Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 37/2022/GAS

3 Ottobre 2022

Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2020-2021 e aggiornamento aa.tt. precedenti

Inquadramento normativo e finalità

La Legge n. 239/04 ha istituito, nell’ambito del settore del gas naturale, il servizio di fornitura di ultima istanza, al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali, che restino privi del proprio venditore, per mezzo del c.d. “fornitore/i di ultima istanza” (FUI), secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate da ARERA nella Sezione 1 del Titolo IV del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG).

Nel caso in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile neanche attivare il FUI, l’ARERA, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, ha altresì disciplinato il servizio di default, volto ad assicurare la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione. Tale servizio è disciplinato da ARERA nella Sezione 2 del Titolo IV del TIVG.

Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i “Servizi di ultima istanza” la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti il servizio (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.

Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è stata affidata la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.

Con la presente, si informano le imprese esercenti i servizi di ultima istanza che la CSEA ha provveduto ad implementare un apposito portale informatico, da utilizzare per la trasmissione dell’istanza relativa ai seguenti meccanismi:

  • meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies del TIVG per l’anno termico 2020-2021;
  • meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 37.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2020-2021.

La modulistica suddetta prevede, altresì, la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze per gli anni termici precedenti.

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Al fine di consentire l’operatività dei meccanismi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 31sexies e 38.1 del TIVG (del. ARG/gas/64/09), sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html), la CSEA ha predisposto, due sezioni dedicate alla presentazione delle istanze ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo degli ammontari relativi rispettivamente a:

  •  “Meccanismo di reintegrazione morosità FUI – Istanza A.T. 2020-2021”
  • “Meccanismo di reintegrazione morosità FDD – Istanza A.T. 2020-2021”

A partire dall’anno 2022, con cadenza annuale, le imprese, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovranno:

  • Compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare della morosità di cui:
    • all’art.31quinquies.2 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FUI;
    • all’art.37.4 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FDD;
  • effettuare annualmente l’upload della relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), secondo quanto previsto dai seguenti articoli:
    • art.31sexies.10 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FUI;
    • art.38.11 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FDD;
  • effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  • effettuare l’upload di un file/lettera di accompagnamento contenente note esplicative inerenti ai dati trasmessi al fine di consentire alla CSEA una corretta interpretazione degli stessi.

Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Maggiori informazioni operative riguardo la compilazione dell’istanza sul Portale Data Entry sono presenti nei rispettivi manuali utente.

Tempistiche

Ai sensi degli articoli 31sexies.2 e 38.2 lettera b) del TIVG, l’impresa è tenuta a comunicare alla CSEA, entro l’ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio, rispettivamente, di fornitura ultima istanza e di default, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità.

Pertanto, relativamente all’anno termico 2020-2021, l’istanza dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 ottobre 2022.

A seguito del ricevimento dell’istanza, la CSEA provvede alla quantificazione, alla comunicazione e alla regolazione economica degli ammontari di reintegrazione di competenza di ciascun operatore secondo quanto disciplinato:

  • dall’articolo 31sexies per quanto concerne il meccanismo di reintegrazione morosità FUI
  • dall’articolo 38 per quanto concerne il meccanismo di reintegrazione morosità FDD.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione ai meccanismi in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it; tel. +39 331 6954904).

Il Direttore generale

  Bernardo Pizzetti

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