Effetti della nuova classificazione NACE Rev. 2.1 sui settori contenuti nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021 – Chiarimenti per le imprese gasivore
Con il Regolamento (UE) 2023/137 del 10 ottobre 2022, la Commissione Europea ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2.1, recepita in Italia come ATECO 2025. La nuova classificazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne la piena implementazione da parte delle diverse amministrazioni competenti.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO 2025, è stato necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021 (in seguito D.M.) adottato prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Cassa Servizi Energetici Ambientali (di seguito: CSEA), quale soggetto gestore della misura, e alle imprese che, per il tramite del Portale dedicato, presentano istanza per l’inserimento nell’elenco delle imprese energivore ai fini dell’accesso alla misura agevolativa indicando il settore di attività prevalente indicato nella dichiarazione IVA.
Con comunicazione Protocollo nr. 201153 del 29 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale domanda ed efficienza energetica (d’ora in poi per brevità MASE), a seguito di interlocuzioni con gli Uffici della Commissione Europea, ha fornito alla CSEA indicazioni operative per l’inserimento di tale aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese e a forte consumo di gas naturale, ai sensi del D.M.
Il MASE ha chiarito nella predetta nota, che gli Uffici della Commissione europea “hanno indicato il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione nell’ambito delle CEEAG dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa rivolta alle imprese a forte consumo di gas naturale, quest’ultime sono tenute a indicare, nel campo “Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
Il Presidente
Antonio Colavecchio