Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 33/2021/IDR

28 Settembre 2021

AGGIORNAMENTO CIRCOLARI CSEA N. 52/2020/IDR e N. 5/2021/IDR

Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

L’ARERA, con la deliberazione 111/2021/R/com, ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie per le utenze colpite dal sisma del 21 agosto 2017 disposte all’articolo 1 dalla delibera 429/2020/R/com. Tale proroga riguarda i soggetti titolari di utenze e forniture che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Con la medesima deliberazione è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’emissione della fattura unica di conguaglio, che tenga conto delle agevolazioni spettanti a favore dei soggetti beneficiari fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, fermi restando i pagamenti già effettuati dall’utente finale alla data del 15 agosto 2020.

Con la successiva deliberazione 277/2021/R/com l’ARERA – stante il termine ultimo per l’emissione della fattura unica di conguaglio fissato al 31 dicembre 2021 – ha disposto la possibilità per il gestore del SII di inviare alla CSEA la richiesta di compensazione dei minori ricavi in prima istanza entro il 31 dicembre 2021 o in seconda istanza entro il 31 luglio 2022.

A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del servizio idrico dovranno rendicontare – entro i termini sopra richiamati – le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere oltre agli Allegati 1 e 2, anche l’Allegato 2bis. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 3.4 della deliberazione 429/2020/R/com, i gestori del servizio idrico integrato devono tenere separata evidenza dei minori ricavi, costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del D.P.R. 445/2000.

Gli Allegati 1,2 e 2bis dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it e contestualmente all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale comunicherà – entro i successivi 15 giorni solari – alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it), il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una email al seguente indirizzo PEC acqua@pec.csea.it.

Il Direttore generale

                Bernardo Pizzetti

 

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2 BIS

ALLEGATO 1

Previous:
CIRCOLARE N. 31/2021/ELT/GAS/IDR
Next:
CIRCOLARE N. 40/2021/COM
Close Search Window
Skip to content