Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.23/2015/GAS

20 Novembre 2015

Riconoscimento agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita di gas naturale dei mancati ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia

Con la deliberazione 6/2013/R/com l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha riconosciuto agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

Gli articoli 13 e 14 della citata deliberazione stabiliscono che i minori ricavi derivanti dall’applicazione di tali agevolazioni siano riconosciuti dalla Cassa nell’ambito delle perequazioni generali.

Con riferimento al settore del gas, ai fini di quanto previsto dell’art. 14.5 della deliberazione 6/2013/R/com, la Cassa ha definito, e condiviso con l’Autorità, le modalità di invio dei dati relativi alle agevolazioni riconosciute dalle imprese, ai sensi dell’art. 14 del medesimo provvedimento.

In particolare, relativamente al periodo: 1 gennaio 2014 – 19 maggio 2014, i prospetti in formato elettronico, necessari all’invio delle agevolazioni riconosciute dagli operatori, sono scaricabili nei link sottostanti.

Tutte le tabelle devono essere compilate con i dati necessari alla determinazione dell’importo per il quale viene chiesto il rimborso.

In particolare, per le imprese operanti nel settore del gas naturale:

  • i distributori devono scaricare due file:

1. “distributori GN per località – 2014”: tale file deve essere compilato per ogni località servita dal distributore;

2. “distributori GN comma 14.3 – 2014”: per la raccolta dei dati necessari al riconoscimento dei ricavi di cui al comma 14.3 della deliberazione 6/2013/R/com;

  • gli esercenti la vendita devono scaricare il file:

3. “vendita GN" – 2014

Tali file devono essere compilati in tutte le parti evidenziate in verde. Le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non possono essere modificate.

Tutti i file, debitamente compilati, dovranno essere inviati alla Cassa, entro l’11/12/2015, per posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sulla veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, ovvero tramite firma autografa allegando un documento d’identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata perequazioni@pec.ccse.cc e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc.

Gli operatori, inoltre, devono allegare alla documentazione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti:

  1. che tutti i dati riportati fanno esclusivo riferimento ai soggetti che godono delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 6/2013/R/com;
  2. che i suddetti dati sono conformi a quelli desumibili dai bilanci certificati e dalla documentazione contabile della società.

Per le imprese distributrici di gas naturale, la suddetta dichiarazione deve altresì attestare che i dati riportati sono riconciliabili con quelli presentati ai fini della perequazione generale di cui all’articolo 51 della RTDG.

Per informazioni è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336) o l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; tel: 06-32101356).

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

circolare n.23-2015-gas distributori GN per localita – 2014

circolare n.23-2015-gas distributori-gn-comma-14

circolare n.23-2015-gas vendita GN – 2014

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