Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PAC

22 Febbraio 2022

Avviso pubblico – erogazione di contributi per la promozione dell’accesso al servizio conciliazione clienti energia (Progetto PAC)

Visti:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• l’articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2012 (di seguito: decreto 8 agosto 2012);
• la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
• la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 286/2012/E/com (di seguito: deliberazione 286/2012/E/com);
• la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 489/2012/E/com (di seguito: deliberazione 489/2012/E/com);
• il decreto del Direttore della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (di seguito: DG Mercato) del  Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: MSE) del 24 ottobre 2012 (di seguito: decreto direttoriale 24 ottobre 2012);
• la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e utenti dell’Autorità n. 6/DCOU/2013;

Considerato che:

• l’Autorità, con deliberazione 286/2012/E/com ha proposto al Ministro dello Sviluppo economico l’approvazione di progetti a vantaggio dei consumatori ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, tra cui il progetto per la promozione dell’accesso dei consumatori alle procedure gestite dal Servizio conciliazione clienti energia (progetto PAC) e di stanziare, per la realizzazione del medesimo progetto PAC, un importo pari ad € 185.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione a favore della Cassa nella misura massima del 3% degli ulteriori fondi ad essa trasferiti, e che tale proposta è stata approvata con il decreto 8 agosto 2012;
• l’importo di cui al precedente alinea, impegnato dal MSE a favore della Cassa con decreto direttoriale 24 ottobre 2012, è da ripartirsi in € 179.450,00 per il progetto PAC, ed € 5.550,00 riconosciuti alla Cassa per lo svolgimento dell’attività di gestione;
• il finanziamento effettivo destinato ai progetti di cui al presente avviso sarà pari ad € 179.450,00, da suddividere in € 82.450,00 per l’anno 2013 ed € 97.000,00 per l’anno 2014;
• l’Autorità, con la deliberazione 489/2012/E/com ha formulato gli indirizzi alla Cassa per l’attivazione, tra l’altro, della presente procedura ad evidenza pubblica;
• con la determinazione n. 6/DCOU/2013 il Direttore della Direzione Consumatori e utenti dell’Autorità ha approvato la proposta di bando “Erogazione di contributi per la promozione dell’accesso al Servizio conciliazione clienti energia (Progetto PAC)” formulata dalla Cassa in base agli indirizzi di cui al precedente alinea.

Articolo 1

Definizioni

• Associazioni dei consumatori parte del CNCU: associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• Autorità per l’energia elettrica e il gas: autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas;
• Cassa conguaglio per il settore elettrico: l’organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema energetico vigilato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
• Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU): organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presieduto dal Ministro o da un suo delegato;
• Servizio conciliazione clienti energia (Servizio): servizio istituito dall’Autorità con deliberazione 260/2012/E/com per la gestione delle procedure di conciliazione;
•  progetto PAC: progetto relativo al riconoscimento di un contributo forfetario relativo ai costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori parte del CNCU, connessi alle attività di consulenza e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas, per l’acceso alle procedure di conciliazione gestite dal Servizio, fino all’ammissione della domanda, e in relazione alle attività di rappresentanza dei consumatori medesimi nelle procedure di conciliazione svolte e concluse positivamente presso il Servizio medesimo.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente avviso stabilisce i criteri per l’erogazione da parte della Cassa, fino all’esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, di un contributo forfetario ai costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori parte del CNCU, connessi alle attività di orientamento e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas per l’acceso alle procedure di conciliazione gestite dal Servizio conciliazione clienti energia, fino all’ammissione della domanda, e alle attività di rappresentanza del consumatore medesimi nelle procedure di conciliazione svolte e concluse positivamente presso il Servizio medesimo.
2. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere svolte nel biennio 2013-2014, esclusivamente dalle associazioni di consumatori parte del CNCU, secondo le modalità operative appositamente disponibili nel sistema telematico del Servizio conciliazione clienti energia.
3. In riferimento al biennio 2013-2014, la somma massima complessiva destinata all’erogazione dei contributi di cui al comma 1, è pari ad euro 179.450,00, da ripartirsi in € 82.450,00 per l’anno 2013 ed € 97.000,00 per l’anno 2014.

Articolo 3

Richiesta di ammissione all’erogazione del contributo

1. La richiesta di ammissione all’erogazione del contributo di cui all’articolo 2, valida per l’intera durata del progetto, deve essere presentata da singole associazioni dei consumatori parte del CNCU.
2. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
a. denominazione e recapiti dell’associazione richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale dall’associazione;
b. coordinate, complete del codice IBAN, del conto corrente bancario dell’associazione sul quale saranno accreditati gli importi erogati.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata un’autocertificazione attestante che, ai sensi del presente avviso, non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati.
4. I richiedenti dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione che attesti che non siano mai stati ottenuti fondi da soggetti pubblici o privati per le conciliazioni in oggetto, né che verranno richieste in futuro.

Articolo 4

Modalità per la presentazione della richiesta di ammissione

1.La richiesta di ammissione di cui all’articolo 3, presentata una sola volta per l’intera durata del progetto dal legale rappresentante dell’associazione e complete di tutti gli allegati, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2013 a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma o tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc.
2.La richiesta potrà essere consegnata al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente. In tal caso farà fede la data riportata sul protocollo interno della Cassa.

Articolo 5

Valore del contributo

1. Il valore del contributo forfetario di cui all’articolo 2 è pari a:
a. euro 10 per ogni richiesta di attivazione di una procedura di conciliazione ammessa dal Servizio, presentata entro il 31 dicembre 2014 con orientamento e assistenza al consumatore, limitata alla sola compilazione della richiesta, da parte dell’associazione;
b. euro 50 per ogni procedura di conciliazione con richiesta di attivazione presentata entro il 31 dicembre 2014 e positivamente conclusa con rappresentanza del consumatore da parte dell’associazione, in base a procura generale o speciale purché idonea a conciliare e transigere la controversia, conferita come previsto dall’articolo 8, comma 8.4, dell’Allegato A alla deliberazione 260/2012/E/com. In questi casi, se la richiesta di attivazione della procedura è stata compilata dall’associazione, è riconosciuto anche il contributo di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo avverrà, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con frequenza trimestrale mediante accredito sul conto corrente bancario indicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c).
2. L’importo delle somme da erogare sarà determinato esclusivamente in base alle informazioni risultanti dalle registrazioni automatiche appositamente effettuate dal sistema informatico del Servizio conciliazione clienti energia, relative al completamento da parte dell’associazione delle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili in corso di progetto, il contributo sarà erogato in base all’ordine cronologico degli atti, risultante dalle registrazioni automatiche effettuate dal sistema informatico del Servizio conciliazione clienti energia.

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