Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.13/2017/ELT/GAS/IDR

4 Maggio 2017

Aggiornamento della modulistica di raccolta dati per l’attuazione delle misure a sostegno degli esercenti l’attività di vendita e dei gestori del sii previste dalla deliberazione 810/2016/r/com (come modificata dalla del. 252/2017/r/com del 18 aprile 2017).

In attuazione della disciplina contenuta nella deliberazione 810/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: l’Autorità), con la circolare n.1/2017/ELT/GAS/IDR la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: CSEA) ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità operative e la modulistica di raccolta delle informazioni necessarie per l’erogazione delle anticipazioni a sostegno degli esercenti l’attività di vendita e dei gestori del SII operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture.

Con la successiva deliberazione 252/2017/R/com del 18 aprile 2017, l’Autorità ha, tra l’altro, modificato la del. 810/2016/R/com, estendendo la sospensione dei termini di pagamento alle utenze attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni individuati nell’Allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici. Conseguentemente, nei casi di comprovata criticità finanziaria, gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII operanti nelle aree del cratere sismico del 18/01/2017 possono chiedere a CSEA l’anticipazione degli importi per i quali è stata attivata la sospensione dei pagamenti.

Al fine di poter determinare tali importi, con la presente circolare vengono messi a disposizione dei soggetti interessati, per ciascun settore, i prospetti aggiornati ai sensi della del. 252/2017/R/com: Modello del. 810 2016-R-COM_GAS_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_EE_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_SII_rev252.

Dal punto di vista operativo occorre procedere come segue.

·          Soggetti che hanno già presentato richiesta di anticipazione alla Cassa

In occasione del prossimo invio previsto entro il 22/05/2017, gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII che hanno già presentato richiesta di anticipazione alla Cassa, se interessati, dovranno integrare la documentazione trasmessa con le informazioni inerenti il sisma del 18/01/2017, ovvero:

1)      l’importo delle fatture complessivamente emesse nel periodo: 1 gennaio 2016 – 18 gennaio 2017 (FATTTOT1/1/2016-18/01/2017);

2)      l’importo delle fatture emesse nel periodo dal 1 gennaio 2016 – 18 gennaio 2017, verso i clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 618/2016/R/com, come integrata dalla del. 619/2016/R/com (FATTTER1/1/2016-18/01/2017);

3)      l’importo complessivo delle fatture, emesse o da emettere a fronte del servizio fornito, con l’indicazione del Comune di appartenenza, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, nel periodo: 18/01/2017-30/04/2017 o emesse precedentemente e non scadute alla data del 18 gennaio 2017. Tale valore è relativo ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 618/2016/R/com, come integrata dalla del. 619/2016/R/com (FATTtTER), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali;

4)      l’elenco delle utenze interessate dalla sospensione dei pagamenti con indicazione del Comune di appartenenza, con riferimento al SII;

5)      l’elenco dei punti di prelievo e di riconsegna e dei clienti finali interessati con indicazione del Comune di appartenenza, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

·          Soggetti che non hanno presentato richiesta di anticipazione alla Cassa

Gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII che non hanno presentato in precedenza alcuna richiesta di anticipazione alla Cassa, che svolgono attività nei Comuni individuati nell’Allegato 2-bis al d.l. 189/16 dovranno, unitamente ai dati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), presentare altresì la richiesta di anticipazione, dichiarando di essere in possesso della condizione attestante la “criticità finanziaria” come definita agli articoli 5.2 e 7.2 della deliberazione 810/2016, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00.

Per le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) occorre compilare, per ciascun settore, i prospetti di competenza allegati alla presente circolare: Modello del. 810 2016-R-COM_GAS_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_EE_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_SII_rev252”, Utenze_EE,  Utenze_GAS,  Utenze_IDR.

Le richieste di anticipo nonché la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono essere inviate tramite PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della CSEA:

–          Per i settori dell’energia elettrica e del gas: perequazioni@pec.csea.it

–          Per il settore idrico:  acqua@pec.csea.it

entro e non oltre la data del 22 maggio 2017.

Per gli invii successivi, nel periodo di validità della sospensione dei pagamenti, gli esercenti la vendita ovvero i gestori del SII che hanno presentato la richiesta di anticipazione, dovranno far pervenire alla Cassa, entro il 20 del mese successivo ad ogni periodo di riferimento “t” (a partire dal mese di giugno 2017), la seguente documentazione:

I.      l’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere a fronte del servizio fornito, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, dall’esercente l’attività di vendita ovvero dal gestore del SII nel periodo “t”, relativamente ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 618/2016/R/com come integrata dalla del. 619/2016/R/com (FATTtTER), compilando gli appositi campi dei modelli allegati Modello del. 810 2016-R-COM_GAS_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_EE_rev252, Modello del. 810 2016-R-COM_SII_rev252), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali e di eventuali rettifiche e conguagli relativi a mesi precedenti. In tale sede dovranno essere altresì indicati gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati da parte dei clienti finali, relativi a fatture anticipate in precedenti sessioni;

II.    l’elenco delle utenze, dei punti di prelievo e dei punti di riconsegna interessati dalla sospensione dei pagamenti nel periodo “t”, di cui al precedente punto I con il con indicazione del Comune di appartenenza, secondo i prospetti allegati Utenze Gas”, “Utenze_EE”, “Utenze_SII.

I modelli, debitamente compilati e firmati, costituiscono autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con conseguenti responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

La CSEA si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica a campione delle dichiarazioni trasmesse.

La Cassa erogherà quanto richiesto secondo le tempistiche definite dalla delibera 810/2016/R/com.

                                                                                                            Il Direttore generale

                                                                                                          Andrea Ripa di Meana

Circolare n.13-2017-elt-gas-idr Modello del. 810 2016 R COM_EE_rev252

Circolare n.13-2017-elt-gas-idr Modello del. 810 2016 R COM_GAS_rev252

Circolare n.13-2017-elt-gas-idr Modello-del-810-2016 R COM_IDR_rev252

Circolare n.13-2017-elt-gas-idr Utenze EE

Circolare n.13-2017-elt-gas-idr Utenze GAS

Circolare n. 13-2017-elt-gas-idr Utenze IDR

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