Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

L’Autorità, con la deliberazione 252/2017/R/com, ha approvato le agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e, tra gli ulteriori aspetti disciplinati, ha altresì definito le modalità di compensazione, a favore dei gestori del servizio idrico integrato (SII) e degli esercenti la vendita e il servizio di distribuzione nei settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle suddette agevolazioni.

In particolare, l’Autorità ha disposto che i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di energia elettrica e dalle imprese distributrici di gas naturale siano compensati dalla CSEA nell’ambito delle rispettive perequazioni dei ricavi della distribuzione di energia elettrica generale e di gas naturale previste dal TIT e dalla RTDG.

L’Autorità ha altresì previsto che i minori ricavi conseguiti dagli esercenti la vendita di energia elettrica sul servizio di maggior tutela e sul mercato libero e dalle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate siano compensati dalla CSEA sempre a valere sui conti per le perequazioni tariffarie elettrica e gas di cui al TIT e alla RTDG.

Tali compensazioni avvengono sulla base delle informazioni fornite dagli operatori secondo le modalità definite dalla medesima Cassa.

Pagina aggiornata il: 21 Febbraio, 2022

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