Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.5/2017/ELT

1 Marzo 2017

Aspetti normativi

L’art. 16ter del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) per l’erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito TIV), così come modificato dalla deliberazione 659/2015/R/EEL, definisce un meccanismo di compensazione degli oneri per morosità dei clienti finali relativi alle fatture emesse in periodi prestabiliti.

Relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013, possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni e per i quali, in ciascun anno di riferimento, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona territoriale, il valore di unpaid ratio, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nell’anno in esame, supera i valori minimi stabiliti da AEEGSI.

Ai fini della partecipazione al meccanismo succitato ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all’art. 16ter.3, secondo le modalità di seguito definite.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Esercenti la maggior tutela

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul DataEntry Elettrico già in uso per le consuete dichiarazioni bimestrali, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di compensazione di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.

Dal 1° marzo 2017 al 30 aprile 2017, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul DataEntry Elettrico (vedi Manuale Utente “Compensazione della morosità dei clienti finali ”) dovrà:

1.        compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione, così come previsto per le dichiarazioni bimestrali;

2.        effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali, art. 16ter del TIV”;

3.        compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;

4.        effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente la maggior tutela;

5.        effettuare l’upload del documento d’identità del soggetto sottoscrivente;

6.        effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito alla lettera b) art. 16ter.4, lett. b) del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente sia sottoposto a revisione legale.

Si precisa che:

–        con riferimento agli importi fatturati al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti e al relativo incasso rilevato a distanza di 24 mesi, i dati dovranno essere dichiarati con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013;

–        con riferimento al numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell’anno 2016 oggetto di riconoscimento, i dati dichiarati dovranno essere coerenti con quelli dichiarati a Cassa in occasione delle dichiarazioni bimestrali e la modalità da adottare per la compilazione dovrà rispettare il principio di “competenza”, basato sul nr di punti di prelievo a cui è erogato il servizio in ogni mese e non il criterio di “cassa” basato sui punti di prelievo oggetto di fatturazione in ciascun mese del bimestre precedente l’istanza;

–        ai fini dei meccanismi di compensazione della morosità del TIV (clienti finali e prelievi fraudolenti) sono da escludere i punti di prelievo siti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, qualora i relativi oneri per morosità saranno oggetto di istanza di partecipazione al meccanismo definito dalla deliberazione 627/2015/R/com.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Entro il 30 giugno 2017, la CSEA comunicherà all’AEEGSI ed a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.

Entro il 31 luglio 2017, la CSEA liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 62 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio elettrico, Cristina Alleva (indirizzo e-mail cristina.alleva@csea.it; tel. 06-32101331).

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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Circolare n.5-2017-elt istanza partecipazione meccanismo compensazione morosita clienti finali – 16ter del TIV

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