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CIRCOLARE N. 6/2023/GAS

31 Gennaio 2023

Modalità applicative per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 10.1 della deliberazione ARERA 735/2022/R/GAS in materia di anticipazione delle tempistiche di esazione/erogazione delle partite economiche relative al bonus gas e alla componente UG2, con riguardo ai primi quattro mesi di fatturazione del 2023

Inquadramento normativo e finalità

In data 29 dicembre 2022, l’Autorità ha pubblicato l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025 (ALL. A del. 737/2022/R/gas), con il quale viene approvata la nuova versione della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (RTDG).

L’Articolo 73.6 prevede che, qualora si verifichino situazioni in cui la componente UG2 negativa e le compensazioni di Bonus gas comportino potenziali criticità finanziarie per le imprese distributrici, la CSEA possa definire, su mandato dell’Autorità, modalità operative provvisorie al fine di anticipare le tempistiche di erogazione di tali importi.

Parallelamente, con la delibera 735/2022/R/gas (art. 10), l’Autorità ha dato mandato alla CSEA di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dalla delibera 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare fino alle fatture emesse nel mese di aprile 2023, contenenti i consumi relativi al I trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa.

Tutto ciò premesso, in continuità con quanto previsto dalle circolari nn. 47 e 48 del 2022 ed in attuazione a quanto disciplinato dall’art. 10 della del. 735/2022/R/gas, tramite la presente circolare si indicano alle imprese di distribuzione del settore gas le modalità operative per procedere all’invio delle dichiarazioni e successive rettifiche per i bimestri di gennaio-febbraio 2023 e marzo-aprile 2023.

Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA e di regolazione economica

Bimestre Gennaio-Febbraio 2023

Le imprese potranno procedere all’invio della dichiarazione dei volumi fino a quel momento fatturati entro il termine del 13 febbraio 2023. Per le imprese che avranno rispettato tale termine, le relative erogazioni verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, entro la fine del mese di febbraio 2023. Successivamente, per le imprese che abbiano necessità di effettuare una rettifica per rendicontare i nuovi volumi fatturati e non inseriti nel primo invio, sarà necessario procedere con una richiesta apposita di rettifica tramite il Data Entry Gas, ed in particolare:

  • accedere alla sezione “rettifiche”;
  • selezionare l’anno “2023”, il tipo periodo “bimestrale”, il periodo “gennaio-febbraio”;
  • compilare una breve nota descrittiva (a titolo di esempio non esaustivo: “necessità di inserire i nuovi volumi fatturati nel bimestre, precedentemente non dichiarati”);
  • inviare la richiesta mediante il tasto “Effettua richiesta”.

Gli operatori della CSEA provvederanno ad accettare la richiesta di rettifica inviata dalle imprese e, successivamente, l’impresa potrà compilare la rettifica.

La rettifica dovrà essere compilata inserendo tutti i volumi fatturati nell’intero bimestre gennaio – febbraio 2023. All’interno della rettifica sono già presenti i modelli che sono stati precedentemente inseriti dall’impresa per il primo invio della dichiarazione (in modalità editabile): tali dati devono essere integrati, aggiungendo anche i nuovi volumi fatturati. Sarà poi necessario generare il riepilogativo, inserire al suo interno il file csv del bonus relativo all’intero ammontare di bonus fatturato nei mesi di gennaio e febbraio 2023 e il file CMOR.

Con particolare riferimento all’importo di CMOR, che l’impresa inserisce nella dichiarazione mediante caricamento del file csv., si segnala che questo potrà essere inserito una sola volta nel momento in cui l’impresa dispone del file completo relativo al bimestre di riferimento, poiché, limitatamente alla CMOR, il riepilogativo non consente di inserire in prima istanza un file parziale e procedere con successiva rettifica per il medesimo bimestre.

Gli importi economici del riepilogativo in rettifica verranno determinati per differenza con quelli del precedente invio: pertanto, per ciascuna componente, gli importi “contabilizzati” della rettifica risulteranno corrispondenti all’importo da versare (>0) o da incassare (<0), relativamente ai nuovi dati inseriti.

Gli importi di UG2 e GS a credito delle imprese che si contabilizzeranno nelle rettifiche rese entro il 13 marzo 2023 verranno erogati, previa istruttoria da parte della CSEA, entro la fine del mese di marzo 2023.

Bimestre Marzo-Aprile 2023

Le imprese potranno procedere all’invio della dichiarazione dei volumi fino a quel momento fatturati entro il 13 aprile 2023. Per le imprese che avranno rispettato tale termine, le relative erogazioni verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, entro la fine del mese di aprile 2023.

Successivamente, per le imprese che abbiano necessità di effettuare una rettifica per rendicontare i nuovi volumi fatturati e non inseriti nel primo invio, sarà necessario procedere con una richiesta apposita di rettifica tramite il Data Entry Gas, ed in particolare:

  • accedere alla sezione “rettifiche”;
  • selezionare l’anno “2023”, il tipo periodo “bimestrale”, il periodo “marzo-aprile”;
  • compilare una breve nota descrittiva (a titolo di esempio non esaustivo: “necessità di inserire i nuovi volumi fatturati nel bimestre, precedentemente non dichiarati”);
  • inviare la richiesta mediante il tasto “Effettua richiesta”.

Gli operatori della CSEA provvederanno ad accettare la richiesta di rettifica inviata dalle imprese e, successivamente, l’impresa potrà compilare la rettifica.

La rettifica dovrà essere compilata inserendo tutti i volumi fatturati nell’intero bimestre marzo – aprile 2023. All’interno della rettifica sono già presenti i modelli che sono stati precedentemente inseriti dall’impresa per il primo invio della dichiarazione (in modalità editabile): tali dati devono essere integrati, aggiungendo anche i nuovi volumi fatturati. Sarà poi necessario generare il riepilogativo, inserire al suo interno il file csv del bonus relativo all’intero ammontare di bonus fatturato nei mesi di marzo e aprile 2023 e il file CMOR.

Con particolare riferimento all’importo di CMOR, che l’impresa inserisce nella dichiarazione mediante caricamento del file csv., si segnala che questo potrà essere inserito una sola volta nel momento in cui l’impresa dispone del file completo relativo al bimestre di riferimento, poiché, limitatamente alla CMOR, il riepilogativo non consente di inserire in prima istanza un file parziale e procedere con successiva rettifica per il medesimo bimestre.

Gli importi economici del riepilogativo in rettifica verranno determinati per differenza con quelli del precedente invio: pertanto, per ciascuna componente, gli importi “contabilizzati” della rettifica risulteranno corrispondenti all’importo da versare (>0) o da incassare (<0), relativamente ai nuovi dati inseriti.

Gli importi di UG2 e GS a credito delle imprese che si contabilizzeranno nelle rettifiche rese entro il 15 maggio verranno erogati, previa istruttoria da parte della CSEA, entro la fine del mese di maggio 2023.

In ultimo, sentiti gli uffici dell’ARERA, si precisa che le tempistiche di esazione delle partite a debito degli operatori, limitatamente ai bimestri gennaio-febbraio 2023 e marzo-aprile 2023, rimarranno quelle definite dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (All. A alla del. 570/2019/R/gas, RTDG), ovvero entro 60 gg dalla fine del bimestre di riferimento.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’esecuzione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.

Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei loro confronti, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione. Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.

Contatti

Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (arianna.polettiquaglia@csea.it; tel. +39 3358432864), Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it; tel. +39 3316954904), Dott. Jacopo Bottone (jacopo.bottone@csea.it; tel. +39 3666155668); Dott. Davide Addari (davide.addari@csea.it; tel. +39 3666339687).

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

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