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Bando di Gara – Tipo b – 2009

1 Dicembre 2021

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2008: “Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema“.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 64 del 18 marzo 2009, è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2008, recante: Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema. Con il suddetto bando si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all’art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000. In particolare, saranno finanziati i progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto da ultimo citato, rispondenti ai temi di ricerca contenuti nel Piano operativo annuale 2006, facente parte integrante del Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006 – 2008. L’ammontare massimo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione è di € 53.200.000,00. Gli interessati dovranno far pervenire le Proposte di progetto, redatte come definito dall’art. 6 del bando, entro le ore 12.00, del 18 maggio 2009.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Tabelle Rendicontazione Delle Spese Sostenute

FAQ

DOMANDA:

In relazione al bando in oggetto, avrei alcuni quesiti da porre.

L’art. 10 legge 26 gen ’00 specifica che , qualora i risultati del progetto formino oggetto di diritti di privativa, “i soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento di un diritto il cui ammontare, unitamente alle condizioni per l’utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministero”. Volevo capire come deve essere interpretato questo requisito nei seguenti casi:

1) Progetto finalizzato allo sviluppo di un nuovo tipo di generatore (tema 5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione da fonti rinnovabili) che l’impresa intende proteggere con brevetto. In questo caso immagino ci sarà da riconoscere un diritto ai sensi dell’art. 10. In base a cosa sarà definito l’ammontare di questo diritto? Sarà un costo una tantum o può assumere la forma di una royalty sui profitti generati dall’utilizzo del brevetto? L’ammontare del diritto dovuto è definito unilateralmente dal Ministero o è frutto di una contrattazione con l’azienda?

2) Progetto finalizzato a verificare l’effettiva “usabilità”, le modalità ottimali di utilizzo e di connessione alla rete, e a convalidare “sul campo” un prodotto innovativo, che è però basato su studi preliminari e tecnologie proprie già sviluppate dall’azienda al di fuori del presente progetto e già protette da brevetto. In questo caso non si prevede quindi un’ulteriore brevettazione dei risultati ottenuti al termine del progetto, anche se ovviamente l’azienda proponente potrà avere dei ritorni economici in caso di messa sul mercato del prodotto sviluppato. In tal caso, si deve comunque prevedere l’applicazione dell’art. 10 precedentemente citato?

RISPOSTA:

La regolamentazione del pagamento dei diritti di utilizzo sarà definita mediante il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,  di cui all’art. 10, comma 2, lett. b, del D.M. 26 gennaio 2000, di prossima emanazione. In detta sede saranno stabilite anche le eventuali condizioni per l’utilizzo dei risultati che allo stato non è possibile definire.

DOMANDA:

Vi sottopongo una richiesta di chiarimento relativamente al bando di cui all’oggetto.

Per essere ammessi a partecipare, ai soggetti si chiede (art.4) di ” possedere una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale”. Cosa si intende a tale proposito? Si fa riferimento ad un organizzazione che sia soggetto giuridico distinto? Con quali legami con il partecipante/proponente? In caso di progetto congiunto, inoltre, la richiesta di requisiti si estende a tutti i partecipanti o deve essere posseduta solo dal capofila?

RISPOSTA:

Il possesso del requisito di una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale è riferibile al soggetto Proponente. Nel caso di più soggetti il requisito – riferibile a tutti i singoli proponenti –  non è legato ad una organizzazione giuridica distinta ed è da valutarsi anche in base agli elementi di qualificazione richiesti in allegato 2, parte A, sk.2 del bando”. Il ruolo di “Capofila” si riferisce alle attività di coordinamento e di attuazione, nonchè alle attività di referente ufficiale di tutti i proponenti. Si ricordano, al riguardo, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 6 (40% dei costi a carico del Capofila e non meno del 10% dei costi a carico di ciascun proponente).

DOMANDA:

vorrei chiedere un chiarimento sul bando da poco approvato dal MISE per la selezione di progetti di ricerca sul sistema elettrico.

