Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.28/2016/ELT

10 Novembre 2016

Disposizioni in materia di integrazioni dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti di Aziende del settore elettrico, in attuazione del decreto legge 91/2014, come convertito in legge 116/2014

Aspetti normativi

L’articolo 37 del Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIT) 2012 – 2015 allegato alla deliberazione ARG/elt 199/11 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) disciplina le modalità per il riconoscimento dell’integrazione dei ricavi alle imprese distributrici e alla Società Terna, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima dell’1° luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità.

L’articolo 27 del decreto-legge 91/14 stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorità esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore elettrico”.

Con la deliberazione 674/2014/R/EEL, l’Autorità ha deliberato la soppressione dell’art. 37 del TIT, in materia di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto dipendenti, a far data dal 1° luglio 2014.

Con la deliberazione 548/2016/R/EEL, l’Autorità ha determinato gli ammontari spettanti alle imprese aventi diritto per gli anni 2012 e 2013 e ha, altresì, stabilito:

–     le modalità di calcolo delle integrazioni per l’anno 2014 secondo il criterio pro-die utilizzando il rapporto 181/365;

–    che le imprese, di cui alla tabella allegata alla medesima deliberazione, sono tenute a presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite dalla CSEA;

–    che, per le imprese che non abbiano mai trasmesso alcuna informazione all’Autorità, la domanda dovrà contenere anche l’indicazione dell’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per l’anno 2006 (per la cui quantificazione, la CSEA procederà ai sensi del comma 37.4 del TIT).

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Entro e non oltre il 30 novembre 2016 le imprese indicate nella tabella 2 allegata alla deliberazione 548/2016/R/EEL e le imprese che non abbiano mai trasmesso alcuna informazione all’Autorità, devono presentare alla CSEA l’apposita istanza allegata (autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) alla presente corredata della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000.

L’istanza dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo eit@pec.csea.it e, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica antonella.rocchi@csea.it

Il mancato rispetto del termine stabilito dalla deliberazione 548/2016/R/EEL all’art. 2.2., ovvero la trasmissione di informazioni incomplete o parziali, comporta la decadenza del diritto all’integrazione, ai sensi dell’art. 3.3 della medesima deliberazione.

Tempistiche

Entro il 31 dicembre 2016, la CSEA erogherà gli importi spettanti alle imprese distributrici aventi diritto per gli anni 2012 e 2013.

Entro il 31 dicembre 2016, la CSEA comunicherà all’Autorità, per ciascuna impresa avente diritto, l’importo di integrazione spettante per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014 e l’Autorità, con successivo provvedimento, disporrà l’erogazione degli importi comunicati dalla CSEA, ai sensi dell’art. 3.6 della deliberazione 548/2016/R/EEL.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Antonella Rocchi (indirizzo e-mail antonella.rocchi@csea.it; tel. 06-32101327).

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

 

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