Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Delibera ARG/elt 83/10

8 Giugno 2010

 

Deliberazione ARG/elt 83/10: “Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo”

L’Autorità, decorsi i termini concessi alle parti con il documento di consultazione n. 13 del 7 maggio 2010 dati per inviare suggerimenti e rettifiche alla bozza di delibera in materia di regimi tariffari speciali al consumo (la scadenza era prevista per il 20 maggio 2010), con la delibera ARG/elt 83/10, ha dato disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per disciplinare, in linea con quanto indicato dalla consultazione medesima, le partite economiche in sospeso tra RFI, Enel e Cassa, attualmente oggetto di contenzioso. La Cassa dovrà provvedere, dunque, alla quantificazione complessiva ed al trattamento a saldo delle partite economiche a partire dal 1° luglio 1997 in relazione a:

a) energia elettrica scambiata al confine svizzero con le Ferrovie Svizzere;

b) applicazione delle componenti tariffarie espresse per punto di prelievo;

c) applicazione della componente tariffaria A3, e delle precedenti componenti A3bis e Sovrapprezzo Nuovi Impianti;

secondo i seguenti criteri:

1) tutta l’energia elettrica acquistata da RFI ed utilizzata per l’esercizio ferroviario sul territorio italiano gode del regime speciale introdotto dal DPR n. 730/63;

2) l’energia elettrica acquistata da RFI e utilizzata in territorio situato al di fuori dei confini nazionali non gode delle agevolazioni previste dal suddetto regime speciale;

3) ai fini tariffari, limitatamente ai soli usi connessi con l’esercizio ferroviario, le componenti tariffarie espresse per punto di prelievo sono applicate alla società RFI con riferimento ad un punto unico virtuale di prelievo, secondo il meccanismo previsto dalla deliberazione n. 47/08;

4) la società RFI è esentata dall’applicazione della componente tariffaria A3, nonché dalle precedenti componenti A3bis e Sovrapprezzo Nuovi Impianti, limitatamente alla “fornitura base”, definita in convenzione sia per gli usi di trazione sia per gli usi diversi;

5) applicazione del tasso di interesse legale per il calcolo degli interessi.

La Cassa dovrà comunicare l’esito dell’attività di quantificazione alla Direzione Tariffe dell’Autorità entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

 

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