Progetti a vantaggio dei consumatori
Pagina aggiornata il: 3 Luglio, 2026
L’articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80, come successivamente modificato e integrato, prevede che l’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’ARERA ai soggetti regolati sia destinato ad un Fondo istituito presso l’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e utilizzato per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato. Tali progetti possono altresì beneficiare anche del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.
I progetti a vantaggio dei consumatori da ammettere a finanziamento sono individuati dall’ARERA e proposti con propria deliberazione al Ministero. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero, l’ARERA emana specifiche deliberazioni per l’attivazione dei progetti; tali deliberazioni contengono disposizioni operative per la CSEA ai fini dello svolgimento delle relative attività di gestione e per l’individuazione dei soggetti materialmente attuatori dei progetti stessi (come le associazioni dei consumatori), attraverso la pubblicazione di appositi Avvisi e Bandi pubblici a cura di CSEA e/o ARERA.
Per la gestione economica dei finanziamenti, la CSEA procede al riconoscimento delle somme spettanti ai soggetti attuatori grazie ai versamenti effettuati dal Ministero, previa richiesta della CSEA.
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