Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 24/2019/ELT

25 Luglio 2019

Modifiche urgenti al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici – Deliberazione ARERA 300/2019/R/EEL

 

Inquadramento normativo e finalità

Con la Deliberazione 300/2019/R/EEL (di seguito: Deliberazione), pubblicata in data 11 luglio 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito alcune modifiche urgenti al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici, disciplinato dalla Deliberazione 50/2018/R/EEL.

Da alcune segnalazioni giunte all’ARERA è emerso che in alcuni casi le imprese distributrici hanno fatturato gli interessi moratori, di cui al paragrafo 6.1 dell’allegato C della Deliberazione 268/2015/R/EEL, solo successivamente all’intervenuta risoluzione del contratto di trasporto e in prossimità della scadenza annuale per presentare alla CSEA la domanda di ammissione al meccanismo.

L’ARERA ha rilevato come la suddetta prassi, sebbene formalmente soddisfi i requisiti regolatori previsti dalla del. 50/2018/R/EEL, si ponga in contrasto con il principio generale finalizzato a porre in collegamento l’ammissione al meccanismo con una efficiente gestione del credito, volta a minimizzare la morosità complessiva.

L’ARERA ha quindi ritenuto necessario modificare la disciplina del meccanismo, al fine di evitare il perpetrarsi di condotte simili a quelle sopra citate.

Pertanto all’art. 2 della Deliberazione, è stato soppresso il comma 1.4 lett. a) numero iv) della del. 50/2018/R/EEL.

Al fine di garantire alle imprese distributrici la copertura dei costi connessi alla svalutazione dei crediti conseguente al lasso temporale di almeno dodici mesi previsto dalla del. 50/2018/R/EEL per l’iscrizione di un credito scaduto al meccanismo, l’ARERA ha stabilito all’art. 1 della Deliberazione che il CNO, di cui all’art. 1.3 della del. 50/2018/R/EEL, debba essere rivalutato al saggio degli interessi legali, assumendo convenzionalmente che lo stesso sia scaduto da 18 mesi e che, secondo quanto stabilito all’art. 3, tale rivalutazione sia effettuata dalla CSEA.

Si precisa che il provvedimento, benché non sottoposto a un processo di consultazione preventiva visto il carattere di urgenza, garantisce comunque le esigenze partecipative dei soggetti interessati fissando un termine per eventuali osservazioni e proposte sulle previsioni adottate, in conformità con le disposizioni del comma 1.4 dell’Allegato A alla del. 649/2014/A. Eventuali adeguamenti o integrazioni all’atto di regolazione in parola potranno essere adottate dall’ARERA al termine del processo consultivo.

 

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Ai fini dell’applicazione di quanto disciplinato dall’art. 2 della Deliberazione si è reso necessario effettuare una modifica alla sezione del “Data Entry Elettrico” dedicata alla presentazione della domanda di ammissione al meccanismo.

 Le voci “ΔPOS CNOiv al lordo dell'IVA” e “ΔNEG CNOiv al lordo dell'IVA” pur essendo editabili, saranno automaticamente poste pari a zero dal sistema al momento del salvataggio del modello.

La voce “CNOiv al lordo dell'IVA originario” non subirà, invece, nessuna modifica e quindi dovrà essere compilata laddove necessario.

Relativamente agli artt. 1 e 3 della Deliberazione la rivalutazione del credito verrà calcolata solo successivamente dagli operatori di CSEA e non automaticamente dal sistema al momento della presentazione della domanda di ammissione al meccanismo.

Tale rivalutazione verrà effettuata applicando il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, vigente al momento della liquidazione di cui all’art. 2.5 della deliberazione 50/2018/R/EEL, per tutti i 18 mesi previsti dalla medesima deliberazione.

Suddetta rivalutazione verrà applicata sia al credito di cui all’istanza di partecipazione al meccanismo presentata nella sessione in corso, sia al credito relativo la sessione dell’anno 2018.

Restano dunque ferme le tempistiche degli adempimenti delle imprese verso la CSEA.

 

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 3 della Deliberazione, la CSEA provvede a determinare e a riconoscere entro il 30 settembre 2019 sia l’ammontare di reintegrazione OIDAMM che la rivalutazione del credito di cui sopra, a valere sul “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema” .

 

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Davide Pallotto (e-mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396) o l’Ing. Fabrizio Autero (e-mail: fabrizio.autero@csea.it; telefono: +39 06 32101393).

 

 

Il Direttore generale 

  Enrico Antognazza

 

Previous:
CIRCOLARE N. 23/2019/COM
Next:
CIRCOLARE N. 25/2019/ELT/GAS
Close Search Window
Skip to content