Nella tabella presente nel bando e pubblicata in GU in cui vengono indicate le tematiche e i fondi destinati a ciascuna linea di ricerca, nella parte AREA USI FINALI la somma di tutti i sottogruppi tematici (900 +3200+1200+3000+2700 Keuro) risulta 10.000 Keuro e non 11.000 come indicato in tabella, ed inoltre la somma dei totali di AREA (10.500+10.300+22.300+11.100= 54.200 keuro) presenta un differenza ancora più consistente, rispetto ai 53.200 indicati in tabella.

C’è stato un refuso nel riportare le tematiche nel bando oppure la differenza è riconducibile ad un altra motivazione?

RISPOSTA:

L’ammontare totale delle contribuzioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2008: “Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema è frutto di mero errore materiale. Lo stesso risulta essere 54.100 K€. Il sub totale dell’area usi finali inoltre è  pari a 11.000 K€, anzichè 11.100.

SONO COMUNQUE CONFERMATI TUTTI GLI IMPORTI PARZIALI ASSEGNATI AI SINGOLI TEMI DI RICERCA.”

DOMANDA:

Con riferimento al bando in oggetto siamo a porVi i seguenti quesiti:

·         Nel caso in cui una o più aziende azienda presentino un progetto di ricerca e lo  stesso viene agevolato in parte come previsto dalla normativa e le stesse successivamente decidano di sostiene i costi dell’industrializzazione detenendo i diritti di proprietà intellettuale dei risultati del programma, come é da intendersi quanto riportato all’art. 5 “…… gli eventuali utilizzatori dei risultati della ricerca dovranno pagare dei diritti a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l’utilizzo dei risultati medesimi, deve essere determinato dal Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas”?

·         Con riferimento al precedente punto si può sapere già adesso la determinazione e quantificazione degli eventuali diritti a favore del fondo?

·         Ai sensi dell’art. 8 il proponente deve, al momento della stipula, concedere una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 30% del complessivo importo da erogare. Quando tale cauzione viene restituita? matura degli interessi?

RISPOSTA:

La regolamentazione del pagamento dei diritti di utilizzo sarà definita mediante il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,  di cui all’art. 10, comma 2, lett. b, del D.M. 26 gennaio 2000, di prossima emanazione. In detta sede saranno stabilite anche le eventuali condizioni per l’utilizzo dei risultati che allo stato non è possibile definire. Inoltre, la cauzione di cui all’art. 8 è infruttifera e sarà restituita alla conclusione delle attività dedotte nel Contratto di ricerca.

DOMANDA:

Vi chiedo gentilmente di specificare la natura del contributo erogato per le tematiche progettuali (decreto 12 dicembre 2008 pubblicato su GU del 18 marzo 2009).

Trattasi di contributo a fondo perduto?

RISPOSTA:

Sì. I contributi sono a fondo perduto.

DOMANDA:

Nella sezione del bando dedicata alla documentazione da allegare al progetto, in riferimento a ciascun “proponente” (v.art. 4, comma 1, lettera b) si richiede la sottoscrizione delle schede 1), 2), 3). Nel riscontrare alcun impedimento alla sottoscrizione riferita alla scheda 3) “Dichiarazione di adesione al programma” a firma del legale rappresentante (Magnifico Rettore o anche suo delegato??) – In relazione alla delega desidero precisare quanto segue: al nostro interno è in vigore un regolamento approvato dal CdA dell’Università, che regola i rapporti dell’Ateneo con soggetti esterni pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formazione. Il presente regolamento per una serie di schemi tipo, approvati anch’essi dal CdA, fa discendere la delega alla presentazione, negoziazione, sottoscrizione del contratto, gestione dei contributi e attività di rendicontazione ai Direttori dei singoli Dipartimenti –  La scheda 3) può essere firmata dal Direttore del Dipartimento al quale afferisce il responsabile scientifico coinvolto nella proposta di progetto? Per quanto concerne le schede 1) e 2):

  • l’Università non è iscritta al registro delle imprese;
  • l’Università non è impresa in regime di contabilità ordinaria, ma in contabilità finanziaria. Non sussiste alcun problema ad inviare copia dell’ultimo bilancio approvato completo di delibera del CdA

tenuto conto di quanto sopra, gli Enti pubblici come le Università sono tenute obbligatoriamente a presentare le schede 1) e 2)?

