Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N. 12/2018/ELT

15 Maggio 2018

Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità) 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza dal 15 maggio 2018, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni (di seguito: Portale), di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre  2017 (di seguito: decreto), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2018 (di seguito: Elenco), recante P.IVA dell’impresa e relativa classe di agevolazione assegnata dalla CSEA ai sensi del decreto e della deliberazione 921/2017.

APERTURA DEL PORTALE 2018 

Le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 potranno accedere al sistema telematico per le sopra citate dichiarazioni dal 15 maggio 2018 fino alla mezzanotte del 14 giugno 2018.

Si precisa che, con successiva circolare, la CSEA comunicherà le tempistiche e le modalità operative per l’accesso al Portale per le imprese costituite nell’anno 2017 o nell’anno 2018, secondo le previsioni dell’ art. 5, lett. d) del decreto 21 dicembre 2017.

 

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, le imprese che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3 del decreto possono registrarsi sul Portale, inviando la dichiarazione contenente i dati di cui alla deliberazione 677/2016/R/eel, 655/2017/R/eel come integrate dalla deliberazione 921/2017.

In particolare, la raccolta riguarda i seguenti dati obbligatori:

  1. i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2014 al 2016, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020). Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2014 al 2016) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.
  2. Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA).
  3. Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA.
  4. Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01.

 

Per quanto attiene alla dichiarazione di cui al punto 4, si rinvia al Vademecum allegato alla presente e pubblicato sul Portale.

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE ALLA CSEA

Per accedere alle agevolazioni per l’anno di competenza 2018, contestualmente all’invio delle dichiarazioni previste dalla deliberazione 921/2017, le imprese dovranno, attraverso il Portale, procedere con le dichiarazioni degli adempimenti sotto riportati:

  1. I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1 gennaio-31 dicembre, dovendo presentare dati di bilancio riclassificati ai sensi dell’art. 4.7 dell’Allegato A alla delibera 921/2017, devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
  2. I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

 

ACCESSO AL PORTALE

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link energivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi degli anni dal 2013 al 2016, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione” e seguendo le istruzioni del manuale utente in corso di aggiornamento “Anagrafica Energivori 2018 – decreto 21 dicembre 2017”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione. 

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

Ai sensi dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Anche in fase di prima registrazione, l’accesso al Portale sarà possibile entro e non oltre i termini perentori sopra indicati.

Si precisa che non saranno inserite nell’Elenco 2018, e pertanto non avranno diritto all’agevolazione relativa alla medesima annualità, le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 che non presentino alla Cassa la dichiarazione nel periodo dal 15 maggio 2018 al 14 giugno 2018.

 

FORMAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO DEFINITIVO 2018

Entro il 18 luglio 2018, la CSEA trasmette al SII, per ciascuna impresa registrata che abbia superato i controlli previsti di legittimità e coerenza, il livello di contribuzione definitivo per l’anno 2018, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per le imprese aventi classe di contribuzione FAT.x, l’attività di esazione del dovuto è effettuata dai distributori direttamente in fattura.

Per le imprese aventi classe di contribuzione VAL.x, l’attività di esazione del dovuto è effettuata dalla CSEA, secondo le modalità operative che saranno definite con successiva circolare.

DETTAGLI DI CARATTERE OPERATIVO

Per i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale utente, in corso di aggiornamento, pubblicato nella sezione energivori ed accessibile dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397. Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

energivori@pec.csea.it per aspetti relativi a operazioni societarie/documentazione antimafia/aspetti di carattere legale;

sistemaenergivori@pec.csea.it per aspetti inerenti l’applicazione tecnica della normativa in materia;

sistemi@pec.csea.it per aspetti di carattere informatico;

amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

 

        Il Direttore generale

                 Andrea Ripa di Meana

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