L’Autorità ha introdotto con la deliberazione 249/2012/R/gas la disciplina del servizio di default trasporto (nel seguito: SdDt), volta a garantire il bilanciamento della rete di trasporto di gas naturale in relazione ai prelievi di gas presso punti di riconsegna privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento.
Il medesimo provvedimento, oltre a definire il prezzo del servizio di default da applicare ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, ha istituito un apposito meccanismo di perequazione dei ricavi applicabile sia agli esercenti il SdDt sia ai venditori selezionati tramite procedure concorsuali (FTT).
L’ammontare di perequazione, relativo a quei clienti che hanno diritto all’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (FUI), è pari alla differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti in base alle condizioni economiche di fornitura previste per il FUI ed i ricavi conseguibili qualora fossero state applicate le condizioni previste per il servizio di default (in quanto il FUI non era applicabile).
Con la deliberazione 417/2015/R/gas, l’Autorità ha disciplinato le modalità di gestione del suddetto meccanismo, affidando alla Cassa la raccolta, la quantificazione e la successiva liquidazione dei relativi saldi di perequazione.