Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Ai sensi del TIVG, il fornitore del servizio di default di distribuzione partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla CSEA, o è tenuto a versare alla medesima, un ammontare di perequazione dei ricavi pari alla differenza tra:

  • – i ricavi ottenibili applicando le condizioni previste per il servizio di default nell’anno termico di erogazione della fornitura di default ai clienti per i quali pur sussistendo i requisiti      per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l’attivazione;
  • – i ricavi ottenuti applicando ai suddetti clienti le condizioni previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.
Pagina aggiornata il: 21 Febbraio, 2022

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