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Avviso pubblico per la formazione di un elenco di prestatori di servizi ai sensi dell’art. 125, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

9 Luglio 2013

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di prestatori di servizi ai sensi dell’art. 125, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Verifica congruità dichiarazioni – versamenti soggetti amministrati

Oggetto: acquisizione di servizi in economia ai sensi dell’art. 125, co. 9 e ss. del D.lg.s n. 163/06 e s.m.i..

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. (di seguito: Codice), la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) invita a presentare le candidature ai fini dell’istituzione di un elenco, per l’acquisizione di servizi in economia di importo fino ad € 200.000, nella categoria merceologica  e nello specifico oggetto di seguito indicati.
L’elenco ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici per i quali risultino comprovati i requisiti di capacità tecnico-professionale con riferimento al settore merceologico ed allo specifico oggetto di seguito riportati, nonché i requisiti di cui all’art. 38 del Codice che attestino l’idoneità dell’operatore sotto il profilo delle sue qualità soggettive generali.
L’iscrizione al presente elenco potrà essere effettuata anche dagli operatori economici iscritti nell’elenco pubblicato in data 24 gennaio 2011, relativo al medesimo settore merceologico, ma avente ad oggetto specifico “delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 36/07, come modificata dalla delibera EEN 2/08 – valutazione di conformità dei programmi presentati da regioni e province autonome connessi all’effettuazione di diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all’articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006”.
L’iscrizione all’elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
L’elenco non impegna in alcun modo la CCSE ad affidare gli incarichi agli operatori economici iscritti nell’elenco.
L’elenco è soggetto ad aggiornamento annuale.
Decorsi 12 mesi dall’inoltro delle candidature, le posizioni che non saranno confermate e/o aggiornate saranno automaticamente cancellate.
La CCSE si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico e garantisce, in caso di verifica positiva, la consultazione dell’elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
In caso di verifica negativa, la CCSE si riserva di procedere alla cancellazione dall’elenco.
La CCSE si riserva, altresì, di rilevare se sussistano motivi di incompatibilità in ordine agli incarichi da affidare.

Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all’iscrizione, i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, ed in particolare:
1. i singoli professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali competenti rispetto all’oggetto specifico del presente avviso;
2. i lavoratori autonomi;
3. i professionisti associati;
4. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
5. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
6. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice.

Settore merceologico

Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, in materia legale, ingegneristica e contabile – bilancistica;

Specifico oggetto: verifica congruità dichiarazioni

Verifica e monitoraggio delle dichiarazioni che le imprese del settore elettrico, del gas e idrico inviano periodicamente a CCSE, nonché verifica nel merito della correttezza delle dichiarazioni e riscontro del corretto versamento a fronte di quanto dichiarato e fatturato.
A titolo esemplificativo, la verifica ed i controlli avranno ad oggetto:

• la completezza delle dichiarazioni in conformità delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (annuali, trimestrali e bimestrali);
• l’equivalenza dei volumi tra le diverse componenti tariffarie;
• la congruità delle dichiarazioni di ciascun bimestre in relazione alle dichiarazioni pregresse, in termini di punti, di prelievo e di riconsegna;
• i periodi di competenza concernenti i conguagli;
• la presenza nelle dichiarazioni di tutte le componenti;
• la congruità dei valori di energia relativi alle componenti dichiarate;
• la verifica dei bilanci energetici.

Classe d’importo

Acquisizione di servizi in economia entro la soglia di € 200.000,00.

Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici, con comprovata esperienza nel settore energetico, idrico ed economico, che ritengano di volersi candidare ai fini dell’affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto la valutazione di conformità di cui al precedente punto, devono far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 2013 tramite posta elettronica certificata (legale@pec.ccse.cc), servizio postale (raccomandata a/r, posta prioritaria) o agenzia di recapito autorizzata, apposita domanda in busta chiusa, con l’indicazione del mittente (indicare sul curriculum il recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail) a Cassa conguaglio per il settore elettrico, Via Cesare Beccaria n. 94 – 00196 – Roma – Direzione Legale, Personale e Segreteria degli Organi collegiali.
Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente.
Le domande pervenute oltre la suddetta data non saranno esaminate.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI ai sensi dell’art. 125, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – VERIFICA CONGRUITA’ DICHIARAZIONI”
L’istanza dovrà contenere la documentazione comprovante i requisiti di seguito riportati, oltre al curriculum vitae per i singoli professionisti o associati. 

RUP

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Roberto Poppi (Direttore Direzione Legale, Personale e Segreteria degli Organi collegiali).

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi all’elenco gli operatori che posseggano i requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), per cui non possono iscriversi all’elenco gli operatori:
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)  nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l)  che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m)  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis)  nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter)  di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater)  che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati.
I suelencati requisiti dovranno essere autocertificati, fatta salva la verifica cui intenderà procedere la CCSE.
Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (nel caso di professionisti associati, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun professionista; nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza; nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari; nel caso di S.n.c. da tutti i soci, nel caso di consorzi da tutti i consorziati).

Responsabilità

Ogni operatore economico è responsabile di quello che dichiara mediante l’autocertificazione, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni, ed altresì, che la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituisce reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
La CCSE si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato per attestarne la veridicità e, in caso di falsa dichiarazione, l’operatore verrà denunciato alla Procura della Repubblica ed all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici.

Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria ed oggetto analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
oppure:
comprovata esperienza nell’ambito dello specifico oggetto del presente avviso.
N.B. Per i soggetti consorziati il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.
I suddetti requisiti dovranno essere certificati come segue:
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi, forniture e/o incarichi professionali riguardanti la categoria e lo specifico oggetto per la quale si chiede l’iscrizione all’elenco e/o dichiarazione circa l’esperienza nel settore nell’ambito dello specifico oggetto del presente avviso (servizi, consulenze e/o incarichi professionali, dei cui contratti, su richiesta, dovrà essere prodotta copia).
La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l’oggetto del servizio o della fornitura, l’importo, la percentuale dell’importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l’iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.
Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

Valutazione di idoneità

Una apposita Commissione, interna alla CCSE, valuterà, sulla base dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale, l’idoneità dell’operatore economico ad essere inserito nell’elenco.
Saranno esclusi tutti gli operatori economici che non posseggano i requisiti di ordine generale.
Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di ordine professionale non potranno essere affidatari di incarichi relativi allo specifico oggetto dell’avviso.
L’eventuale affidamento diretto degli incarichi avverrà in base a sorteggio, mentre qualora la CCSE ricorra al cottimo fiduciario, l’affidamento avverrà previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Pubblicità

La pubblicità relativa all’istituzione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco ed all’affidamento degli incarichi sarà effettuata sul sito www.ccse.cc.

Trattamento dati personali

L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

                                                                 Avv. Roberto Poppi

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