L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito, AEEG), con la delibera 498/2012/R/GAS ha:
– confermato per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2012 il valore del corrispettivo CV I di cui all’articolo 23, comma 23.1 lettera a) della RTTG, fissato all’art. 3, comma 3.1 della deliberazione 6/2012/R/gas;
– individuato le condizioni di adesione al contenimento dei consumi;
– fissato il compenso spettante all’impresa di vendita o al soggetto mandatario per l’attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, riconoscendo un incentivo pari a 0,8 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l’anno termico 2012/2013;
– fissato le modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi;
– previsto che i quantitativi di gas oggetto di riduzione a seguito della verifica a consuntivo siano ceduti al responsabile del bilanciamento da parte del relativo utente ad un prezzo pari a 8,40€/GJ;
– individuato le modalità di recesso dall’adesione individuale al contenimento dei consumi per i clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 23 novembre 2012 hanno aggiornato il proprio contratto di fornitura con la clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi, prevedendo per tali soggetti la possibilità di recedere solo per aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario o impresa di vendita, fissando quale termine ultimo il 3 dicembre 2012.