Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 24/2021/GAS

14 Luglio 2021

Chiarimenti modalità di rendicontazione dei dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF relativo all’anno 2020

Con la circolare N. 20/2021/GAS la CSEA ha avviato la raccolta dei dati necessari alla quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 48.4 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: “ARERA”) 570/2019/R/GAS e s.m.i. (RTDG).

Tale raccolta include i dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF di cui all’allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).

Successivamente, con la deliberazione 60/2020/R/COM e s.m.i., l’ARERA ha adottato delle misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e degli utenti finali stabilendo, all’articolo 2, disposizioni relative al servizio di default su rete di distribuzione gas (default gas).

In particolare, per tutti i clienti titolari di punti di riconsegna di cui ai commi 1.1 e 1.1bis della suddetta deliberazione (“punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG; “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG e “punto di riconsegna per usi diversi” con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno di cui al comma 2.3, lettera d) del TIVG), cui è erogato il servizio di default gas nei periodi rispettivamente di cui ai commi 1.1 (dal 10 marzo 2020 al 3 maggio 2020) e 1.1bis (dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 40.2 e 40.3 del TIVG.

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di alcune imprese di distribuzione relativamente alle disposizioni di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM sopra citata, con la presente si precisa che il periodo di riferimento dei dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF relativo all’anno 2020 di cui all’art. 45 della RTDG (da dichiarare nell’allegato DEF 2020 secondo quanto indicato nella circolare N. 20/2021/GAS), deve essere il periodo nel quale la quantificazione dell’elemento DEF è omogenea. Pertanto, i suddetti periodi di cui ai commi 1.1 e 1.1bis non dovranno essere rendicontati.

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (email: giulia.pistoia@csea.it; tel: +39 06 32101320).

 

 

                                                                                     Il Direttore generale

                                                                                      Bernardo Pizzetti

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