Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PFA2

22 Febbraio 2022

Avviso pubblico selezione per il finanziamento di un progetto per la formazione di personale delle associazioni dei consumatori che opera nell’ambito di procedure di conciliazione (PFA2)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
  • l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2013;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 novembre 2013, 492/2013/E/com (di seguito: deliberazione 492/2013/E/com);
  • la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 91/2014/E/com (di seguito: deliberazione 91/2014/E/com).

Considerato che:

  • con deliberazione 492/2013/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di approvare le proposte relative a progetti a vantaggio dei consumatori, di cui all’Allegato A della medesima delibera, denominati PQS/14 e PFA;
  • con il progetto PFA, l’Autorità ha inteso promuovere per l’anno 2014 la realizzazione, articolata in tre distinte ed autonome attività (PFA1, PFA2, PFA3), di iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle associazioni di consumatori funzionali allo svolgimento di attività di informazione e assistenza ai consumatori svolte nell’ambito di progetti finanziati o da finanziare mediante il fondo sanzioni, inclusa la formazione e l’aggiornamento di formatori, per un importo massimo complessivo pari a 125.000,00 €, al lordo del contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa;
  • il Ministro dello Sviluppo economico ha approvato con decreto 4 dicembre 2013 le proposte formulate dall’Autorità con deliberazione 492/2013/E/com;
  • con deliberazione 91/2014/E/com, l’Autorità ha stabilito che la Cassa predisponga gli avvisi pubblici per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti attuatori di ciascuna delle linee di attività, denominate sinteticamente PFA1, PFA2 e PFA3, in cui si articola il progetto PFA inerente la formazione del personale delle associazioni di consumatori per l’anno 2014, definendo i relativi indirizzi;
  • il contributo effettivo destinato al progetto PFA2, di cui al presente bando, sarà pari ad € 72.750,00.

Articolo 1

Definizioni

  • Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU: Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • Cassa: la Cassa conguaglio per il settore elettrico, istituita con il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
  • Comitato di gestione: Il Comitato di gestione della Cassa, che esercita tutte le funzioni di amministrazione non attribuite ad altri organi dalla deliberazione dell’Autorità GOP 64/09;
  • CNCU: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005);
  • Posta elettronica certificata (PEC): ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici (definizione contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).
  • Progetto PAC: Progetto selezionato da Cassa, in cui è prevista l’erogazione di un contributo forfetario, nel biennio 2013-2014, ai costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, per le attività di orientamento e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas finalizzate all’acceso alle procedure di conciliazione gestite dal Servizio conciliazione clienti energia;
  • Progetti PCS2:  Progetti selezionati da Cassa relativi all’erogazione di un contributo ai costi connessi alle attività svolte dai conciliatori delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU per la risoluzione delle controversie mediante procedure extragiudiziali.Articolo 2

Articolo 2

Oggetto

  1. Il presente avviso stabilisce i criteri per la selezione e il finanziamento, anche parziale, da parte della Cassa, di un progetto relativo alla realizzazione di almeno 6 corsi seminariali, articolati in più moduli, dedicati all’aggiornamento e alla formazione di personale delle associazioni di consumatori che opera nell’ambito delle procedure di conciliazione relative a controversie inerenti la fornitura di energia elettrica o gas. Il programma dei corsi dovrà prevedere almeno un modulo didattico dedicato alle procedure e al funzionamento del Servizio conciliazione clienti energia e ai progetti PAC e PCS2.
  2. Il progetto di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti requisiti:

a. numero di partecipanti per ciascun corso compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 25;

b. articolazione del corso in moduli didattici, con la previsione di fasi distinte relative a formazione, esercitazione e verifica dell’apprendimento, e svolgimento di almeno un modulo dedicato alle procedure e al funzionamento del Servizio conciliazione clienti energia e ai progetti PAC e PCS2;

c.durata minima complessiva di ciascun corso compresa tra 18 e 24 ore, delle quali almeno il 50% da svolgere in aula;

d. possibilità di prevedere lo svolgimento di una parte delle attività, per una durata non superiore al 50% della durata complessiva del corso, mediante strumenti didattici multimediali fruibili a distanza, a condizione che la durata di fruizione sia correttamente quantificata in sede di progetto e che gli strumenti utilizzati consentano la verifica, a livello individuale, dello svolgimento delle attività e degli obiettivi raggiunti;

e. affidamento della docenza a personale esterno alle associazioni dei consumatori, con riconosciuta esperienza nel campo della regolazione di settore;

f. partecipazione aperta a tutto il personale qualificato che opera nell’ambito delle procedure di conciliazione relative a controversie inerenti la fornitura di energia elettrica o gas;

g. previsione di strumenti per la rilevazione dell’efficacia della formazione, che includano almeno la valutazione a livello individuale delle attività di esercitazione e di verifica svolte.

  1. Il progetto dovrà assicurare la possibilità di partecipazione a ciascun corso di almeno un destinatario della formazione per ciascuna delle associazioni iscritte al CNCU che ne faccia richiesta, e prevedere che i restanti posti disponibili siano attribuiti in modo da garantire la più ampia diffusione sul territorio dei partecipanti. Ogni destinatario della formazione potrà partecipare esclusivamente a un corso.
  2. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2014.
  3. La somma massima complessiva destinata all’erogazione del finanziamento di cui al comma 1, è pari a euro 72.750,00.

Articolo 3

Richiesta di ammissione

  1. La richiesta di ammissione al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 può essere presentata da:

a. singole associazioni di consumatori iscritte al CNCU;

b. gruppi di associazioni di consumatori iscritte al CNCU, tramite una associazione espressamente delegata;

c. associazioni senza fini di lucro con competenze specifiche nel campo della formazione e con esperienza specifica in materia di energia, espressamente delegate da un gruppo di almeno tre associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.

  1. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5 e dovrà contenere i seguenti elementi:

a. denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale, del responsabile di progetto ed eventuale indirizzo PEC;

b. copia del progetto, completo degli elementi indicati nell’articolo 4;

c. indicazione riepilogativa delle attività previste, del numero complessivo dei destinatari della formazione e dei tempi di realizzazione;

d. importo complessivo della spesa prevista e importo del finanziamento complessivamente richiesto;

e. autocertificazione attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso, non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati utilizzando il modulo di cui all’Allegato A;

f. per le richieste presentate da gruppi di associazioni di consumatori di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, copia della delega alla gestione del progetto conferita all’associazione richiedente da ciascuna delle associazioni facenti parte del gruppo;

g. per le richieste presentate da associazioni senza fini di lucro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo:

i. copia della delega alla gestione del progetto conferita all’associazione richiedente da ciascuna delle associazioni facenti parte del gruppo;;

ii. copia dello statuto dell’associazione e dell’elenco dei soci;

iii. indicazione delle competenze specifiche nel campo della formazione e dell’esperienza specifica in materia di energia.

  1. Ciascuna autocertificazione e/o dichiarazione, ai fini della sua validità e ammissione al finanziamento, dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del soggetto dichiarante.

Articolo 4

Progetto per la realizzazione dei corsi di formazione

  1. Il progetto per la realizzazione dei corsi di formazione di cui all’articolo 2 deve contenere:

a. una descrizione dettagliata delle attività previste, specificando per ogni corso le modalità di realizzazione, il numero di partecipanti, la data e il luogo delle sessioni di formazione in aula;

b. il programma del corso, che dovrà contenere almeno un modulo didattico dedicato alle procedure e al funzionamento del Servizio conciliazione clienti energia e ai progetti PAC e PCS2;

c. l’elenco nominativo e l’associazione di riferimento dei destinatari della formazione, operanti nell’ambito delle procedure di conciliazione relative a controversie inerenti la fornitura di energia elettrica o gas;