RISPOSTA:

Il potere di firma è di pertinenza regolamentare del soggetto proponente. Pertanto, i poteri relativi potranno essere esercitati da persona autorizzata dalle regole/deleghe in vigore presso ciascuna Università, valide per i rapporti con soggetti esterni di pari tipologia/importo. Per quanto attiene le schede si tratta di un mero errore materiale. In allegato 1, 7° rigo, deve leggersi “Per ciascun proponente di cui all’art. 4, comma 1, lettera a)“.

DOMANDA:

La nostra società ha interesse a sviluppare un importante progetto di ricerca finalizzato allo studio e realizzazione in un impianto pilota con tecnologia solare termodinamica che per le sue peculiarità non può essere realizzato di taglia inferiore a 1000 kW. Il costo ipotizzato per tale progetto è dell’ordine dei 8-10 milioni di euro, somma che eccede il valore massimo dei costi agevolabili previsti dal bando. Desideriamo pertanto avere vostre delucidazioni circa l’ammissibilità di un simile progetto limitando comunque il costo agevolabile secondo i criteri del bando stesso,

RISPOSTA:

I limiti di ammissibilità dei costi non inficiano la potenziale ammissibilità tecnica del progetto.

Ai sensi dell’art. 5, comma 7, l’importo complessivo dei costi ammissibili per ciascun progetto non può essere superiore a 4 milioni di euro. La Tabella I di cui all’art. 3  riporta il contributo massimo previsto per ogni singolo tema di ricerca. Si richiama, inoltre, l’art. 5, comma 6, dove si specifica che il costo delle attività del capofila deve essere almeno pari al 40% del costo dell’intero progetto. Si ricordano, infine, le forme ed intensità dei contributi di cui all’art. 7, comma 1.

DOMANDA:

1. il vincolo all’art. 5 “il costo delle attività di ciascun proponente deve essere pari al 10% del costo dell’intero Progetto” è derogabile nel caso in cui un soggetto proponente sia un ente tecnico-scientifico senza scopo di lucro che parteciperebbe al progetto con il solo scopo di promuoverne e validarne i risultati?

Per la tipologia di attività prevista, risulta difficile per tale ente raggiungere la soglia di costi prevista.

2. I criteri di ammissibilità previsti dall’art. 4 prevedono la presenza di “una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale” per ciascun proponente. Questo pare in contraddizione con quanto stabilito nell’art. 14 (Documentazione da allegare alla proposta di progetto) in cui si legge “Le imprese… costituite all’estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione indicata alle lettere c)-f), secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite”. E’ quindi ammissibile la partecipazione in qualità di proponente di una azienda estera costituita e operante in un Paese Membro della UE senza sede in Italia? Nel caso ciò fosse possibile, la documentazione prevista alle lettere c)-f) può essere prodotta nella lingua originaria?

RISPOSTA:

1. Come Proponente non è ammessa la partecipazione con costi inferiori al 10%.

Sono ammesse, altresì, altre forme di collaborazione con i soggetti Proponenti che siano evidenziate nell’ambito della proposta di progetto.

2. La documentazione richiesta in allegato 1 punti c).-f) riguarda la qualificazione del proponente come impresa industriale. La qualificazione tecnico-scientifica a garanzia della capacità di sviluppare progetti di ricerca si basa invece sulle informazioni richieste all’allegato 2,scheda. Quindi è possibile per un’impresa UE che non abbia una sede secondaria (in senso giuridico) in Italia ma abbia una stabile organizzazione di ricerca sul ns. territorio nazionale partecipare al bando. La documentazione di cui alle lettere c) ed f) dell’allegato 1 deve comunque essere prodotta in lingua originale con allegata traduzione giurata in italiano ai sensi di legge.

DOMANDA:

A pagina 46 del bando, DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO, viene riportato che Per ciascun Proponente di cui all’art. 4, comma 1, lettera b

L’articolo 4 comma 1, lettera b però è riferito agli Organismi di ricerca.

Si tratta di un refuso, in quanto dovrebbe essere riferito ai proponenti di cui alla lettera a), le imprese? Sono solo le imprese che devono produrre la documentazione prevista dai commi c, d, e, f a pagina 46 o anche le università?

