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Conti settore gas

Istituito dall’Autorità con il Testo Integrato sulla qualità dei servizi gas, di cui alla deliberazione n. 168/04, il conto in oggetto è alimentato dai versamenti della componente tariffaria RS.

I fondi raccolti nel conto sono utilizzati per (i) il riconoscimento degli oneri sostenuti dal CIG (Comitato Italiano Gas) per le attività svolte nell’ambito dei meccanismi regolatori connessi alla qualità dei servizi di distribuzione e di misura e (ii) la regolazione economica, con le imprese distributrici, degli importi relativi ai meccanismi di premio/penalità finalizzati al miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione.

Istituito con la deliberazione n. 297/05, il fondo in oggetto ha lo scopo di finanziare meccanismi incentivanti a favore dei clienti finali che danno disponibilità a ridurre o sospendere i propri prelievi di gas in un determinato periodo dell’anno.

Esso è alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRVI. Con la deliberazione 535/2016/R/gas il corrispettivo CRVI è stato posto pari a zero dal 1° ottobre 2016.  Con la deliberazione 41/2021/R/gas “aggiornamento del corrispettivo variabile CRVI a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi gas” il corrispettivo variabile CRVI è stato nuovamente valorizzato.

Istituito con la deliberazione ARG/gas 92/08 e rinominato “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione” dalla deliberazione 514/2013/R/gas ed in ultimo “Conto oneri impianti di rigassificazione” dalla deliberazione 474/2019/R/gas il conto in oggetto ha il compito di favorire lo sviluppo di nuovi terminali di rigassificazione, prevedendo la remunerazione dei costi di capitale – anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto – attraverso forme di garanzia poste a copertura dei ricavi di riferimento per una durata pari a 20 anni.

Tale conto è alimentato sia dal gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRVFG, versato dalle imprese di trasporto gas, sia dai ricavi derivanti dai corrispettivi di scostamento applicati dall’impresa di rigassificazione per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl.

Istituito con deliberazione ARG/gas 64/09, come modificata dalla Del. 32/2019/R/gas e dalla successiva Del. 247/2020/R/gas, il conto in oggetto è alimentato dal gettito rinveniente dall’applicazione dell’elemento UG2c della componente UG2.

L’elemento UG2c è finalizzato alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita gas al dettaglio, in modo da (i) contenere la spesa dei clienti finali con bassi consumi e (ii) garantire un’adeguata remunerazione agli esercenti il servizio di tutela.

Istituito con deliberazione ARG/gas 159/08, il conto in oggetto è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del c.d. bonus gas ai clienti che versano in stato di disagio economico.

Il conto è alimentato dal gettito proveniente dalle componenti tariffarie GS, applicata dalle imprese distributrici gas a tutti i clienti finali diversi dai clienti domestici, e GST, posta a carico delle imprese di trasporto gas.

Inoltre, in base a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Stabilità 2018”), il MEF ha provveduto a versare nel conto in oggetto risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato.

Istituito dalla deliberazione ARG/gas 29/11, il conto in oggetto è alimentato dal gettito derivante dall’applicazione dei corrispettivi unitari variabili CRVOS e CRVCS, versati dalle imprese di trasporto gas, nonché dai ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento da parte delle imprese di stoccaggio.

Tale conto è destinato: (i) al riconoscimento degli ammontari, previsti dal meccanismo per l’equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio, di cui all’art. 28.4 del RAST come modificato dalla delibera 396/2020/R/gas, (ii) alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile e (iii) al conguaglio dei costi di ripristino delle infrastrutture di stoccaggio.

Inoltre, con la deliberazione 139/2023/R/gas, l’ARERA ha disposto la chiusura del “Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione” di cui alla deliberazione ARG/gas 29/11, disponendo altresì il trasferimento delle risorse accantonate su tale sul “Conto oneri stoccaggio” di cui al RAST.

Con la deliberazione 92/2013/R/gas, come in ultimo riconfermato dalla deliberazione 67/2019/R/gas, l’Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di trasporto del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.

Con la deliberazione 92/2013/R/gas, come in ultimo riconfermato dalla deliberazione 67/2019/R/gas, l’Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di distribuzione del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.

Istituito con la deliberazione 352/2012/R/gas, il conto in oggetto è destinato a raccogliere le risorse necessarie ai meccanismi di riconoscimento degli oneri connessi ai servizi di ultima istanza gas (meccanismi di reintegrazione delle morosità, meccanismi perequativi specifici).

Tale conto è alimentato dall’elemento UG3UI della componente UG3.

Ai sensi di quanto disposto dalla del.372/2022/R/gas, viene inoltre istituito il corrispettivo PSUI, espresso in euro/GJ, a valere sul conto per i servizi di ultima istanza, a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.

Pagina aggiornata il: 5 Marzo, 2024

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