d. l’elenco dei docenti, corredato dai relativi curricula;

e. indicazione degli strumenti per la rilevazione dell’efficacia della formazione, che includano almeno la valutazione a livello individuale delle attività di esercitazione e di verifica svolte;

f. se è previsto lo svolgimento di una parte delle attività didattiche mediante strumenti multimediali a distanza:

i. la quantificazione, adeguatamente motivata, della durata dei singoli moduli o unità didattiche e della durata complessiva della formazione a distanza;

ii. la descrizione di attività e contenuti didattici da svolgere a distanza e degli obiettivi ad essi associati;

iii. la descrizione degli strumenti e delle tecnologie utilizzate, specificando gli strumenti che consentono la verifica e il monitoraggio, a livello individuale, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

g. un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate e quantificate separatamente le diverse voci di spesa previste e ammissibili ai sensi del successivo articolo 6;

h. l’importo del finanziamento richiesto alla Cassa;

i. l’attestazione dell’impegno a far pervenire alla Cassa, non oltre il settimo giorno solare precedente la data di avvio di ciascun corso, l’elenco definitivo dei docenti e dei destinatari della formazione, se variati rispetto a quanto indicato in sede di progetto, unitamente a copia delle comunicazioni trasmesse a ciascuna delle associazioni iscritte al CNCU non coinvolte nel progetto al fine di rendere disponibile la partecipazione ai corsi del personale operante nell’ambito delle procedure di conciliazione relative a controversie inerenti la fornitura di energia elettrica o gas (contenuta nel modulo di cui all’Allegato A).

Articolo 5

Modalità per la presentazione delle richieste

  1.  Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente e complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma entro e non oltre il 4 luglio 2014. Sulla busta dovrà essere indicato il nome del progetto: PFA 2.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le domande potranno essere consegnate allo stesso indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: “proventi@pec.ccse.cc“.
  3. Tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede il timbro del protocollo della Cassa o carenti di uno degli elementi specificati, non saranno ammesse.

Articolo 6

Spese ammissibili

  1. Si considerano ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività di formazione indicate nei progetti, ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento. Per tali spese si intendono, a titolo esaustivo:

a. spese per l’affitto dell’aula nel limite massimo di 2000,00 €/giorno;

b. spese per il pernottamento ed il vitto dei partecipanti e dei docenti nel limite massimo, rispettivamente, di 130,00 €/giorno e 65,00 €/ giorno;

c. spese per il viaggio dei partecipanti e dei docenti. L’utilizzo del mezzo proprio è consentito solo nell’ipotesi in cui la destinazione non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto ovvero gli orari non siano compatibili con le necessità connesse allo svolgimento e/o partecipazione ai singoli corsi. In tale caso compete il rimborso chilometrico nella misura di € 0,30/Km, nonché il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale.

d. spese per il materiale didattico inclusi, se previsti, strumenti e materiali per la formazione a distanza. Per tali strumenti e materiali, qualora ne fosse previsto l’impiego parziale in corsi realizzati nell’ambito dei progetti PFA1 o PFA3, i relativi costi devono essere imputati pro quota a ciascun progetto;

e. compenso dei docenti. Nel caso di contratti a progetto (o di contratti di consulenza e di collaborazione) limitati all’esecuzione del solo progetto PFA2, il costo ammissibile è determinato in base agli importi riconosciuti al contraente e ricavabili dal contratto di riferimento (importo €/giorno). Nel caso di contratti a progetto (o di contratti di consulenza e di collaborazione, o di borsisti, assegnisti, etc..) non limitati all’esecuzione del progetto, il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto, che saranno provate attraverso la compilazione di timesheet mensili;

f. organizzazione, coordinamento e spese generali, nella misura massima del 10% del finanziamento richiesto.

