Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.33/2013/IDR

5 Dicembre 2013

Aggiornamento di alcune delle disposizioni contenute nella circolare CCSE n.20/2013/IDR in seguito alla pubblicazione della delibera Aeeg 529/2013/R/COM

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 529/2013/R/COM ha apportato alcune modifiche alla precedente delibera 6/2013/R/COM, stabilendo che siano i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell’acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 152/2006, i soggetti tenuti al versamento alla Cassa conguaglio, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, degli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1.

Alla luce della citata delibera 529/2013/R/COM, la CCSE deve adeguare le precedenti disposizioni contenute nella circolare n.20/2013/IDR. In particolare, non sono tenuti alle dichiarazioni tramite il DataEntry Idrico di CCSE ed ai successivi versamenti della componente UI1, i gestori di segmenti del SII, diversi dal servizio di acquedotto, per i quali provvede alla riscossione della tariffa il gestore del servizio di acquedotto. La dichiarazione ed il versamento della componente UI1 rimane infatti, in questi casi, in capo a quest’ultimo, anche per la parte relativa ai servizi le cui tariffe debbano essere riscosse per conto di altri gestori.

Si sottolinea, inoltre, che la dichiarazione ed il versamento della componente UI1 non devono essere effettuati da soggetti che forniscano servizi di fatturazione per conto terzi al di fuori di quanto previsto dall’art.156 del d.lgs. 152/2006. La Delibera Aeeg 529/2013 prevede che tali soggetti, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 24.4 della Delibera 6/2013, comunichino al gestore del servizio idrico integrato, ovvero al gestore dell’acquedotto, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi; la comunicazione sopra citata deve essere effettuata entro 30 giorni dall’emissione della fattura.

Per quanto riguarda le dichiarazioni e i versamenti relativi al V bimestre (settembre/ottobre), precedente all’entrata in vigore della delibera 529/2013/R/COM, restano valide le disposizioni comunicate con la circolare CCSE n.20/2013/IDR in applicazione della delibera 6/2013/R/COM. Le nuove  disposizioni, descritte dalla presente circolare, si applicano pertanto a partire dai pagamenti e dalle dichiarazioni relative al bimestre novembre-dicembre 2013 (VI bimestre).

In base a quanto disposto dalla presente Circolare, nel caso in cui si rendessero necessarie modiche delle informazioni dichiarate in fase di registrazione all’Anagrafica operatori CCSE, si invitano i gestori del settore idrico a richiedere l’aggiornamento delle stesse in tempo utile per il rispetto della scadenza per l’invio della dichiarazione per il VI bimestre 2013 e per il relativo versamento della componente UI1.

Rimane infine valido quanto previsto nella circolare CCSE n.32/2013/IDR.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo servizio.idrico@ccse.cc.

Il Direttore Generale

   Alfredo Macchiati

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