Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.21/2017/IDR

28 Giugno 2017

La presente circolare è stata aggiornata dalla circolare n.33/2017/IDR

Disposizioni relative alla compensazione dei minori ricavi, per i gestori del servizio idrico, in conseguenza delle agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/r/com del 18 aprile 2017 alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi

Con la deliberazione 252/2017/R/com (nel seguito: Deliberazione), l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI) ha emanato disposizioni urgenti in tema di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatosi nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi.

Ai sensi dell’art. 33.1 della Deliberazione, i gestori del servizio idrico integrato, per le utenze di cui al punto 2.1 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) della Deliberazione medesima, richiedono alla CSEA la compensazione dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29.1, 30.1, 30.3 e 30.4 della predetta Deliberazione. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute per un periodo pari a 36 mesi decorrenti:

·         dal 24 agosto 2016, per le utenze attive nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge 189/2016;

·         dal 26 ottobre 2016, per le utenze attive nei Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge 189/2016;

·         dal 18 gennaio 2017, per le utenze nei Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto legge 189/2016.

La CSEA, ai sensi del medesimo articolo, provvede con cadenza trimestrale alla compensazione delle suddette agevolazioni, tenendo conto delle anticipazioni erogate ai gestori medesimi ai sensi dell’Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/COM.

I minori ricavi oggetto di richiesta di compensazione da parte dei gestori del servizio idrico devono far riferimento esclusivamente a importi relativi ad agevolazioni riscontrabili in fatture emesse prima della data di presentazione della richiesta.

A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (allegato 1) che dovrà accompagnare la richiesta di rimborso e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del gestore. Si precisa che il file costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e che, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 33.5 della deliberazione 252/2017/R/COM i gestori del servizio idrico integrato devono tenere separata evidenza dei minori ricavi, costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del DPR 445/2000.

Il file, debitamente compilato, corredato da una richiesta del legale rappresentante, dovrà essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it e contestualmente all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale comunicherà – entro i successivi 15 giorni solari – alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it), il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.

In prima applicazione la Cassa esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 20 luglio 2017 e procederà, ai sensi dell’art. 33.1 delibera 252/2017/R/COM, una volta accertata la completezza della dichiarazione fornita, alla erogazione degli importi richiesti entro il 30 settembre 2017.

Con riguardo alla prima dichiarazione, con scadenza di invio 20 luglio 2017, il periodo di rifermento dei volumi e degli importi riportati nei tre fogli di lavoro (Allegato 1) relativi ai tre sismi termina il 30 giugno 2017.

Per tutte le richieste inviate successivamente alla data del 20 luglio 2017, la Cassa procederà alla raccolta su base trimestrale (20/10/2017, 20/01/2018, ecc.) e alla erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste (31/12/2017, 31/03/2018, ecc.).

Figura 1. Tempistiche compensazione art. 33.1 Delibera 252/2017

Tra le altre agevolazioni, l’AEEGSI, con l’art. 29.1 lett. b) della Deliberazione, ha disposto anche la mancata applicazione alle utenze finali oggetto di agevolazione delle componenti tariffarie UI1 e UI2 secondo gli stessi termini suindicati nella presente circolare. A tal proposito, la CSEA ha aggiornato, a partire dal bimestre Maggio/Giugno 2017, la modulistica presente all’interno del DE Idrico introducendo i Modelli UI1 e UI2 terremotati. Nel dettaglio, i gestori che emettono fatture alle utenze agevolate, sono tenuti a dichiarare nel Modello UI1/UI2, come di consueto, la totalità dei volumi fatturati all’utenza, mentre nel Modello UI1/UI2 terremotati esclusivamente i volumi fatturati all’utenza terremotata. Sarà poi il programma a determinare in automatico il gettito che il gestore dovrà versare alla CSEA, sulla base della differenza tra il gettito originato dalla compilazione dei Modelli UI1/UI2 e il gettito originato dalla compilazione dei Modelli UI1/UI2 terremotati. Si precisa, in ultimo, che i volumi già dichiarati e successivamente oggetto di conguaglio di fatturazione, dovranno essere dichiarati esclusivamente utilizzando i Modelli UI1/UI2 terremotati, onde evitare una duplicazione dei volumi dichiarati nei Modelli UI1/UI2.

Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo: servizio.idrico@csea.it

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

Circolare n.21-2017-idr Allegato 1

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