Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Il regime di perequazione generale del TIT e del TIME si applica a tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

La quantificazione e la liquidazione per ciascuna impresa distributrice dei saldi derivanti dall’applicazione dei meccanismi di perequazione è demandata alla CSEA secondo quanto previsto dal TIT e dal TIME come successivamente modificati e integrati.

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (TIT)

In merito alla struttura tariffaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, l’Autorità ha fissato, da una parte, una tariffa di riferimento sulla base della quale ciascuna impresa distributrice definisce i propri ricavi ammessi e, dall’altra, le tariffe obbligatorie, uniche sul territorio nazionale, che tutte le imprese distributrici sono tenute ad applicare ai punti serviti nella titolarità di clienti finali. Le differenze derivanti dalla diversa articolazione tra la tariffa di riferimento e le tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali, nonché le specifiche caratteristiche degli stessi clienti a cui le tariffe obbligatorie vengono applicate, essendo elementi al di fuori del controllo delle imprese distributrici, fanno emergere esigenze di perequazione.

Il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione perequa le differenze tra i ricavi che ciascuna impresa distributrice conseguirebbe applicando ai punti di prelievo serviti nella titolarità di clienti finali la tariffa di riferimento ed i ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione ai medesimi punti.

Perequazione dei costi di trasmissione (TIT)

Con riferimento al servizio di trasmissione, l’Autorità ha previsto, a copertura dei costi sostenuti dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, una componente tariffaria binomia (parte espressa in centesimi di euro/kW/anno e parte espressa in centesimi di euro/kWh) che il gestore applica nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione.

A loro volta i distributori applicano ai clienti finali una tariffa che l’Autorità ha articolato in una tariffa binomia, limitatamente alle utenze connesse in alta e altissima tensione, e in una tariffa monomia, per tutte le altre utenze (espressa in centesimi di euro/kWh).


La differenziazione tra la componente tariffaria applicata ai prelievi dei distributori dalla rete di trasmissione (binomia) rispetto alla tariffa a copertura dei costi del servizio di trasmissione applicata ai clienti finali (binomia e monomia) comporta esigenze di perequazione affinché i costi sostenuti dalle imprese distributrici in relazione al servizio di trasmissione siano passanti.

Il saldo di tale meccanismo è ottenuto confrontando il costo sostenuto dall’impresa distributrice per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica, derivante dall’applicazione dei corrispettivi previsti per il medesimo servizio ai prelievi dalla rete di trasmissione nazionale e da altre reti di distribuzione, con il ricavo ottenuto dall’applicazione dell’apposita tariffa per il servizio di trasmissione prestato in corrispondenza di punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali e nei punti di interconnessione con altre reti di distribuzione.


Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione (TIME)

La perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione data l’esistenza di una tariffa obbligatoria applicata ai punti di prelievo e di una tariffa di riferimento che definisce i ricavi ammessi, è finalizzata ad attribuire la remunerazione riconosciuta agli investimenti in misuratori elettronici in bassa tensione (inclusi i relativi ammortamenti), e le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici in bassa tensione dismessi prima del termine della loro vita utile e sostituiti con misuratori elettronici, nonché ai sistemi elettronici di raccolta dei dati di misura di energia elettrica, alle sole imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato tali investimenti.

Meccanismo di riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito

L’Autorità ha previsto che per alcune tipologie di investimenti sulla rete di distribuzione elettrica, e per determinate durate, sia riconosciuta all’operatore una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, purché gli investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità.

Tale maggiorazione annua è riconosciuta dalla CSEA agli operatori interessati, previa istruttoria condotta dall’Autorità, e può essere erogata anche in un’unica soluzione con riferimento all’intera durata residua dell’incentivazione, con un tasso di attualizzazione pari al costo del debito riconosciuto per il servizio elettrico, e solo a seguito di presentazione di un’apposita istanza alla CSEA.

Per le imprese distributrici che non intendono avvalersi della facoltà di ricevere gli importi residui in un’unica soluzione, la CSEA quantifica ed eroga annualmente gli stessi nell’ambito della perequazione generale del TIT.

Perequazione dei diritti fissi relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non applicati ai clienti domestici che hanno beneficiato delle agevolazioni economiche per variazioni della potenza contrattualmente impegnata

Tale perequazione è volta a compensare i distributori di energia elettrica per gli effetti derivanti dalla mancata applicazione dei contributi in quota fissa, non dovuti nel periodo tra il 1° aprile 2017 e il 31 dicembre 2019 dalle utenze domestiche che, nel medesimo periodo, abbiano richiesto variazioni della potenza elettrica impegnata.

Pagina aggiornata il: 21 Febbraio, 2022

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