte del RdB e di regolazione economica con la CSEA gli importi relativi alle penalità calcolate in relazione a ciascun triennio di riferimento T, secondo le seguenti tempistiche:

4. entro 10gg lavorativi dalla comunicazione ai distributori da parte del RdB degli importi delle penalità calcolate anche in esito al processo di rettifica di cui al comma 8.6bis della Delibera nonché degli importi relativi agli eventuali conguagli di cui al comma 5.3 del medesimo provvedimento, l’RdB trasmette alla CSEA il dettaglio di tali importi per ciascuna impresa di distribuzione, per l’espletamento delle attività a proprio carico;
5. entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 4., la CSEA provvede a produrre il PagoPa necessario per procedere al versamento;
6. entro 45gg dalla comunicazione di cui al precedente punto 4., le imprese di distribuzione dovranno versare a CSEA, a valere sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas” la penale comunicata loro in precedenza.

La comunicazione da parte del RdB alla CSEA contenente il valore delle penalità dovrà:

  • essere inviata mediante pec all’indirizzo gas@pec.csea.it;
  • essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in conformità alle modalità di cui alla circolare CSEA 3/2022/COM, come aggiornata dalla CIRCOLARE N. 35/2023/COM;

Il PagoPa utile al versamento della penalità sarà reso disponibile dalla CSEA a ciascuna impresa di distribuzione all’interno del Data Entry CSEA, nella sezione “PRATICHE SPOT”, filtrando le sezioni di ricerca come segue:

  • Anno: anno solare della sessione di calcolo;
  • Tipo periodo: annuale.

In caso di mancato o parziale versamento entro i termini stabiliti dalla presente circolare, la CSEA procederà con il calcolo degli interessi secondo quanto disposto dall’art.7.3 della Delibera.

Disposizioni inerenti al valore del gas, oggetto di prelievo fraudolento e di perdite localizzate, recuperato dalle imprese di distribuzione

Con riferimento alle disposizioni previste all’art. 5.5 della Delibera, le imprese di distribuzione dovranno inviare alla CSEA apposita comunicazione contenete il valore del gas oggetto di prelievo fraudolento e di perdite localizzate recuperato presso il soggetto che abbia effettuato tale prelievo o che abbia causato tale perdita. Si precisa che dovranno essere oggetto di restituzione alla CSEA anche i volumi di gas recuperati per i citygate che non sono risultati in penalità dai calcoli effettuati dal RdB.

In sede di prima applicazione, dovrà essere inviata alla CSEA entro il termine del 31/12/2026 la comunicazione contenente tutti i recuperi effettuati fino alla data del 31/12/2025. In merito, si precisa che dovrà essere incluso nella comunicazione il valore del gas recuperato anche nel caso in cui questo faccia riferimento a periodi per i quali l’RdB non ha ancora provveduto con il calcolo della penalità di cui all’art.3.2 della Delibera.

La CSEA provvederà a generare ed inviare alle imprese i PagoPA utili per effettuare i versamenti che dovranno avvenire entro il 28/02/2027.

A regime, a partire dall’anno 2027, tale comunicazione dovrà essere inviata alla CSEA entro il termine del 30/06 di ogni anno e contenere tutti i recuperi effettuati entro il 31/12 dell’anno precedente. Dovrà essere incluso nella comunicazione il valore del gas recuperato anche nel caso in cui questo faccia riferimento a periodi per i quali l’RdB non ha ancora provveduto con il calcolo della penalità di cui all’art.3.2 della Delibera. La CSEA provvederà a generare ed inviare alle imprese i PagoPA utili per effettuare i versamenti che dovranno avvenire entro il 30/09 di ogni anno.

Tale comunicazione dovrà:

  • essere inviata mediante pec all’indirizzo gas@pec.csea.it;
  • essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in conformità alle modalità di cui alla circolare CSEA 3/2022/COM, come aggiornata dalla CIRCOLARE N. 35/2023/COM;
  • essere corredata dal file allegato alla presente circolare debitamente compilato;
  • essere corredata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le gli stessi vengono prodotti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare:

 

L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

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