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Circolare N.13/2013/ELT/GAS

20 Giugno 2013

Riconoscimento delle anticipazioni bimestrali dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

La deliberazione dell’AEEG 06/2013/R/COM del 16 gennaio 2013 ha definito le agevolazioni tariffarie e i meccanismi di rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

I commi 13.2 e 14.2 della citata deliberazione prevedono che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell’impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, la Cassa possa riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui ai commi 13.1 e 14.1 della medesima deliberazione.

Le anticipazioni potranno essere richieste per il periodo 1 gennaio 2013 – 19 maggio 2014.

Gli importi da anticipare in ciascun anno saranno calcolati sulla base della stima:

  • dei minori ricavi previsti dagli operatori per il 2013, derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 13.1 e 14.1 della citata deliberazione dell’AEEG;
  • dei ricavi che sarebbero derivati dall'applicazione alla generalità dei clienti delle tariffe e dei corrispettivi stabiliti dall’Autorità (compresi gli aventi diritto alle agevolazioni previste dalla citata deliberazione dell’AEEG).

Il rapporto tra questi due valori misura il tasso di criticità finanziaria in cui versa l’impresa distributrice a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 06/2013/R/COM.

Le anticipazioni bimestrali verranno riconosciute qualora tale tasso risulti pari o superiore al 10%. L’importo da riconoscere sarà pari ad una quota del minor ricavo stimato, calcolata applicando al minore ricavo stimato il tasso di criticità ridotto di un valore soglia pari al 10%. La domanda di anticipazione bimestrale deve essere presentata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una sola volta, entro il 15 luglio 2013, compilando gli appositi file predisposti dalla Cassa, che si allegano alla presente circolare.

I distributori di energia elettrica dovranno scaricare il file “anticipazioni bim. distributori EE”; i distributori di gas naturale dovranno scaricare il file “anticipazioni bim. distributori GN”. Le tabelle, debitamente compilate, potranno essere inviate a mezzo posta prioritaria firmata dal legale rappresentante dell’impresa o posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata: proventi@pec.ccse.cc (e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc).

A seguito della ricezione della domanda, la Cassa avvierà un’istruttoria per determinare l’importo da riconoscere per ciascun periodo di competenza a partire dall’anno 2013. I risultati dell’istruttoria saranno trasmessi al Direttore della Direzione Infrastrutture che, con apposita comunicazione, esprimerà il proprio parere ai sensi del commi 13.2 e 14.2 della deliberazione 06/2013/R/COM.

La Cassa procederà alle erogazioni di quanto dovuto, al termine del bimestre successivo alla data di comunicazione del parere della Direzione Infrastrutture dell’Autorità. Relativamente all’anno 2013, in sede di prima applicazione, le anticipazioni relative ai bimestri già trascorsi verranno riconosciute in un’unica soluzione.

Le anticipazioni bimestrali avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia, ai sensi della delibera in oggetto, secondo le tempistiche previste per la perequazione generale di cui all’articolo 32 del TIT e all’articolo 47 della RTDG. La relativa posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.

Il Direttore Generale

Alfredo Macchiati

Circolare N.13 anticipazioni bimestrali distributori GAS

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