RISPOSTA:

Si tratta di un mero errore materiale. In allegato 1, 7° rigo, deve leggersi “Per ciascun proponente di cui all’art. 4, comma 1, lettera a). Sarà oggetto di rettifica formale.

DOMANDA:

Una volta presentata la domanda è possibile iniziare il progetto anche prima che questo venga approvato?

RISPOSTA:

“L’avvio dei progetti prima dell’assegnazione del finanziamento è a rischio esclusivo dei proponenti. In ogni caso, l’avvio dei progetti dovrà essere successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte. In caso di ammissione al finanziamento saranno riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti successivamente a tale data.”

DOMANDA:

In merito al bando in oggetto, nella Proposta di Progetto – Parte A, nella Scheda A2 tra gli Elementi per la qualificazione tecnico – scientifica sul tema è richiesta tra le altre informazioni la”presenza di proprio personale (ricercatori) in organismi di ricerca / Normativa nazionale ed internazionale (punto d)”.

Cosa si deve indicare esattamente?

RISPOSTA:

“Si richiede di indicare se, in quali ambiti e in quale misura, personale del proponente partecipa a gruppi di lavoro nazionali o internazionali afferenti la ricerca e/o la normativa”.

DOMANDA:

Vorremmo chiedere, in relazione al recente bando di gara per “progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui al d.m. 8 marzo 2006”, se possono presentarsi come Proponenti, in qualità di organismi di ricerca, i singoli dipartimenti universitari o debba essere necessariamente coinvolta l’Università nella sua interezza.

RISPOSTA:

La partecipazione è riservata all’Università nella sua interezza come soggetto giuridico, ferme restando le deleghe interne ai fini dell’individuazione dei poteri contrattuali.

DOMANDA:

In relazione al BANDO DI GARA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO DI CUI AL D.M. 8 MARZO 2006 con scadenza 18 maggio 2009 vorrei chiedere se è possibile presentare proposte in cui i proponenti sono 2 centri di ricerca universitari o è necessaria la presenza di una impresa.

Nel primo caso il capofila è possibile che sia un centro di ricerca universitario?

RISPOSTA:

Ai sensi del commi 4 e 5 dell’art. 5 del bando gli Organismi di ricerca non possono assumere il ruolo di capofila (ruolo che deve essere assunto da un’impresa).

E’ ammessa, peraltro, la partecipazione di Organismi di Ricerca come unico Proponente.

DOMANDA:

Nell’allegato 1 Scheda 2 viene richiesto il calcolo del ROE come VP/PNM.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso la formula è: Utile netto/ patrimonio netto.

DOMANDA:

In riferimento al bando in oggetto Le chiedo se nel caso in cui un proponente per sopperire ad alcune carenze informative dal punto di vista delle competenze tecnico scientifiche richieste nella scheda “A2 profilo proponente”, si possa utilizzare la procedura dell’avvalimento indicando ad esempio le informazioni dell’azienda capogruppo. Le chiedo se è possibile e in che modalità.

Inoltre le chiedo se è confermata la proroga al 30 maggio, in quanto sul sito del ministero o della Cassa Conguaglio non vedo ancora nulla di ufficiale, e visto che tal giorno è un sabato se la consegna deve essere fatta al 01 giugno.

RISPOSTA:

E’ ammesso l’avvalimento risultante da accordi scritti definiti secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del Bando ed in linea con i principi di cui al D.Lgs. 163/06.

Si conferma la proroga del termine per la presentazione delle proposte di progetto al 30 giugno 2009.

DOMANDA:

In quale voce di spesa deve essere inserita una prestazione svolta da una società esterna al team dei proponenti, avente carattere di progettazione (ad es.: progetto meccanico di un modello di prova) o produzione (ad es.: costruzione del modello di prova)?

RISPOSTA:

La fornitura di un prodotto (quindi anche un progetto, un modello di prova, etc.) da ditte esterne secondo una specifica dei committenti e secondo la capacità realizzativi della ditta scelta va attribuita ai “costi di esercizio”.

Nel caso la commessa verso l’esterno abbia contenuti di Ricerca i relativi costi possono essere conteggiati come “ricerca contrattuale”.

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