Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali (art. 19 del TIV)
Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), all’art. 19 definisce un meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali.
Relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 30 giugno 2021, possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni e per i quali, in ciascun anno di riferimento, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona territoriale, il valore di unpaid ratio, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nell’anno in esame, supera i valori minimi stabiliti da ARERA.
Ai fini della partecipazione al meccanismo succitato, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all’art. 19.3 secondo le modalità di seguito definite.
Modalità applicative degli adempimenti nei confronti di CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul Data Entry Elettrico, CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di compensazione di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Manuale Meccanismo morosità art. 19 TIV – Istanza 2025”), dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito all’art. 19.4 lettera b) del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente sia sottoposto a revisione legale.
Si precisa che:
- con riferimento agli importi fatturati, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti e al relativo incasso rilevato a distanza di 24 mesi, i dati dovranno essere dichiarati con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 30 giugno 2021;
- con riferimento al numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell’anno oggetto di riconoscimento, i dati dichiarati dovranno essere coerenti con quelli dichiarati a CSEA, alla data di presentazione dell’istanza, in occasione delle dichiarazioni bimestrali e la modalità da adottare per la compilazione dovrà rispettare il principio di “competenza”, fondato sul numero di punti di prelievo a cui è erogato il servizio in ogni mese e non sul criterio di “cassa” determinato in base ai punti di prelievo oggetto di fatturazione in ciascun mese del bimestre precedente l’istanza;
- ai fini dei meccanismi di compensazione della morosità del TIV sono da escludere i punti di prelievo per i quali è stata già fatta richiesta di reintegro nell’ambito di meccanismi analoghi.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
Tempistiche
Entro il 30 novembre 2025, CSEA comunicherà all’ARERA e a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.
Entro il 31 dicembre 2025, CSEA liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate da CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it ) e Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti