Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.11/2016/ELT/GAS

3 Marzo 2016

Deliberazione 627/2015/R/com – modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi

Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 627/2016/R/com, gli esercenti la vendita hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui in oggetto, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) con riferimento ai crediti relativi:

  1. alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell’Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall’Articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;
  2. alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.

Entro il 31 maggio 2016, gli esercenti la vendita interessati devono comunicare alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo, trasmettendo all’indirizzo PEC perequazioni@pec.ccse.cc la seguente documentazione:

  1. file excel allegato debitamente compilato;
  2. autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati, al rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.6 della deliberazione 627/2016/R/com;
  3. relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.

La sola documentazione richiesta dall’art. 3.8 lett. c) della deliberazione 627/2016/R/com dovrà essere inviata tramite supporto cd-rom a mezzo posta all’indirizzo:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Direzione Gas, Acqua e Perequazioni

Via Cesare Beccaria 94/96

00196 – Roma

Per qualsiasi chiarimento in merito alla documentazione da trasmettere è possibile contattare l’Ufficio Perequazione e Supporto Regolatorio della CSEA.

La CSEA procederà ai sensi del comma 3.9 della deliberazione 627/2016/R/com alla verifica anche a campione della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante con particolare riferimento, tra l’altro, a:

  • – la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati;
  • – il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.5 e 2.6 della deliberazione 627/2016/R/com (ed in particolare documentazione attestante l’esecuzione delle attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii.);
  • – il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com.

 Il Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana

Circolare n.11-2016-elt-gas Modello 627_2015

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