Articolo 7

Selezione dei progetti e ammissione al finanziamento

  1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 4, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste pervenute e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente avviso.
  2. In caso di più richieste di finanziamento in concorrenza, la selezione avverrà considerando il progetto che aggrega il maggior numero di associazioni di consumatori.
  3. In caso di parità, verrà preferito il progetto che presenta il migliore rapporto tra finanziamento richiesto (Cofferta) e numero di discenti (Ndiscenti), sulla base delle seguenti formule:

Con :

Cofferta: importo del finanziamento richiesto

Ndiscenti: numero dei discenti indicato nel progetto

Ndiscentimax: numero massimo dei discenti previsto all’art. 2, comma 2

Nofferte: numero totale delle offerte pervenute

  1. L’ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all’importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetto attuatore mediante PEC ovvero, in mancanza di un indirizzo PEC del soggetto richiedente, tramite raccomandata A/R, inviata all’indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). Il soggetto ammesso comunica alla Cassa, entro 5 giorni lavorativi, l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto.
  2. I soggetti ammessi, ai fini dell’erogazione del finanziamento devono essere preventivamente registrati nel portale “Anagrafica CCSE”. La registrazione, qualora ancora non effettuata, deve essere completata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 4 la Cassa comunica il definitivo rigetto delle richieste non ammesse al finanziamento e le relative motivazioni.

Articolo 8

Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

  1. In esito all’accettazione del soggetto attuatore, la Cassa provvederà ad erogare in favore del soggetto medesimo una quota pari al 40% del finanziamento richiesto, a titolo di acconto.
  2. Entro 90 giorni dalla conclusione di ciascun corso, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2015, il soggetto attuatore provvede a rendicontare le attività svolte, ai fini della relativa erogazione; a tale scopo predispone e trasmette alla Cassa esclusivamente su supporto digitale:

a. una rendicontazione dettagliata ed esaustiva delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 6;

b. copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 6, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 6;

c. il resoconto di cui all’articolo 9;

d. una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione al corso è esaustiva ai fini della rendicontazione.

  1. A seguito dell’approvazione della rendicontazione da parte del Comitato di Gestione la Cassa procederà alla relativa erogazione, nella sola misura in cui gli importi complessivamente rendicontati e approvati risultino superiori all’importo dell’acconto già erogato, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 2. Le erogazioni non potranno in ogni caso superare l’importo del finanziamento richiesto.
  2. Nel caso si verifichi la mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la Cassa richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) anticipato, comprensiva degli interessi legali.

Articolo 9

Resoconto delle attività svolte

  1. Il soggetto attuatore trasmette alla Cassa, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, un resoconto dettagliato delle attività svolte, comprensivo di una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi.
  2. Il resoconto di cui al comma 1 comprende:

a. l’elenco nominativo dei docenti e dei destinatari della formazione effettivamente presenti per l’intera durata del corso, completo delle relative firme di presenza. Per i destinatari della formazione tali firme devono essere apposte al termine di ciascuna giornata di svolgimento del corso;

b. in caso di svolgimento di una parte delle attività didattiche mediante strumenti multimediali a distanza, copia della reportistica, su base individuale, relativa al completamento delle attività didattiche previste;

c. copia della reportistica, su base individuale, relativa all’esito delle attività di esercitazione e di verifica dell’apprendimento svolte in aula o mediante strumenti multimediali a distanza;

d. esito delle rilevazioni effettuate presso i destinatari della formazione in merito al gradimento, all’efficacia e alla qualità percepita del corso.

Articolo 10

Verifica dei risultati

  1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, la Cassa e l’Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all’effettivo svolgimento dei corsi di formazione ed alla realizzazione delle altre attività ad essi connesse, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione contabile attestante l’effettivo esborso delle spese rendicontate dai soggetti attuatori.
  2. In termini generali, saranno valutati i seguenti parametri:

a. numero dei corsi effettivamente realizzati;

b. numero e identità dei discenti per ogni corso;

c. metodologia e strumenti di verifica della qualità dell’apprendimento e delle docenze.

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